CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 16794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale rià è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, deducendo il consumo di gruppo della sostanza stupefacente. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 della sentenza gravata, laddove ha affermato che Nelle sommarie informazioni i giovani che sono stati ascoltati hanno sempre fatto riferimento all'imputato come di una persona da cui acquistavano lo stupefacente. watt) knche il Rossini, l'unico ad essere sentito come teste, sebbene abbia modificato la sua versione dei fatti in udienza, al reso una testimonianza contraddittoria e confusa , affermando di non ricordare bene i fatti di causa iiiebtrita e comunque ha dichiarato di non conoscere gli altri acquirenti, circostanza quindi che rende poco credibile la tesi difensiva della comitiva di amici che programmava p:ea~a acquisti di gruppo dello stupefacente da consumare anche non contestualmente. Risultata quindi inverosimile la tesi di un uso di gruppo considerato che le persone neanche si conoscevano fra di loro e che ben sei dei ragazzi sentiti hanno dichiarato di aver acquistato la droga dall'imputato. ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore I