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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32819/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 12 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara il 6 marzo 2020 ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di furto consumato aggravato di vongole dallo specchio d'acque in cui erano coltivate (capo A) e di violazione dell'art. 1218 del codice della navigazione (capo B), fatti commessi il 17 dicembre 2015, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti a tutte le aggravanti contestate, alla pena di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo B), perché estinto per prescrizione e ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida a quattro motivi.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, mancando, ad avviso del ricorrente, la prova della sottrazione delle vongole e, quindi, della commissione del reato di furto.

Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., non essendosi raggiunta sicura prova della sussistenza del fatto di reato, sussistendo al riguardo ragionevole dubbio.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen., per avere i decidenti - si stima, illegittimamente ed erroneamente - ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa per il solo fatto di essere stato commesso il reato di notte senza però valutare le effettive condizioni di fatto al momento sussistenti; peraltro, la sentenza non chiarirebbe se era pomeriggio o sera.

Si richiama l'insegnamento, stimato pertinente, di Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini e di più decisioni delle Sezioni semplici della S.C.

Con l'ultimo motivo, infine, si denunzia violazione di legge in relazione alle spese di parte civile, liquidate in 1.200,00 euro oltre accessori, nonostante la parte civile non abbia svolto alcuna attività - afferma il ricorrente - in appello.

In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, svolte con i primi due motivi, che non aggrediscono la idonea, non illogica e non incongrua motivazione dei Giudici di merito (pp. 1-2 e 5 della sentenza impugnata) sullo specifico punto della sussistenza del furto contestato e della riconducibilità della relativa responsabilità all'imputato.

In relazione al terzo motivo, deve rammentarsi che secondo Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, «Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Rv. 282095-02) e «La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» (Rv. 282095).

Ciò posto, in linea generale, nello specifico la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato (alla p. 5) che l'oscurità ha certamente agevolato la commissione dell'azione predatoria rendendo più difficile sia la individuazione della barca con cui si è avvicinato lo Zannini all'allevamento via mare sia la identificazione del soggetto agente, dando altresì atto che il teste Farinelli, appunto attesa l'ora, era presente in loco per puro caso.

L'ultimo motivo si risolve in un'affermazione meramente avversativa (secondo il ricorrente, la parte civile non avrebbe svolto attività defensionale in grado di appello) rispetto a quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata: donde la aspecificità, nei concreti termini in cui è svolto.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata dal Collegio in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 12 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara il 6 marzo 2020 ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di furto consumato aggravato di vongole dallo specchio d'acque in cui erano coltivate (capo A) e di violazione dell'art. 1218 del codice della navigazione (capo B), fatti commessi il 17 dicembre 2015, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti a tutte le aggravanti contestate, alla pena di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo B), perché estinto per prescrizione e ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. Il ricorrente si affida a quattro motivi. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, mancando, ad avviso del ricorrente, la prova della sottrazione delle vongole e, quindi, della commissione del reato di furto. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., non essendosi raggiunta sicura prova della sussistenza del fatto di reato, sussistendo al riguardo ragionevole dubbio. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen., per avere i decidenti - si stima, illegittimamente ed erroneamente - ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa per il solo fatto di essere stato commesso il reato di notte senza però valutare le effettive condizioni di fatto al momento sussistenti; peraltro, la sentenza non chiarirebbe se era pomeriggio o sera. Si richiama l'insegnamento, stimato pertinente, di Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini e di più decisioni delle Sezioni semplici della S.C. Con l'ultimo motivo, infine, si denunzia violazione di legge in relazione alle spese di parte civile, liquidate in 1.200,00 euro oltre accessori, nonostante la parte civile non abbia svolto alcuna attività - afferma il ricorrente - in appello. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, svolte con i primi due motivi, che non aggrediscono la idonea, non illogica e non incongrua motivazione dei Giudici di merito (pp. 1-2 e 5 della sentenza impugnata) sullo specifico punto della sussistenza del furto contestato e della riconducibilità della relativa responsabilità all'imputato. In relazione al terzo motivo, deve rammentarsi che secondo Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, «Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Rv. 282095-02) e «La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» (Rv. 282095). Ciò posto, in linea generale, nello specifico la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato (alla p. 5) che l'oscurità ha certamente agevolato la commissione dell'azione predatoria rendendo più difficile sia la individuazione della barca con cui si è avvicinato lo Zannini all'allevamento via mare sia la identificazione del soggetto agente, dando altresì atto che il teste Farinelli, appunto attesa l'ora, era presente in loco per puro caso. L'ultimo motivo si risolve in un'affermazione meramente avversativa (secondo il ricorrente, la parte civile non avrebbe svolto attività defensionale in grado di appello) rispetto a quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata: donde la aspecificità, nei concreti termini in cui è svolto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata dal Collegio in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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