CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza del 21/01/2019 del Tribunale di Perugia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione continuata. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato all'imputata perché, «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava beni di provenienza delittuosa, provento dei furti commessi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, ella acquistava in un'occasione un quantitativo di circa duecento grammi di oggetti d'oro ed in un'altra occasione circa 15 grammi dello stesso materiale, essendo consapevole della provenienza furtiva degli acquisti, tanto da non annotare gli stessi nei registri prescritti dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] dal 10 al 18 marzo 2012». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Perugia, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 43, secondo e quarto comma, e 648, primo comma, cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo eventuale del delitto di ricettazione. Dopo avere rammentato i principi affermati dalla sentenza Nocera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323-01, Rv. 246324-01 e Rv. 246325-01) in tema di accertamento del dolo eventuale nel delitto di ricettazione e di discrimine tra tale delitto e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza - in particolare, là dove le Sezioni Unite hanno chiarito che per la ricettazione «occorrono circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto, sicché un ragionevole convincimento che l'agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo dalla presenza di dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di una tale provenienza» - la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Perugia abbia accertato la sussistenza in capo a sé del dolo eventuale del delitto di ricettazione sulla sola base del fatto ella, nell'acquistare, nella veste di titolare di un compro oro, gli oggetti di provenienza delittuosa, non aveva «utilizz[ato] gli "strumenti" di prevenzione» idonei a prevenire acquisti «poco "trasparenti"» («in primis, l'assoluta e approfondita verifica dell'identità dei cedenti»), con ciò utilizzando un elemento strutturale tipico della colpa e non del dolo e ponendosi in contrasto con i menzionati principi, indicati dalle Sezioni Unite, che devono guidare il giudice nell'accertamento del dolo eventuale del delitto di ricettazione. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 43, secondo e quarto comma, e 712, primo comma, cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza.La ricorrente richiama le argomentazioni svolte con riferimento al primo motivo di ricorso, alla luce delle quali la sentenza impugnata risulterebbe viziata anche a detto riguardo. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 48, primo e secondo comma, cod. pen., in combinato disposto con gli artt. 62-bis, 81 e 648, primo comma, dello stesso codice, e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo all'omessa indicazione della violazione più grave ai fini della determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Perugia, nel determinare la pena per il reato continuato, abbia omesso di indicare quale delle due violazioni attribuitele fosse stata considerata più grave, ciò che «rende impossibile verificare la congruità del calcolo», anche in considerazione dell'erroneità dell'affermazione della stessa Corte d'appello secondo cui la pena base sarebbe stata determinata nel minimo edittale atteso che, se ciò è vero per la pena detentiva, non lo è per quella pecuniaria, il cui minimo, ridotto di un terzo per l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, è pari a C 344,00 di multa, mentre la Corte d'appello di Perugia ha irrogato una multa di C 400,00. 3. La ricorrente ha presentato una memoria, con motivi aggiunti, con i quali deduce: a) l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 197 cod. proc. pen. o, in via subordinata, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'incidente probatorio del 18 ottobre 2012, evidenziando come tali dichiarazioni - con le quali i due presunti autori dei furti avevano riferito di avere ceduto gioielli in oro «di circa 120 grammi» alla Alunni che glieli avrebbe pagati «ad un prezzo maggiore [...] di altri compratori» - non concorderebbero con il capo d'imputazione con riguardo né agli episodi di acquisto né alle quantità, con la conseguenza che «la condanna anche per tale verso è illogica e contraddittoria»; b) che gli altri elementi che, secondo la sentenza impugnata, varrebbero a corroborare le accuse dei predetti Gomareli e Tchotorishvili «non rispettano il "parametro costituzionale di cui all'art. 27 Cost."», atteso che: b.1) quanto dichiarato dalla Alunni in sede di interrogatorio - che, secondo la sentenza impugnata, confermerebbe «l'instaurarsi - comunque - di un rapporto di conoscenza tra costoro e la donna direttamente correlato al proposto acquisto dell'oro» - «non ha alcun valore probatorio della fondatezza delle due diverse accuse»; b.2) la circostanza - evidenziata dalla sentenza impugnata - dell'«esistenza dei contatti telefonici intercettati nel marzo 2012 fra Avtandil ("Avto") e Debora» dimostrerebbe solo, secondo la stessa sentenza, la «conoscenza reciproca e rapporti commerciali tutt'altro che occasionali o istantanei»; b.3) quanto riferito dal testimone della polizia giudiziaria maggiore [OSCURATO:PERSONA] a proposito della «descrizione dell'episodio dell'arrivo di "Avto" presso il negozio dell'Alunni in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]» e «del suo trattenersi all'interno per circa venti minuti» «non conferisce alcun sostegno alle tesi accusatorie»; b.4) la circostanza - che la sentenza impugnata considera completare il quadro probatorio - dell'«assenza di qualsivoglia correlata annotazione, al nome degli indicati cedenti, nel Registro degli acquisti in essere presso l'esercizio dell'Alunni» «non è significativa, presupponendo l'accertamento dei fatti di cui al capo d'imputazione o di cui alle dichiarazioni di Gomareli e Tchotorishvili»; c) che «Ma condanna ha anche violato i principi del giusto processo e del diritto di difesa, perché sono mancati la contestazione e l'accertamento degli elementi della ricettazione, in quanto: c.1) «occorreva contestare e accertare il dolo specifico del profitto, onde distinguere la contestata condotta di acquisto delle res furtivae dal favoreggiamento reale, e spiegare perché, pur avendo i cedenti esibito i loro documenti di identificazione personale, la Alunni non li avrebbe annotati»; c.2) «rispetto al concorso nei furti, occorreva contestare e accertare l'assenza dell'accordo antecedente»; c.3) «rispetto all'acquisto incauto, occorreva contestare e accertare elementi significativi della conoscenza della provenienza delittuosa della merce diversi dalla mancata annotazione nel registro degli acquisti, che esclude che il negozio di "compro-oro" possa comodamente rivenderla e trarne profitto». [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi - i quali, concernendo entrambi la questione dell'elemento soggettivo relativo alla consapevolezza o al sospetto (rectius: ai motivi di sospetto) della provenienza illecita degli oggetti in oro che sarebbero stati acquistati dall'imputata, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 1.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01).È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). 1.2. Come ricordato dalla ricorrente, la citata sentenza Nocera delle Sezioni Unite di questa Corte ha fatto chiarezza sulle questioni dell'accertamento del dolo eventuale nel delitto di ricettazione - forma del dolo che la stessa sentenza ha ritenuto compatibile con tale delitto - e di discrimine tra lo stesso delitto e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza. Dopo avere premesso che «[è] vero [...] che rispetto alla ricettazione il dolo eventuale, a meno che non emerga dalle stesse dichiarazioni dell'agente, viene desunto dalle circostanze del caso, indicative della possibilità che la cosa provenga da delitto, e che queste circostanze ben possono coincidere, e normalmente coincidono, con quelle che l'art. 712 c.p. individua come motivi di sospetto, ed è anche vero che dai semplici e soli motivi di sospetto indicati dall'art. 712 c.p. il giudice non può desumere l'esistenza di un dolo eventuale, perché altrimenti, per le cose provenienti da delitto (e non da contravvenzione), l'incauto acquisto verrebbe nella maggior parte dei casi trasformato in una ricettazione», le Sezioni Unite, posto che, quindi, il dolo eventuale «non può desumersi da semplici motivi di sospetto e non può consistere in un mero sospetto», nello stabilire come debba avvenire l'accertamento di tale dolo eventuale, hanno statuito che, per la ricettazione, «occorrono circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto, sicché un ragionevole convincimento che l'agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo dalla presenza di dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di una tale provenienza». Le Sezioni Unite hanno quindi ribadito che «perché possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l'agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza». 1.3. Ciò rammentato, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del dolo di ricettazione, «almeno a titolo di dolo eventuale» (così la Corte d'appello di Perugia), sulla base dei seguenti dati di fatto: a) le ripetute intercettate conversazioni telefoniche intervenute nel marzo del 2012 tra l'Avtandil e l'imputata per concordare la cessione dei preziosi; b) la condizione dei cedenti (Avtandil, Puce e Tchotorishvili), in quanto soggetti stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, privi di fissa dimora e di una lecita attività lavorativa; c) il fatto che soggetti in una tale condizione potessero disporre, in diverse occasioni, di svariati oggetti preziosi (tra cui, come sottolineato dal Tribunale di Perugia, «anche argenteria varia, anelli, collane e spille»); d) il fatto che l'Alunni avesse omesso di annotare nel registro previsto dalla legge (art. 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) per le operazioni aventi a oggetto cose preziose usate gli acquisti da lei compiuti dai tre georgiani (omissione che, contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, ben può essere anche dolosa). Le stesse conformi sentenze dei giudici di merito hanno quindi ritenuto che il significato dei predetti dati di fatto deponesse nel senso che essi rendessero palese che l'imputata non avesse semplicemente avuto motivo di sospettare che le cose da lei acquistate provenissero da delitti ma si fosse rappresentata la concreta possibilità di tale provenienza delittuosa e avesse consapevolmente accettato il rischio di commettere una ricettazione. Si tratta di una motivazione che, oltre che rispettosa, nella sua sostanza, dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite Nocera, risulta priva di contraddizioni o di manifeste illogicità, sicché si sottrae alle censure avanzate dalla ricorrente con i due motivi di ricorso, le quali appaiono inammissibilmente dirette a ottenere da questa Corte una rivalutazione della valenza probatoria dei menzionati dati di fatto, ciò che, appunto, non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nel caso in esame, vengono in rilievo due episodi di ricettazione (entrambi non aggravati), puniti, perciò, con la stessa pena edittale. Da ciò consegue, in tutta evidenza, come la Corte d'appello di Perugia, nell'individuare il più grave di tali due episodi di ricettazione, non abbia potuto che fare riferimento - implicito, ma di tale evidenza da non richiedere esplicitazione - che all'episodio avente a oggetto l'acquisto del maggiore quantitativo di oggetti d'oro (duecento grammi, a fronte di quindici grammi). In ogni caso, non appare riscontrabile alcun concreto interesse dell'imputata all'individuazione, quale violazione più grave, dell'uno o dell'altro dei due episodi di ricettazione a lei attribuiti. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, attesa la manifesta infondatezza dei suoi motivi, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. 4. Tale inammissibilità dei motivi originari del ricorso si trasmette anche ai motivi nuovi, atteso l'imprescindibile vincolo di connessione che esiste tra gli stessi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01).