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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 48188/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 23/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Modena resa in data 21/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.640 cod. pen., così come riqualificata l'originaria imputazione per il reato di cui all'art. 641 cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, nei quali si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla riqualificazione del fatto nel reato p. e p. dall'art. 640 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla tempestività della querela, atteso che non sussistono elementi probatori che consentano di ritenere che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore delegato, sia stato avvisato nella specifica data del 22/02/2017 dalla responsabile della contabilità della compagnia assicurativa, [OSCURATO:PERSONA], giorno in cui la stessa ha appreso dell'insolvenza del mancato pagamento; ciò ove si consideri che la medesima ha dapprima chiesto informazioni alla banca sui motivi del mancato pagamento dell'assegno e solo dopo ha tentato di mettersi in contatto con l'odierno ricorrente, resosi irreperibile; di talché, la querela è stata presentata il 23/05/2017, e quindi del tutto tempestivamente, compatibilmente con il tempo utile affinché il Baraldi fosse avvisato dopo gli accertamenti posti in essere dalla MARTINELLI circa le cause del mancato pagamento dell'assegno e solo dopo aver tentato di interloquire con il LUPPI: periodo che il BARALDI ha coerentemente quantificato in un paio di settimane; si veda, altresì, pag. 4 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione del fatto ex art. 640 cod. pen., in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto condivisibile l'ipotesi del delitto di truffa, in linea - peraltro - con pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la consegna di un assegno poi non pagato per l'inesistenza di un valido ed attuale rapporto con la banca non integra una mera dissimulazione dello stato di insolvenza, ma la frode del delitto di truffa, in quanto la dazione realizza precipuamente l'artificiosa creazione e simulazione di un valido rapporto di provvista sottostante, inducendo così in errore l'interlocutore che accetta di affidarsi al mezzo di pagamento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 23/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Modena resa in data 21/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.640 cod. pen., così come riqualificata l'originaria imputazione per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, nei quali si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla riqualificazione del fatto nel reato p. e p. dall'art. 640 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla tempestività della querela, atteso che non sussistono elementi probatori che consentano di ritenere che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore delegato, sia stato avvisato nella specifica data del 22/02/2017 dalla responsabile della contabilità della compagnia assicurativa, [OSCURATO:PERSONA], giorno in cui la stessa ha appreso dell'insolvenza del mancato pagamento; ciò ove si consideri che la medesima ha dapprima chiesto informazioni alla banca sui motivi del mancato pagamento dell'assegno e solo dopo ha tentato di mettersi in contatto con l'odierno ricorrente, resosi irreperibile; di talché, la querela è stata presentata il 23/05/2017, e quindi del tutto tempestivamente, compatibilmente con il tempo utile affinché il Baraldi fosse avvisato dopo gli accertamenti posti in essere dalla MARTINELLI circa le cause del mancato pagamento dell'assegno e solo dopo aver tentato di interloquire con il LUPPI: periodo che il BARALDI ha coerentemente quantificato in un paio di settimane; si veda, altresì, pag. 4 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione del fatto ex art. 640 cod. pen., in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto condivisibile l'ipotesi del delitto di truffa, in linea - peraltro - con pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la consegna di un assegno poi non pagato per l'inesistenza di un valido ed attuale rapporto con la banca non integra una mera dissimulazione dello stato di insolvenza, ma la frode del delitto di truffa, in quanto la dazione realizza precipuamente l'artificiosa creazione e simulazione di un valido rapporto di provvista sottostante, inducendo così in errore l'interlocutore che accetta di affidarsi al mezzo di pagamento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/1
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