CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16220/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6730/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella CAMPANIAn. 7118, depositata in data 18 luglio 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Agenzia delle entrate aveva notifica to a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» l’avviso di accertamento n. TF9011002699, con il quale aveva contesta to, per l'anno 2005, ricavi non dichiarati, costi non inerenti e corrispettivi non dichiarati e av eva proced uto alla rideterminazione del reddito di impresa, recuperandolo a tassazione ai fini Irpef, Irap ed Iva oltre sanzioni ed interessi. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno aveva accolto il ricorso solo con riferimento ai corrispettivi relativi all'attività di commercio avente ad oggetto l'oggettistica e aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento avuto riguardo ai ricavi non dichiarati e ai costi non inerenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dalla contribuente, ha rigettato l'appello, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento, in quanto le giustificazioni rese per i recuperi dei ricavi non dichiarati e dei costi non inerenti non erano esaustive. In particolare, il saldo contabile evidenziava un saldo negativo di cassa sostanzialmente per l'intero anno d'imposta, con la sola eccezione dei primi giorni; inoltre la bassa redditività dichiarata, utile anche per il sostentamento della famiglia, rendeva inverosimili gli apporti in contanti effettuati, per cui appariva corretta la presunzione che detti apporti risultassero rappresentativi di ricavi in nero e fondato il loro recupero a tassazione; parimenti corretto era il disconoscimento dei costi di carburante in assenza del necessario riscontro documentale utile a comprovare l'inerenza del costo in contestazione all'attività e non per altre utilità. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi. 5. L'Agenzia delleEntrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce la violazione dell'art. 1362 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo errato la Commissione tributaria regionale nell’interpretazione dell'atto amministrativo laddove ha ritenuto che «dall'esame del conto cassa si evince che una volta depurate le entrate dagli apporti di contante del titolare, il saldo contabile evidenzia un saldo negativo di cassa sostanzialmente perl'intero anno d'imposta, con la sola eccezione dei primi giorni». 2. Il secondo mezzo deduce error in procedendo in relazione all'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art.2720 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto l'avviso di accertamento impugnato non era motivato sull'inesistente ed incontestato saldo negativo del conto cassa. 3.Il terzo mezzo deduce error in procedendo in relazione all'art. 132 cod. proc. civ. e all'art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto anche la statuizione sul punto del conto cassa era meramente apparente. 4.Il quarto mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero del versamento in contanti nel conto cassa per euro 80.000,00 e dei costi per l'acquisto di carburante.5. In via preliminare va dato atto che la ricorrente ha depositato , in data 21 febbraio 2019, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, rappresentando che la societàEquitalia [OSCURATO:SOCIETA] . aveva comunicato l'ammontare delle somme dovute a seguito di definizione agevolata n. p rot. 185167 e che aveva effettuato i pagamenti previsti per la definizione secondo il piano e le scadenze indicate da Equitalia, con il versamento delle 5 rate in data 26 luglio 2017, 28 settembre2017, 28 novembre 2017 , 30 aprile 2018 e 28 settembre 2018, giusta bollettini, in atti, allegati alla dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, notificata all'Agenzia delle Entrate in data 20 febbraio 2019. 5.1 Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. 5.2 Ed invero, c ome da orientamento di questa Corte, che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, in ragione dell’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass., 13 gennaio 2023, n. 882; Cass., 20 dicembre 2022, n. 37232). 5.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992. 5.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 giugno 2018, n. 14782). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per la cessazione della mate