CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di furto in abitazione; - che l'unico motivo di ricorso- che deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti in termini di furto in abitazione e all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 4 della sentenza impugnata) ed è comunque manifestamente infondato avendo la Corte territoriale dato atto che all'interno dei locali ove si è consumato il furto (non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare) si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata (sez. U. n. 31345/17, Rv. 270076); - che i limiti edittali della pena prevista per il reato contestato non consentono l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] I VO DottAndrt rini 2