Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12629/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ibutaria regionale delMolise, depositata il 24.02.2017 e notificata il 6 aprile 2017;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che [OSCURATO:PERSONA] impugnòuna cartella di pagamento, dell’importo di € 80.950,39, a titolo di Iva, Irape addizionale regionale, lamentando la mancata notifica dell’attoprodromico.RGN 13489/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 13489/2017Numero sezionale 8720 5/2025Numero di raccolta generale 12629/2026Data pubblicazione 05/05/2026La Commissione tributaria provinciale di Campobasso respinse il ricorsocon sentenza n. 153/2011. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Moliseaccolse invece l’appello del contribuente con sentenza n. 127/2017.Il giudice regionale, nel pronunciarsi sulla definitività dell’avvisod’accertamento prodromico, che l’ufficio sosteneva ritualmente notificato emai impugnato dal contribuente, ha ritenuto che la notifica eseguita con laprocedura della irreperibilità temporanea ex art. 140 c.p.c., non si fosseperfezionata mai perché compiuta ad un indirizzo erroneo da quello delGiglio, da sempre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] medesima via.L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenzaaffidandosi a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente.Nell’adunanza camerale del 11 dicembre 2025 la causa è stata decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia l’omesso esame diun fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.

Il giudice regionale erroneamente avrebbe affermato che l’avvisod’accertamento era stato eseguito nelle forme dell’art. 140 c.p.c., presso laCasa Comunale, a compimento di una procedura di notifica eseguita ad unindirizzo non corrispondente a quello del [OSCURATO:PERSONA], e cioè alla via D’Amato L. n.13, per essere ubicato l’effettivo luogo di residenza del contribuente alla viaD’Amato L. 3/g, come comprovato dalla documentazione di residenza delcontribuente.Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta l’omesso esamedi un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.Il giudice regionale avrebbe anche omesso l’esame delladocumentazione prodotta dall’ufficio, nella specie l’avviso di ricevimentodell’atto notificato, da cui risultava che il contribuente aveva ritiratodall’Ufficio postale il plico contenente l’avviso di accertamento prodromico ilgiorno 8 gennaio 2010.I due motivi possono essere trattati unitariamente perché connessi.

Conessi la difesa erariale ha sostanzialmente denunciato un travisamento dellaprova, laddove si avverte che la pronuncia sarebbe viziata dalla mancataconsiderazione della documentazione allegata, senza che la fattispecie possaRGN 13489/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 13489/2017Numero sezionale 8730 5/2025Numero di raccolta generale 12629/2026Data pubblicazione 05/05/2026ricondursi in un errore percettivo (da impugnare quale vizio revocatorio), népossa rientrare in un errore di valutazione della documentazione.Va infatti ribadito che il travisamento del contenuto oggettivodella prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio insé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., aseconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Sez.

U, 5 marzo2024, n. 5792; 16 maggio 2025, n. 13085).I motivi sono fondati e trovano accoglimento.Come si evince dal ricorso, che nel rispetto del principio di specificitàriproduce la documentazione relativa ai tentativi di notifica dell’attoimpositivo presso il luogo di residenza del contribuente, a seguito di un primotentativo di notifica all’indirizzo di via D’Amato 3/C (indicato nelladichiarazione dal contribuente), il messo comunale provvedeva ad acquisiredagli uffici comunali il certificato anagrafico, da cui la residenza del Sig.[OSCURATO:PERSONA] risultava al civico 13 di via D’Amato.

Al suddetto indirizzo si recavadunque il 29 dicembre 2009 per la notifica, che, a seguito del mancatorinvenimento del destinatario, si compiva quello stesso giorno nelle formedell’art. 140 c.p.c., con deposito dell’atto presso la [OSCURATO:PERSONA] e rilascioin cassetta dell’avviso di notifica.

L’atto è poi risultato ritirato dal destinatariol’8 gennaio 2010.Ebbene, il giudice regionale ha ritenuto che l’indirizzo corretto del sig.[OSCURATO:PERSONA] fosse via D’Amato 3/g, come riportato in un certificato d’anagrafe, eda tanto ha evinto che la notifica non si fosse compiuta regolarmente,risiedendo da anni il contribuente ad un diverso indirizzo.

Da ciò ne eraconseguita anche la decadenza dal potere accertativo dell’ufficio (caducatosiappunto al 31 dicembre 2009).Sennonché, come lamenta l’amministrazione finanziaria ricorrente, in talmodo il collegio d’appello, ai fini della decisione, ha fatto mostra di trascurareche i certificati d’anagrafe agli atti erano due, l’uno, prodotto dalRGN 13489/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 13489/2017Numero sezionale 8740 5/2025Numero di raccolta generale 12629/2026Data pubblicazione 05/05/2026contribuente e indicante l’indirizzo di residenza alla via D’Amato 3/g,rilasciato dal Comune di Campobasso il 25 ottobre 2010, l’altro, prodottodall’ufficio e rilasciato dal medesimo Comune in data 29 dicembre 2009 almesso comunale preposto all’esecuzione della notifica dell’atto impositivo, erecante a quella data la residenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla via D’Amato 13, dovedunque ebbe a recarsi compiendo la notifica nelle forme dell’art. 140 c.p.c.Ciò che dunque lamenta la difesa erariale è che, senza la lettura esattadei due documenti, i fatti emersi al collegio siano conseguenza di untravisamento delle circostanze, in cui il collegio stesso sarebbe incorso.Le censure sotto tale profilo sono pertinenti.

È infatti utile considerareche risulta incontroverso, e peraltro emerge dagli atti riprodotti in seno alricorso, che il contribuente l’8 ottobre 2010 ritirò la raccomandatacontenente l’atto così notificatogli ai sensi dell’art. 140 c.p.c.Ai fini della tempestività della notifica è tuttavia determinante avereprova del momento in cui la notifica potesse dirsi compiuta sotto il profilodel compimento delle sue operazioni, se in data anteriore o successiva al 31dicembre 2009.

A tal fine è decisivo comprendere se la notifica alla viaD’Amato 13, nelle forme della irreperibilità temporanea ex art. 140 c.p.c.,fosse rituale, in tal caso emergendo la prova degli effetti della notifica dal 29dicembre 2009, o meno.La decisione del giudice regionale, non dando evidenza dell’attestazionedi residenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla via D’Amato 13, rilasciata il 29 dicembre, eindicando solo quella rilasciata dal Comune il 25 ottobre 2010 (cioè adistanza di dieci mesi dai fatti), attestante il diverso indirizzo di via D’Amato3/g, ha elaborato la decisione in un evidente travisamento dei fatti.In altri termini l’esame dei due documenti, entrambi riportanti la notiziache il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse residente nel Comune di Campobasso dal 16.02.1980,ma il più vecchio, datato 29 dicembre 2009, al civico 13 di via D’Amato, ilpiù recente, datato 25 ottobre 2010, al civico 3/g della medesima via,costituiva un esame materiale decisivo per dedurre quale fosse l’effettivaresidenza del contribuente al momento in cui il messo comunale procedevaal recapito della raccomandata relativa all’atto impositivo prodromico allacartella di pagamento.Il vaglio degli atti compiuto dalla Commissione regionale è affetto da untravisamento dei fatti, per essersi tradotto in una omessa percezione di unRGN 13489/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 13458 9/2017Numero sezionale 8705/2025Numero di raccolta generale 12629/2026fatto materiale e dunque in un errore sul fatto, così collocandosi -tra iData pubblicazione 05/05/2026parametri di critica prescritti dall’art. 360 c.p.c.- nel vizio di motivazione, dicui al n. 5 del primo comma.L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo, con il qualel’Agenzia delle entrate si duole della nullità della sentenza per omessapronuncia sulla legittimità della pretesa tributaria, in violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Il ricorso va in definitiva accolto, la sentenza va cassata, e la causa varinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, che in diversacomposizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità,provvederà al riesame dell’appello del contribuente, tenendo conto delleragioni qui esplicitate.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo.Cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II gradodel Molise, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HmeljakRGN 13489/2017Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibutaria regionale delMolise, depositata il 24.02.2017 e notificata il 6 aprile 2017;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che [OSCURATO:PERSONA] impugnòuna cartella di pagamento, dell’importo di € 80.950,39, a titolo di Iva, Irape addizionale regionale, lamentando la mancata notifica dell’attoprodromico.RGN 13489/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 13489/2017Numero sezionale 8720 5/2025Numero di raccolta generale 12629/2026Data pubblicazione 05/05/2026La Commissione tributaria provinciale di Campobasso respinse il ricorsocon sentenza n. 153/2011. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Moliseaccolse invece l’appello del contribuente con sentenza n. 127/2017.Il giudice regionale, nel pronunciarsi sulla definitività dell’avvisod’accertamento prodromico, che l’ufficio sosteneva ritualmente notificato emai impugnato dal contribuente, ha ritenuto che la notifica eseguita con laprocedura della irreperibilità temporanea ex art. 140 c.p.c., non si fosseperfezionata mai perché compiuta ad un indirizzo erroneo da quello delGiglio, da sempre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] medesima via.L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenzaaffidandosi a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente.Nell’adunanza camerale del 11 dicembre 2025 la causa è stata decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia l’omesso esame diun fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. Il giudice regionale erroneamente avrebbe affermato che l’avvisod’accertamento era stato eseguito nelle forme dell’art. 140 c.p.c., presso laCasa Comunale, a compimento di una procedura di notifica eseguita ad unindirizzo non corrispondente a quello del [OSCURATO:PERSONA], e cioè alla via D’Amato L. n.13, per essere ubicato l’effettivo luogo di residenza del contribuente alla viaD’Amato L. 3/g, come comprovato dalla documentazione di residenza delcontribuente.Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta l’omesso esamedi un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.Il giudice regionale avrebbe anche omesso l’esame delladocumentazione prodotta dall’ufficio, nella specie l’avviso di ricevimentodell’atto notificato, da cui risultava che il contribuente aveva ritiratodall’Ufficio postale il plico contenente l’avviso di accertamento prodromico ilgiorno 8 gennaio 2010.I due motivi possono essere trattati unitariamente perché connessi. Conessi la difesa erariale ha sostanzialmente denunciato un travisamento dellaprova, laddove si avverte che la pronuncia sarebbe viziata dalla mancataconsiderazione della documentazione allegata, senza che la fattispecie possaRGN 13489/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 13489/2017Numero sezionale 8730 5/2025Numero di raccolta generale 12629/2026Data pubblicazione 05/05/2026ricondursi in un errore percettivo (da impugnare quale vizio revocatorio), népossa rientrare in un errore di valutazione della documentazione.Va infatti ribadito che il travisamento del contenuto oggettivodella prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio insé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., aseconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Sez. U, 5 marzo2024, n. 5792; 16 maggio 2025, n. 13085).I motivi sono fondati e trovano accoglimento.Come si evince dal ricorso, che nel rispetto del principio di specificitàriproduce la documentazione relativa ai tentativi di notifica dell’attoimpositivo presso il luogo di residenza del contribuente, a seguito di un primotentativo di notifica all’indirizzo di via D’Amato 3/C (indicato nelladichiarazione dal contribuente), il messo comunale provvedeva ad acquisiredagli uffici comunali il certificato anagrafico, da cui la residenza del Sig.[OSCURATO:PERSONA] risultava al civico 13 di via D’Amato. Al suddetto indirizzo si recavadunque il 29 dicembre 2009 per la notifica, che, a seguito del mancatorinvenimento del destinatario, si compiva quello stesso giorno nelle formedell’art. 140 c.p.c., con deposito dell’atto presso la [OSCURATO:PERSONA] e rilascioin cassetta dell’avviso di notifica. L’atto è poi risultato ritirato dal destinatariol’8 gennaio 2010.Ebbene, il giudice regionale ha ritenuto che l’indirizzo corretto del sig.[OSCURATO:PERSONA] fosse via D’Amato 3/g, come riportato in un certificato d’anagrafe, eda tanto ha evinto che la notifica non si fosse compiuta regolarmente,risiedendo da anni il contribuente ad un diverso indirizzo. Da ciò ne eraconseguita anche la decadenza dal potere accertativo dell’ufficio (caducatosiappunto al 31 dicembre 2009).Sennonché, come lamenta l’amministrazione finanziaria ricorrente, in talmodo il collegio d’appello, ai fini della decisione, ha fatto mostra di trascurareche i certificati d’anagrafe agli atti erano due, l’uno, prodotto dalRGN 13489/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 13489/2017Numero sezionale 8740 5/2025Numero di raccolta generale 12629/2026Data pubblicazione 05/05/2026contribuente e indicante l’indirizzo di residenza alla via D’Amato 3/g,rilasciato dal Comune di Campobasso il 25 ottobre 2010, l’altro, prodottodall’ufficio e rilasciato dal medesimo Comune in data 29 dicembre 2009 almesso comunale preposto all’esecuzione della notifica dell’atto impositivo, erecante a quella data la residenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla via D’Amato 13, dovedunque ebbe a recarsi compiendo la notifica nelle forme dell’art. 140 c.p.c.Ciò che dunque lamenta la difesa erariale è che, senza la lettura esattadei due documenti, i fatti emersi al collegio siano conseguenza di untravisamento delle circostanze, in cui il collegio stesso sarebbe incorso.Le censure sotto tale profilo sono pertinenti. È infatti utile considerareche risulta incontroverso, e peraltro emerge dagli atti riprodotti in seno alricorso, che il contribuente l’8 ottobre 2010 ritirò la raccomandatacontenente l’atto così notificatogli ai sensi dell’art. 140 c.p.c.Ai fini della tempestività della notifica è tuttavia determinante avereprova del momento in cui la notifica potesse dirsi compiuta sotto il profilodel compimento delle sue operazioni, se in data anteriore o successiva al 31dicembre 2009. A tal fine è decisivo comprendere se la notifica alla viaD’Amato 13, nelle forme della irreperibilità temporanea ex art. 140 c.p.c.,fosse rituale, in tal caso emergendo la prova degli effetti della notifica dal 29dicembre 2009, o meno.La decisione del giudice regionale, non dando evidenza dell’attestazionedi residenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla via D’Amato 13, rilasciata il 29 dicembre, eindicando solo quella rilasciata dal Comune il 25 ottobre 2010 (cioè adistanza di dieci mesi dai fatti), attestante il diverso indirizzo di via D’Amato3/g, ha elaborato la decisione in un evidente travisamento dei fatti.In altri termini l’esame dei due documenti, entrambi riportanti la notiziache il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse residente nel Comune di Campobasso dal 16.02.1980,ma il più vecchio, datato 29 dicembre 2009, al civico 13 di via D’Amato, ilpiù recente, datato 25 ottobre 2010, al civico 3/g della medesima via,costituiva un esame materiale decisivo per dedurre quale fosse l’effettivaresidenza del contribuente al momento in cui il messo comunale procedevaal recapito della raccomandata relativa all’atto impositivo prodromico allacartella di pagamento.Il vaglio degli atti compiuto dalla Commissione regionale è affetto da untravisamento dei fatti, per essersi tradotto in una omessa percezione di unRGN 13489/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 13458 9/2017Numero sezionale 8705/2025Numero di raccolta generale 12629/2026fatto materiale e dunque in un errore sul fatto, così collocandosi -tra iData pubblicazione 05/05/2026parametri di critica prescritti dall’art. 360 c.p.c.- nel vizio di motivazione, dicui al n. 5 del primo comma.L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo, con il qualel’Agenzia delle entrate si duole della nullità della sentenza per omessapronuncia sulla legittimità della pretesa tributaria, in violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Il ricorso va in definitiva accolto, la sentenza va cassata, e la causa varinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, che in diversacomposizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità,provvederà al riesame dell’appello del contribuente, tenendo conto delleragioni qui esplicitate. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo.Cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II gradodel Molise, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HmeljakRGN 13489/2017Consigliere rel. Federici
Sentenza Cassazione n. 12629/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris