CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H501
Titolo CCNL: CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico
Titolo accordo: CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: LAVORO DOMESTICO E DI CURA
Sottosettori: lavoro domestico
Parti datoriali: FIDALDO (NUOVA COLLABORAZIONE - ASSINDATCOLF - ADLD - ADLC); DOMINA
Parti sindacali: FEDERCOLF; FILCAMS CGIL; UILTUCS UIL; FISASCAT CISL
Decorrenza: 2025-11-01
Scadenza: 2028-10-31
Stipula: 2025-10-28
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245143
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245143
--- Testo contratto ---
FIDALDO
NUOVA COLLABORAZIONE
ASSINDATCOLF
A.D.L.D.
A.D.L.C.
DOMINA
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTuCS
FEDERCOLF
Contratto collettivo nazionale
di lavoro sulla disciplina del
rapporto di lavoro domestico
28 ottobre 2025
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
sulla disciplina del lavoro domestico
Sottoscritto in data 28 ottobre 2025
tra
FIDALDO – FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO costituita da:
NUOVA COLLABORAZIONE,
ASSINDATCOLF,
ADLD,
ADLC.
DOMINA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DATORI DI LAVORO DOMESTICO;
e
FILCAMS-CGIL – FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E
SERVIZI;
FISASCAT-CISL – FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI
AFFINI E DEL TURISMO;
UILTuCS – UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI;
FEDERCOLF – FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLA FAMIGLIA;
VISTI
il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, stipulato in data 08 settembre
2020 e l’esito delle trattative per il rinnovo
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
Pagina 4
SI È STIPULATO
l’allegato CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, composto da
a) 56 articoli;
b) chiarimenti a verbale;
c) appendice n. 1;
d) tabelle dei minimi retributivi (tabelle A/L).
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Roma, 28 ottobre 2025
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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INDICE
Verbale di firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico . . . . . . . . . . . . » 14
Art. 1 - Sfera di applicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14
Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione . . . . . . . . . . » 14
Art. 3 - Condizioni di miglior favore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14
Art. 4 - Documenti di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14
Art. 5 - Assunzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) . . . . . . . » 15
Art. 7 - Assunzione a tempo determinato . . . . . . . . . . . . . . . . » 16
Art. 8 - Lavoro ripartito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17
Art. 9 - Inquadramento dei lavoratori. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17
Art. 10 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona . . . . . . . » 21
Art. 11 - Prestazioni esclusivamente d’attesa. . . . . . . . . . . . . . . » 22
Art. 12 - Periodo di prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 22
Art. 13 - Riposo settimanale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23
Art. 14 - Orario di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23
Art. 15 - Lavoro straordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25
Art. 16 - Festività nazionali e infrasettimanali . . . . . . . . . . . . . . » 26
Art. 17 - Ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 26
Art. 18 - Sospensioni di lavoro extraferiali . . . . . . . . . . . . . . . . » 28
Art. 19 - Permessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28
Art. 20 - Permessi per formazione professionale . . . . . . . . . . . . . » 29
Art. 21 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere . . . . . . . . » 29
Art. 22 - Assenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30
Art. 23 - Diritto allo studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30
Art. 24 - Matrimonio/unione civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30
Art. 25 - Tutela della maternità, paternità e genitorialità. . . . . . . . . . » 31
Art. 26 - Tutela del lavoro minorile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 32
Art. 27 - Malattia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 32
Art. 28 - Tutela delle condizioni di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . » 33
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Art. 29 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale. . . . . . . . . . . » 34
Art. 30 - Tutele previdenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35
Art. 31 - Servizio militare e richiamo alle armi . . . . . . . . . . . . . . » 35
Art. 32 - Trasferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35
Art. 33 - Trasferte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 36
Art. 34 - Retribuzione e prospetto paga . . . . . . . . . . . . . . . . . » 36
Art. 35 - Minimi retributivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37
Art. 36 - Vitto e alloggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37
Art. 37 - Scatti di anzianità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37
Art. 38 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali
del vitto e dell’alloggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 38
Art. 39 - Tredicesima mensilità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 38
Art. 40 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso . . . . . . . . . . » 38
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) . . . . . . . . . . . . . . » 39
Art. 42 - Indennità in caso di morte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41
Art. 43 - Permessi sindacali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41
Art. 44 - Interpretazione del Contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41
Art. 45 - Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo . . . . . . » 41
Art. 46 - Commissione paritetica nazionale . . . . . . . . . . . . . . . » 42
Art. 47 - Commissioni territoriali di conciliazione . . . . . . . . . . . . . » 42
Art. 48 - Ente bilaterale Ebincolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43
Art. 49 - Contrattazione di secondo livello . . . . . . . . . . . . . . . . » 43
Art. 50 - Cas.Sa.Colf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44
Art. 51 - Fondo Colf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44
Art. 52 - Previdenza complementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44
Art. 53 - Fondi paritetici e Interprofessionali . . . . . . . . . . . . . . . » 44
Art. 54 - Contributi di assistenza contrattuale . . . . . . . . . . . . . . » 44
Art. 55 - Aumenti retributivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45
Art. 56 - Decorrenza e durata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45
Chiarimenti a verbale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 46
Appendice n. 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 46
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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PARTI STIPULANTI
FIDALDO – FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO, aderente a
Confedilizia, costituita da:
NUOVA COLLABORAZIONE, rappresentata dal Presidente, avv. Alfredo Savia;
ASSINDATCOLF, rappresentata dal Presidente, dott. Andrea Zini;
ADLD, rappresentata dal Presidente, rag. Luigi Arnaldo Carriero;
ADLC, rappresentata dal Presidente, sig.ra Tiziana Mariotti;
e rappresentata dal Presidente Dott. Andrea Zini, dal Vice Presidente Avv. Alfredo Savia,
dalla Segretaria nazionale Dott.ssa Federica Modolo, dai Responsabili di settore Avv.
Filippo Breccia Fratadocchi, Avv. Alessandro Lupi, Rag. Enrico Bernardini, Rag. Roberto
Dironzo, Dott. Emiliano Soncini, Avv. Michele Zippitelli, e dai componenti il Consiglio
Direttivo Dott.ssa Teresa Benvenuto, Avv. Andrea Bianchi, Rag. Luigi Arnaldo Carriero,
Rag. Alberto Carriero, Sig.ra Gianna Machiorlatti, Avv. Paola Mandarini, Dott. Antonio
Mainardi, Rag. Stefano Rossi, con l’assistenza e l’intervento delle Associazioni aderenti:
NUOVA COLLABORAZIONE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO,
nelle persone di Dott. Francesco Antonioli, Dott.ssa Maurizia Savia, e Sig.ra Caterina
Alfano, Sig.ra Erika Balzaretti, Sig.ra Romina Barruscotto, Sig.ra Daniela Bentivoglio,
Sig.ra Francesca Breccia Fratadocchi, Avv. Ileana Capurro, Dott. Marco Caresia, Dott.
Riccardo Cicolini, Dott. Jacopo Ciseri, Sig.ra Alessandra Coiutti, Dott. Giuseppe Cotugno,
Sig.ra Tiziana Cotugno, Avv. Antonella Di Donato, Dott. Antonio Di Natale, Sig.ra Alessia
Dimartino, Dott. Fabrizio Fantini, Sig. Lorenzo Fantini, Sig.ra Roberta Forni, Sig.ra Patrizia
Francese, Avv. Luigi Frau, Sig.ra Chiara Gianoglio, Sig.ra Claudia Gianoglio, Sig.ra Luciana
Gotta, Sig.ra Barbara Gulli, Avv. Serena Lequio, Rag. Carlo Lo Verde, Sig. Simone Lo Verde,
Dott.ssa Monica Masieri, Sig. Davide Medea, Sig.ra Laura Montagna, Avv. Monica Multari,
Sig.ra Federica Olivieri, Sig. Filippo Poleggi, Sig.ra Mara Rossi, Dott. Paolo Rossi, Dott.
Antonio Sorrento, Sig. Giampietro Tentori, ASSINDATCOLF – ASSOCIAZIONE SINDACALE
NAZIONALE DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO, nelle persone di Dott. Renzo Gardella,
Dott. Dario Dal Verme, Rag. Antonella Aceti, Avv. Carlo Del Torre, Dott.ssa Alessandra
Egidi Meucci, Dott.ssa Luisa Gardella, Dott.ssa Simona Paris, Dott.ssa Susanna Rossi,
Avv. Giorgio Spaziani Testa, Comm. Michele Vigne, e, Sig. Adriano Abbate, Rag. Luciana
Alcini, Dott. Paolo Babbo, Dott. Simone Berti, Dott.ssa Daniela Brancadoro, Dott. Maurizio
Buonocore, Dott. Glauco Camurri, Dott. Antonio Caputo, Dott. Giuseppe Cassarino, Sig.
Serafino Casula, Dott. Luciano Cellitti, Dott. Filippo Cenacchi, Dott. Matteo Cernigoi, Dott.
Luigi Cocchieri, Dott. Diego Coller, Dott.ssa Daniela Corvi, Dott. Raffaele Cosentino, Sig.
ra Domenica Cundari, Avv. Giuseppe Cusumano, Dott. Roberto De Lorenzis, Dott.ssa
Silvia De Marco, Sig.ra Simona De Silvestris, Dott. Fernando De Vita, Dott.ssa Manuela Di
Domizio, Avv. Alberto Fabbri, Dott.ssa Giovanna Formentin, Dott.ssa Roberta Garascia,
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Dott.ssa Lucia Garzone, Dott.ssa Elena Girardengo, Rag. Cinzia Guerrieri, Dott. Rudy
Jacchi, Avv. Sebastiano Maio, Rag. Gianni Mambretti, Dott.ssa Giulia Manca, Rag. Giusy
Mancuso, Sig. Francesco Marini, Dott.ssa Ebe Marson, Dott.ssa Claudia Mazzoli, Dott.
Maurizio Mazzoni, Dott. Rocco Mianulli, Dott. Giuseppe Natoli, Dott. Gianluigi Occhionero,
Dott. Marco Paladin, Dott. Carmine Palma, Dott.ssa Susanna Parenti, Geom. Matteo
Pastorelli, Dott.ssa Alessandra Pavanello, Rag. Simonetta Perico, Sig.ra Giorgia Pini,
Dott.ssa Marisa Rodriguez Montalvo, Avv. Sabina Rossi Palazzeschi, Dott.ssa Vincenza
Russo, Sig.ra Giuseppa Saccullo, Sig.ra Pierfranca Santoro, Dott. Roberto Serra, Dott.
Roberto Sonzini, Avv. Annamaria Terenziani, Geom. Giacomo Torzillo, Dott.ssa Elena
Ughetto, Sig.ra Annunziata Vetuschi, Rag. Enio Zambon, Dott. Benito Zovi, ADLD –
ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO DOMESTICO, nelle persone di Sig.ra Giovanna
Bellini, Avv. Piergiorgio Bonacossa, Dott.ssa Daniela Carriero, Rag. Annalisa Curti, Sig.
Marco Daprile, Sig.ra Bice Dotti, Avv. Line Gaston, e Rag. Angela Eglidia Colombo, Sig.ra
Francesca Mastrototaro, ADLC – ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO DEI COLLABORATORI
DOMESTICI, nelle persone di Sig.ra Silvana Collini, Sig. Federico Fumagalli, Sig. Alessandro
Malacrida, Dott. Pietro Martinelli, Sig. Enrico Roncoroni, e, Sig.ra Irene Crosta, Sig.ra Sonia
Fioramonte;
e
DOMINA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
rappresentata dal Segretario Generale Dr. Lorenzo Gasparrini, Bonaventurina Fringuelli,
Federica Rossi, Romano Magrini, Federico Borgoni, Roberto Milaneschi, Roberto
Chiumiento, Dino Barlaam, Luciano De Santis, Tiziana Licopoli, Sara De Santis, Sonia
De Santis, Anna Sciò, Germana Antonelli, Pina Jannello, Marcella Morbiducci, Lauretta
Serafini, Maria Grazia Di Liberto, Cinzia Canelli, Omar Lardieri, Giulio Marsico, Loretta
Ramazzotti, Iolanda Mancuso, Francesco Costanzo, Elvia Raia, Katia Colecchi, Valentina
Cefariello, Roxana Hernandez, Luca Cairo, Stefania Bocci, Lorenzo Papa, Marco Fiorin,
Silvio Fortunato Prospero Cerabona, Massimiliano Flocco, Viviana Muti, Alessandro
Pezzano, Maria Brunella Stancato, Virginia Pellicone, Giovanni Saviola, Angela Dima, Paola
Fusè, Tiziana Lazzarotto, Elisa Belussi, Monica Bonassi, Barbara Ninetti, Erika Natella, Eva
Pappalardo, Mariana Gasparrini, Rebecca Gasparrini, Marzia Meloni;
Con la consulenza giuridica dell’ Avvocato Massimo De Luca.
da una parte,
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
Pagina 9
e
FILCAMS-CGIL – FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI
rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio Russo, dalla Responsabile del settore
Emanuela Loretone, dai Segretari Nazionali Paola Bassetti, Marco Beretta, Monja Caiolo,
Alessio Di Labio, Gianfranco Fattorini, Sonia Paoloni, dalla Presidente dell’ Assemblea
Generale Francesca Mandato e dai componenti dell’ Assemblea Generale Abouzeid Rascia
Refaat, Agostini Luana, Aiello Giuseppe, Aimar Samanta, Ajala Donatella, Annarella
Riccardo, Antonelli Federico, Aprea Milva, Baffa Matteo, Baio Marika, Ballanti Caterina,
Barbieri Elisa, Barletta Vittoria, Barrocu Silvia, Bazega Rachida, Belligoli Graziella,
Bellopede Vincenzo, Ben Hassine Imen, Benvenuto Valentina, Benzoni Micaela, Bernardini
Cinzia, Bertè Brunella, Boato Caterina, Bonetto Cinzia, Bordoni Stefano, Bozzato Luigi,
Bravi Angelica, Brino Paola, Brogi Fabrizia, Brotini Luisella, Bruno Pamela, Buonanno Ugo,
Busato Elisa, Bussagli Sara, Buttaci Ginetta, Camellini Elisa, Camera Andrea, Campolo
Giselda, Canali Germana, Caputi Anna Teresa, Carmassi Marco, Carpinetti Michele,
Cavalli Fabrizio, Cavallini Maria Lisa, Cavazza Samanta, Cepile Stella, Chinellato Francesca,
Ciccarelli Laura, Cimini Beatrice, Cipollini Lucio, Cirica Andrea, Cofani Massimiliano,
Colleoni Mario, Conese Marcella, Congiu Simone, Congiu Cinzia, Corsi Ilaria, Corso
Matteo, Cortinovis Barbara, Cosmano Pinuccia, Cossalter Federica, Costanzo Antonella,
Cuomo Massimo, Danesino Lara, Danuti Loredana, De Luca Andrea, De Pantz Cecilia, De
Sury Fernando, Del Vecchio Antonio, Dentini Riccardo, Di Gioia Mariano, Di Natale Luca,
Di Rienzo Francesco, Di Tuoro Luana, Dinelli Massimo, Falappi Matteo, Fanteria Cinzia,
Fasani Giovanni, Fasce Flavia, Favola Fabio, Ferracci Daniela, Ferrari Chiara, Ferretti
Emanuele, Feuli Marco, Fiorini Rosa Linda, Fois Fabio, Folli Cinzia, Fortini Valentina, Foti
Davide, Francesconi Laura, Franco Ivano, Franco Silvia, Gabbi Alessandro, Galli Giuseppe,
Gatto Samuele, Ghisletti Alessandra, Giorgini Katuscia, Giuliani Cristina, Gjoni Kleva,
Grechi Fabrizio, Gregori Gianluca, Grimaldi Alessandro, Grisolia Fiorella, Guadagno
Carmela Paola, Guerrero Aracelis, Guerrini Barbara, Guitto Mauro Francesco, Gyori Alin,
Hoxha Olsa, Iacovazzi Maria, Irone Alberto, La Russa Fabio, Licata Iside Cleide, Lissandrello
Loredana, Loi Costantino, Lostia Marco, Lucchi Barbara, Lusenti Pamela Angela, Magi
Maurizio, Maglia Giulia, Manfredini Margherita, Marchetti Caterina, Marconi Maria,
Martino Laura, Marziale Fabiola, Mastrogiovanni Guglielmo, Mastrogirolamo Stefano,
Matterana Gabriele, Mele Paola, Melidona Serena, Miati Maurizio, Micci Pierpaolo,
Milazzo Nella, Miriello Elvira, Moccia Marquidas, Mollo Carmela, Mongermont Isabelle,
Mora Maria, Mosciarello Luciana, Moskalova Maiia, Muratore Livio, Nappa Maria Rosaria,
Natale Salvatore, Natrella Antonello, Neglia Barbara, Nicoli Stefano, Nigro Claudia, Nonato
Jeff, Odoni Alessio, Orecchioni Tiziana, Pacifici Nora, Panella Francesca, Paoletti Monica,
Paolini Ilaria, Pau Katiuscia, Pelliccia Alessandra, Petrillo Laura, Pezzè Nicholas, Pirrera
Maria Assunta, Piscedda Simona, Poli Nicola, Porrari Roberto, Pozzi Lidia, Preda Giuliana,
Protopapa Antonella, Quaranta Vincenzo, Quinti Daniela, Quinto Samuel, Ragone Romina,
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Riboni Mara, Rini Giulia, Rizzi Valeria, Rossi Barbara, Rossi Lucia, Russo Alessandro, Russo
Anna Maria, Sadiku Laurena, Salvucci Simone, Sancamillo Ilaria, Sanchez Hilda Raquel,
Santochi Catia, Sechi Valentina, Sgargi Emiliano, Silipigni Alessandra, Solati Silvia, Tall
Moustapha, Tardito Silvia, Tassone Alessia, Terziani Barbara, Tonoli Isabella, Trovato
Stefania, Valbruccioli Carlotta, Valentino Giuseppe, Ventrelli Antonio, Verderio Jurij Paolo,
Vergara Fabrizio, Vignali Michele, Viviani Daniele, Volpi Giorgia, Yemane Helene, Zacco
Diego, Zomparelli Luana, Zotaj Marsela, Zucca Simona;
e
FISASCAT-CISL – FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI
AFFINI E DEL TURISMO rappresentata dal Segretario Generale Vincenzo Dell’Orefice; dai
Segretari nazionali: Aurora Blanca, Ivan Notarnicola e Giusi Sferruzza e da: Gianfranco
Brusaporci, Laura Capitale, Salvatore Carofratello, Mirco Ceotto, Stefania Chicca, Claudia
Delfini, Silvio Ferremi, Lucio Mazzei, Daniele Meniconi, Francesco Muci, dell’Ufficio
Sindacale, da Cinzia Pietrosanto (coordinamento femminile), da Dario Campeotto –
Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante composta da: Adami
Hansjörg, Aglitti Alessandra, Agnelli Nadia, Al Samanoudi Karim, Alessandrini Claudio,
Ammendola Giovanna, Anselmi Roberto, Arighi Massimiliano, Atzori Giuseppe, Bagnolini
Gianluca, Barazzetta Francesco, Barbatano Antonella, Barbieri Diego, Baroncini Claudia,
Beghin Mariacristina, Bellandi Giada, Bellin Valentino, Bellini Patrizia, Bellino Giovanna,
Bellomo Alfonso, Bernelli Giuseppina, Bertolissi Fabio, Blau Andrea, Bocchese Matteo,
Breda Matteo, Bristot Stefano, Brogi Marco, Bruno Antonio, Calà Guido, Cannizzo Patrizia,
Cappelli Malgara, Carafiglia Claudia, Careddu Eleonora, Carletti Marcella, Cassano Fabio,
Castronovo Francesco, Cavallin Claudio, Celi Marco, Centa Simone, Chiarini Laura, Chirico
Francesca, Chirico Stefania, Chouhan Narayan, Cianfriglia Tadiana, Cocco Silvia, Comiati
Giovanni Battista, Contemi Pietro, Contini Daniela, Da Col Gianluca, D’ Alessandro Luigi,
Dall’ Ara Michele, D’ Aquaro Giuseppe, De Filippis Davide, De Leo Vincenza, De Marinis
Grazia, De Stefano Alessandro, De Vecchi Monica, Di Leo Pancrazio, Di Matola Flavio, Di
Micco Alfonso, Di Stefano Fabio, Diego Francesco, Diociaiuti Stefano, Dondeynaz Henri,
Dore Fabio, Dossi Emma, Driadi Loris, Egger Ulrike, Elmi Andretti Gianni, Ercolani Barbara,
Esposito Maria Rosaria, Esposito Samuele, Esposto Stefano, Eustachi Giovanna, Falbo
Jose’ Maria, Falcucci Giulia, Faraci Salvatore Mario, Farino Antonio, Fassari Daniele, Ferrari
Manuela, Ferrigni Michelangelo, Fioruti Monya, Floris Tiziana, Forattini Fabiana, Foschini
Silvia, Franco Simona, Fratta Guido, Frigelli Davide, Galgani Maria Paola, Galli Stefano,
Gallina Elisabetta, Gasparrini Casari Marco, Genova Massimiliano, Ghisi Carlo, Giacomazzi
Adriano, Giuliana Antonello, Goller Gabriele, Gualtieri Alessandro, Huber Agnes,
Iachella Sonia, Imperatori Sara, Ingrosso Alessandro, Lai Manolo, Lanzillo Miriam, Lapa
Katarzyna, Le Foche Alessandro, Le Foche Paolo, Lo Papa Fortunato, Locatelli Alessandro,
Locatelli Giovanni, Longo Olga, Lorrai Sara, Lotti Alessandro, Magnasco Maddalena,
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Magri Alessandra, Malchiori Vanessa, Manca Patrizia, Mandelli Rossana, Manenti
Liliana, Mangone Sara, Manna Maria, Marcorelli Marina Ilaria, Marini Diego, Marrapodi
Annarosa, Marrone Salvatore, Martelli Andrea, Martelli Luca, Martignetti Alessandro,
Matrone Pasqualina, Mattatelli Giuseppe, Mazzini Cristian, Menegale Simona, Migliorisi
Alessandro, Minotto Julia, Miraglia Antonia, Mistri Maurizio, Montagnini Cristiano,
Montillo Domenico, Montuori Salvatore, Mulaj Ahmet, Murazzo Stefano, Musumeci
Michele, Nascioli Alessandra, Natili Valerio, Nelli Nicole, Nexhmije Ramadani, Orlandi
Giulio, Ortolan Marina, Paialunga Marco, Parisi Carmine, Parlanti Raffaella, Parravicini
Luca, Pegoraro Nicola, Piacquaddio Leonardo, Pialli Simone, Piazzese Carlo, Pino Monica,
Pintacorona Teresa, Piredda Pierfranco, Pogliani Francesco, Porcedda Monica, Primavera
Roberta, Puglia Laura, Pulzella Giovanni, Quatrano Gennaro, Rago Mattia, Ramaglia
Graziella, Renica Giorgia, Riccardi Sara, Ricci Matteo, Rizzo Claudia, Rolletto Maria
Concetta, Romano Laura, Rossi Giosue’, Rotoni Rachele, Ruta Miriam, Sabatini Sergio,
Salustri Alessandra, Salvati Silvia, Sancarlo Fabiana, Santellani Diego, Sapienza Giuseppe,
Sardone Emanuela, Scaburri Federica, Scammacca Federica, Scannavino Salvatore,
Scialanca Massimiliano, Scognamiglio Laura, Serra Roberta, Sibillino Walter, Silvano
Domenico, Silvestri Cristina, Soleggiati Selena, Spinzi Luigi, Spitalieri Vincenzo Stefano,
Squartini Marco, Stasi Mariassunta, Talamone Mirko, Tarantini Carmelina, Tempini Paolo,
Tolomio Susanna, Tomasello Oriella, Tosi Sara, Trapani Fabio, Trinchitella Luca, Tripi
Giuseppe, Vanin Antonio, Vargiu Claudia, Vasapolli Paolo, Vento Giorgio, Verde Marco,
Vinci Maria Scala, Wierer Silvia, Zambon Maristella, Zanetti Sabrina, Zanforlini Mirta,
Zannoni Simone, Zimbaro Antonio, Zullo Stefania; dalla Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori (CISL) rappresentata dalla Segretaria Generale Cisl Daniela Fumarola;
e
UILTuCS – UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI rappresentata
dal Segretario Generale Paolo Andreani e dal Responsabile del Settore Lavoro Domestico
Mauro Munari, con la partecipazione delle delegazioni territoriali composte da: Andrisano
Antonio, Ardau Cristiano, Arminio Lucia, Aveni Banco Massimo, Bacchiega Michela,
Balducci Bernardo, Bardi Sabina, Bassios Vassilios, Battistelli Giacomo, Bernalda Fernando,
Bevilacqua Giacomo, Bidoli Regina, Binda Priscilla, Boco Brunetto, Bonamici Enza, Bontà
Fabrizio, Boscaro Luigino, Bove Fabio, Bove Salvatore, Bozzini Gabriele, Buoninconti
Alfredo, Cacciaguerra Massimo, Calabrò Matteo, Callegari Marco, Caputo Michele,
Cardamuro Valeria, Carfagna Biagio, Cartisano Gianfranco, Casa Giovanni, Cenolli Anila
Kaja, Cerusa Luca, Ciccarelli Roberto, Cicchitti Claudio, Ciccone Domenico, Coco Gaetano,
Conficconi Marco, Contucci Alessandro Maria, Cotugno Gennaro, D’ Ambrosio Cristina,
De Stefano Sabrina, Deiana Daniel, Dell’ Anna Marco, Dell’ Anno Patrizia, Dell’Olivastro
Tina, Dessì Silvia, Detti Emanuela, Di Federico Bruno, Di Gioia Pietro, Di Iorio Lucia, Di
Martino Francesco, Di Sarno Maria, Diecidue Sergio, Dota Elio, Fallara Roberto, Famà
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Giovanna, Fargnoli Emilio, Fatiganti Elvira, Feliciangeli Pietro, Ferrandino Barbara, Fiorino
Gabriele, Flauto Marianna, Floridia Anna, Forti Massimo, Frangini Sara, Franzoni Stefano,
Frizzo Roberto, Frontini Stefano, Fugnanesi Fabio, Fulciniti Caterina, Furlan Marisa, Fusco
Gerardo, Gagliani Cosimo, Galeotti Johnny, Galiano Luigi, Gambale Luigi, Giammella
Cataldo, Giunta Stefania, Grasso Mario, Greco Giordana, Gregorio Marcello, Grimaldi
Danilo, Grimaldi Giada, Guagliardo Maria, Guarnaccia Carlo, Guarracino Pasquale, Guerra
Raffaele, Guida Ciro, Lai Andrea, Lannunziata Dario, Largher Walter, Lavolta Cosimo,
Lazazzera Donato, Lenoci Maria, Lualdi Federica, Luchetti Maria Ermelinda, Lugaresi
Claudia, Magnifico Ernesto, Malerba Domenico, Marchetti Massimo, Marciano Luigi,
Marino Luca, Medici Deborah, Merante Andrea, Merlo Samantha, Mertoli Luciano,
Miccoli Mario, Migliore Eugenio, Milandri Maurizio, Molino Gianluca, Montemurro
Emanuele, Murvana Guido, Muscarà Rachele, Musu Roberta, Natale Enrico, Orsan
Mauro, Pace Leonardo, Pacini Roberto, Pantera Anna Lisa, Papapicco Pietro, Pascale Enzo,
Paternicò Fabio, Patruno Sabino, Paudice Mario, Pennati Roberto, Pezzetta Giannantonio,
Piani Antonia, Picchetti Stefano, Piga Samuele, Pino Carlo, Politano Roberto, Polito
Franco, Principe Gianpiero, Proietti Paolo, Raponi Giada, Rizzo Adalisa, Rodilosso Gianni,
Romano Giuseppe, Rosignoli Stefano, Rubino Francesco, Saja Maria Ida, Sama Carlo,
Sanna Luca, Santagata Monica, Sappa Andrea, Scarpino Saverio, Scavo Carmen, Sciarra
Francesco, Sclafani Chiara, Selvaggio Anna Maria, Serri Riccardo, Settimo Maura, Silvestro
Giuseppe, Sodano Simona, Stampone Alberto, Statti Raffaele, Strazzullo Gennaro, Testani
Davide, Tollari Lorenzo, Tundo Fabio, Turchetti Giancarlo, Valenti Roberta, Vargiu Antonio,
Veronese Ivana, Visentin Alessandro, Zanfardino Angelo, Zimmari Christian, Zimmari
Giuseppe, Zorn Matteo, Zumbo Cosimo; con l’intervento della Unione Italiana del Lavoro
(UIL) rappresentata dalla Segretaria Confederale Vera Buonomo;
e
FEDERCOLF – FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLA FAMIGLIA
rappresentata dalla Segretaria Generale Rita De Blasis; dalle Segretarie Nazionali: Silvia
Ferretti, Silvia Foresti, Filomena Navone, Laudina Zonca; dai membri del Consiglio
Direttivo: Martina Ardivel, Roberto Conchetto, Celestina Minocchi, Antonia Paoluzzi,
Antonietta Ragosta, Livia Scansani. Con l’assistenza della delegazione sindacale composta
da: Costantina Castiglione, Cinzia D’ Alessandro, Urrello Lorena, Rachele Volpicelli,
consiglieri nazionali Api-Colf. Con la partecipazione dei seguenti rappresentanti della
Federcolf: Aquilanti Claudia, Artico Paola, Baltazar Macedo Melba Estefany, Berdin Tiziana,
Borgonovo Maddalena, Bressanello Antonio, Castillo Margarita Irene, Celleri Fanfan Sonnia
Graciela, Cervantes Rodriguez Elsa Sabina, Chomeniuk Mariola Beata, Colleoni Eleonora,
Cristofaro Anna, Davideri Cristina, De Luca Rosa, Di Cristofalo Rosaria, Foppiani Giovanna,
Garrinella Eleonora, Ignati Iulia, Lacentra Mariantonietta, Lobaudo Walter, Lobina Egidia
Maria, Lombardi Alessandra, Lo Piccolo Chiara, Manzato Susi, M’Bro Akpes Mathurin,
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Marchese Francesco, Martello Alessia, Mazzoleni Daniela, Merella Angela, Mosconi
Luciana, Musolino Santina, Novo Barbara, Pessina Sara, Pizzo Pasqualino, Robba Laura,
Rosu Maria, Scala Franca, Soxso Teresa Lucia, Stara Mario, Torres Vilma Amanda. Con
l’assistenza dei rappresentanti esteri: Bazeliuc Irina (Moldavia), Carreon Yolanda Herrero
(Filippine), Khrystyna Ivat (Ucraina), Ledesma Dolores Santo (Rep. Dominicana), Letona
Pacheco Rosalia (Perù), Niculae Purice (Romania), Kira Dimitrova Nikolova (Bulgaria).
Con la consulenza giuridica dell’ Avvocato Armando Montemarano.
dall’altra parte.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico
Codice Cnel H501
Art. 1 - Sfera di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:
• FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia,
costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLD, ADLC,
• DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico
da una parte,
e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf dall’altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro
domestico. Il contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed
altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana
o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e
delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali
caratteristiche del rapporto.
2. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di
collocamento alla pari dall’ Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la
legge 18 maggio 1973, n. 304.
Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione
1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell’ambito di
ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili
con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli
rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti sotto forma di “ad personam”.
Art. 4 - Documenti di lavoro
1. All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti
necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti
assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con
tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di identità
personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. Il
lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di
soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
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Art. 5 - Assunzione
1. L’assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel
quale andranno indicati, oltre a eventuali clausole specifiche:
a. applicazione del Contratto collettivo di lavoro stipulato da FIDALDO e
DOMINA per i datori di lavoro e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e
FEDERCOLF per i lavoratori (Codice Cnel H501);
b. data dell’inizio del rapporto di lavoro;
c. livello di appartenenza, mansione;
d. durata del periodo di prova;
e. esistenza o meno della convivenza;
f. la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli
effetti del rapporto di lavoro. Per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà
indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza,
a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli
effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza
purché in costanza di rapporto di lavoro;
g. durata dell’orario di lavoro, sua distribuzione e collocazione temporale;
h. eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
i. per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo
settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante alla
domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 13, ultimo comma;
j. retribuzione pattuita, con indicazione dei suoi elementi costitutivi nonché
del periodo e delle modalità di pagamento;
k. luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione
di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi
familiari (trasferte);
l. periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
m. indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e
custodire i propri effetti personali;
n. obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale di
cui all’art. 54 per il funzionamento degli organismi bilaterali al servizio dei
lavoratori e dei datori di lavoro: Fondo Colf, Cas.Sa.Colf e Ebincolf;
o. eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione;
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p. applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto e dalla
normativa vigente.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere
scambiata tra le parti. Le variazioni delle condizioni contrattuali, non meramente
occasionali, dovranno essere concordate tra le parti.
Art. 7 - Assunzione a tempo determinato
1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa
vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa
lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.
2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente
occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del
lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24
mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che
sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la
quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del
rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale
proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi
è necessario l’inserimento della causale.
4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro nei seguenti casi:
- per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo,
anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la
sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità
di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei
diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e assenti per
assistere familiari in situazione di grave disabilità certificata, anche
oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti
ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e
case di riposo.
5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavoro
potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
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Art. 8 - Lavoro ripartito
1. È consentita, nel rispetto del regolamento allegato al presente contratto, l’assunzione
di due lavoratori che assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione
lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti
contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente
responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di
assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante
a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura
percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o
annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.
4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà
di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro,
nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari
di lavoro; nel qual caso il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per
fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posto in capo all’altro obbligato. Il trattamento
economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i
lavoratori coobbligati, sono vietate.
6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori
coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione
non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro
prestatore di lavoro, quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione
lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si
trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.
Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo
consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro.
In ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti comporterà l’estinzione dell’intero vincolo
contrattuale.
Art. 9 - Inquadramento dei lavoratori
1. Gli assistenti familiari sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali
corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “Super”:
Livello A
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone
che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a
livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
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Profili:
a. Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della
casa;
b. Addetto alla lavanderia. Svolge esclusivamente mansioni relative alla lavanderia;
c. Aiuto di cucina. Svolge esclusivamente mansioni di supporto al cuoco;
d. Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/
dei cavallo/i;
e. Assistente ad animali domestici. Svolge esclusivamente mansioni di assistenza ad
animali domestici;
f. Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
g. Operaio comune. Svolge esclusivamente mansioni manuali, di fatica, sia per le
grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.
Livello A Super
Profili:
a. Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a
persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro;
Livello B
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che svolgono con specifica
competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
a. Collaboratore familiare generico polifunzionale. Svolge le plurime incombenze
relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente,
mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla
lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito
del livello di appartenenza;
b. Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione
del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella
proprietà, di custodia;
c. Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d. Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e. Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di
manutenzione;
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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f. Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche
complessi, di manutenzione;
g. Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di
persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione
e pulizia;
h. Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti
del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore
generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di
tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
Livello B Super
Profili:
a. Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste,
le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli
assistiti;
b. Assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), ivi comprese, se richieste,
le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli
assistiti.
Livello C
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso di specifiche
conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti
assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Profilo:
a. Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi
compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.
Livello C Super
Profilo:
a. Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi
comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia
della casa ove vivono gli assistiti.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Livello D
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti
professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità,
autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili:
a. Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione
del patrimonio familiare;
b. Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le
esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
c. Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere
di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
d. Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le
esigenze connesse alla preparazione dei cibi e, in generale, ai compiti della cucina
e della dispensa;
e. Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative
a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di
manutenzione;
f. Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo
familiare.
Livello D Super
Profili:
a. Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi
comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia
della casa ove vivono gli assistiti;
b. Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte
le esigenze connesse all’andamento della casa;
c. Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell’ambito di progetti
educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro,
attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei
rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette
da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Note a verbale:
1. Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni promiscue ha diritto
all’inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
2. Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti
attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
3. La formazione del personale per l’assistenza a persona non autosufficiente, laddove
prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore
sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione,
conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione
aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore
a 500 ore.
4. Ai fini del diritto all’inquadramento nel livello D Super, è onere del lavoratore
comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento, anche in corso di
rapporto di lavoro, di detto diploma e consegnarne copia.
5. Le parti firmatarie, in merito al profilo 3. “Assistente familiare educatore formato”
inquadrato nel livello DS, precisano che per il profilo indicato non si intende la figura
professionale dell’educatore professionale disciplinata dal c.d. “Legge Iori” (art. 1,
comma 594 e seguenti, L. n. 205 del 2017).
Art. 10 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni
assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani,
portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B Super,
ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non
autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C Super (se non formato)
o nel livello D Super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione
sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista
dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento,
fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14. Per il personale non convivente,
sussiste l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea
sistemazione per la notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso
garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3. Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento
dell’obbligo contributivo di cui all’art.54, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto
ore giornaliere.
4. L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto
dalle parti; in tale atto devono essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione
dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Art. 11 - Prestazioni esclusivamente d’attesa
1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà
corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto,
qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00
e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo
notturno in un alloggio idoneo.
2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non
saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base
delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata
al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al
tempo effettivamente impiegato.
3. Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo
contributivo di cui all’art.54, l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore
giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2.
4. L’assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.
Art. 12 - Periodo di prova
1. I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D Super) ed i lavoratori operanti in regime di
convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un
periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti
rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.
2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto comunicazione
di recesso s’intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il
periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.
3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi
momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento a favore del
lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti
al lavoro prestato.
4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere
trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta
causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la
retribuzione corrispondente.
5. L’apposizione del periodo di prova deve risultare da atto scritto.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Art. 13 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto
per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi
altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore
presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che
costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse
saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno
che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello
concordato ai sensi del precedente comma.
3. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto
la domenica.
4. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni
di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte,
sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della
giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la
maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
5. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in
giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti
gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà
data integrale applicazione ai commi precedenti.
Art. 14 - Orario di lavoro
1. La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque,
fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
a. 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per
i lavoratori conviventi;
b. 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali,
distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B Super, nonché gli studenti di età
compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene
conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere
assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro
orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a. interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b. interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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c. interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non
consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato
nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla
tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione
dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario
effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno
retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente
all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate
temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la
retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall’art. 15.
3. L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto
dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro
concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie
individuate nello stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente
tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto
dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di
convivenza con durata normale dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma
1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco
della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato
tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo
intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle
2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire
dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale
intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero
consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più
di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione dell’orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell’ambito della
durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per
il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 10 e 11, è considerato
lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se
ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se
straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto
dall’art. 15.
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal
lavoratore fuori dell’orario di lavoro.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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8. Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore,
ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale.
Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare
prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.
9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti
all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà
assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli
CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere
e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite
sulla base della tabella “G” e della tabella “F” inerente le indennità di vitto e alloggio
di cui all’art. 36, qualora spettanti.
Art. 15 - Lavoro straordinario
1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia
di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il
lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale
massima fissata all’art. 14, comma 1, lettera a) e b) salvo che il prolungamento sia
stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così
maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del 60% in una delle festività indicate nell’art. 16 o nella giornata di domenica, in
caso di professione di una religione che preveda la solennizzazione in giornata
diversa dalla domenica questa giornata sarà assoggettata alla disciplina del
lavoro domenicale.
4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle
ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le
ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del
10%.
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di
preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno
sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento
del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e
imprevedibilità.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Art. 16 - Festività nazionali e infrasettimanali
1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse
attualmente sono:
- 1° gennaio,
- 6 gennaio,
- lunedì di Pasqua,
- 25 aprile,
- 1° maggio,
- 2 giugno,
- 15 agosto,
- 4 ottobre,
- 1° novembre,
- 8 dicembre,
- 25 dicembre,
- 26 dicembre,
- S. Patrono.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di
corrispondere la normale retribuzione.
2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base
della normale paga oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da
retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal
fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
3. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera,
il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del
60%.
4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà
diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26
della retribuzione globale di fatto mensile.
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi
della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al
lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
Art. 17 - Ferie
1. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni
anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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di ferie di 26 giorni lavorativi.
2. I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione,
senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate
percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni
giorno di ferie godute.
3. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore,
dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le
parti, da giugno a settembre.
4. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8
aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non
può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.
5. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in
non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie,
salvo il caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro
l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi
all’anno di maturazione.
6. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna
giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
7. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove
non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo
convenzionale.
8. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di
un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su
sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie
nell’arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.
9. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godimento del
periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al
lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono
i mesi di effettivo servizio prestato.
10. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento,
né durante il periodo di malattia o infortunio.
11. Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali.
12. L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini
il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento
delle ferie per l’intera sua durata.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Chiarimento a verbale:
I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi,
fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di
lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato
agli effetti del computo delle ferie.
Art. 18 - Sospensioni di lavoro extraferiali
1. Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro,
sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel
caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo
convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette
corresponsioni.
2. Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione
extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12
mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta.
Art. 19 - Permessi
1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di
visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di
soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche
parzialmente con l’orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
- lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art.
14, comma 2;
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12
ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore
saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire dei suindicati permessi retribuiti e di ulteriori
permessi non retribuiti, su accordo tra le parti, per assistere familiari con grave
disabilità certificata (coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto, parente
o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora il genitore o il
coniuge/parte di unione civile/ convivente di fatto risultante dallo stato di famiglia
della persona in situazione di grave disabilità certificata siano anch’essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2°
grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un
figlio, anche per l’adempimento degli obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per
giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e
dell’alloggio.
Art. 20 - Permessi per formazione professionale
1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore
di lavoro di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di
permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per
collaboratori o assistenti familiari.
2. Fermi i requisiti sopra indicati, per la frequenza di corsi di formazione finanziati o
comunque riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf di cui all’ art. 48, il monte ore
annuo dei permessi retribuiti ammonta a 64 ore.
3. Il monte ore annuo di cui al comma 1 potrà essere utilizzato anche per le eventuali
attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli
di soggiorno. In tale ottica i datori di lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei
lavoratori, a corsi di formazione specifici, gestiti da Enti pubblici ovvero organizzati
o riconosciuti dagli Enti bilaterali, anche finalizzati al rinnovo dei titoli di soggiorno.
L’utilizzo del monte ore per le finalità indicate al presente comma dovrà trovare
riscontro in apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività
formative esercitate.
4. È esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei permessi in questione
che devono essere usufruiti nel periodo annuale di maturazione.
Art. 21 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed
integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di
genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri
antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi
al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di
oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di
preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del
periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi
di cui al precedente comma.
3. Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti,
nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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trattamento di fine rapporto.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, tranne quanto previsto dal comma
3, ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta
direttamente dall’Inps, a seguito di domanda presentata all’Istituto dall’avente diritto,
secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternità.
5. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale
di tre anni secondo quanto concordato tra le parti. In caso di mancato accordo, la
lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando
che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio
giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha inizio il congedo.
Art. 22 - Assenze
1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate
al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l’art. 27 e per quelle
derivanti da infortunio o malattia professionale l’art. 29.
2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza
maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa
lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno
inviate all’indirizzo indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall’art. 6,
lettera f del presente contratto.
Art. 23 - Diritto allo studio
1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la
frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola
dell’obbligo o di specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere
esibito mensilmente al datore di lavoro.
2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno
essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l’orario
giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.
Art. 24 - Matrimonio/unione civile
1. In caso di matrimonio e/o unione civile ai sensi della L.76/2016 spetta al lavoratore un
congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta, per il periodo del congedo,
ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso
sostitutivo convenzionale.
3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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comprovante l’avvenuto matrimonio.
4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in
coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla
stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di
lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non
determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Art. 25 - Tutela della maternità, paternità e genitorialità
1. Si applicano le norme di legge in materia di tutela e sostegno della maternità, della
paternità e della genitorialità, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai
commi successivi.
2. È vietato adibire al lavoro le donne:
a. durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali
anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
b. per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva
del parto;
c. durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
3. Il padre o il genitore intenzionale, lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta
del parto ed entro i cinque mesi successivi, ha diritto di astenersi dal lavoro per un
periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non
continuativa; il congedo è fruibile entro lo stesso arco temporale, anche in caso di
morte perinatale del figlio.
4. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino
alla cessazione del congedo di maternità e/o di paternità alternativo e dell’eventuale
congedo parentale di cui al comma 7 del presente articolo, la lavoratrice e/o il
lavoratore che ne fruiscono non possono essere licenziati, salvo che per giusta
causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice o dal lavoratore in tale periodo
sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non
intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113, 4° comma, del codice civile. Le assenze non
giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono
da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice e/o del lavoratore.
5. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il
divieto di licenziamento, ai sensi del comma 4, la lavoratrice o il lavoratore non sono
tenuti al preavviso.
6. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.
7. Per ogni figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le seguenti
modalità:
a. La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui
al precedente comma 2 e senza soluzione di continuità con esso, per un
periodo continuativo non superiore a quattro mesi senza maturazione di
alcun istituto retributivo diretto e indiretto;
b. Il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, trascorso il periodo di congedo
di paternità alternativo e senza soluzione di continuità con esso, per un
periodo continuativo non superiore a quattro mesi senza maturazione di
alcun istituto retributivo diretto e indiretto;
Dichiarazione congiunta
Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL, al fine di estendere le tutele delle lavoratrici
madri, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi e istituzioni,
tenuto conto delle particolari condizioni esistenti nell’ambito delle famiglie datrici di
lavoro domestico.
Art. 26 - Tutela del lavoro minorile
1. Non è ammessa l’assunzione dei minori di anni 16.
2. È ammessa l’assunzione di adolescenti che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico
ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D.
Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purché sia compatibile con le esigenze particolari di tutela
della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.
3. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.
4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339,
secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria
famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta
di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del
lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva
comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare
cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e
professionale.
Art. 27 - Malattia
1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro
salvo cause di forza maggiore o oggettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente
previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo
certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il
certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato
mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non
sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione
del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle
ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di
lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione
del posto per i seguenti periodi:
a. per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di
calendario;
b. per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c. per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare,
intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica,
documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la
retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno
per le anzianità di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4, nella seguente
misura:
- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle
norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che
ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non
sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
Art. 28 - Tutela delle condizioni di lavoro
1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di
quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. A
tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull’impianto elettrico di
un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
Pagina 34
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti
nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature, ivi compresi gli
strumenti telematici e robotici, e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e
biologici.
3. L’informativa si realizzerà all’atto dell’individuazione delle mansioni o del successivo
mutamento delle stesse, mediante la consegna dell’apposito documento che verrà
elaborato dall’Ente bilaterale di settore – Ebincolf.
4. È facoltà del datore di lavoro installare impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione.
5. L’esistenza o l’installazione di detti impianti devono essere preventivamente
comunicate per iscritto al lavoratore e sono comunque vietate nell’alloggio riservato
allo stesso ai sensi dell’art. 36, comma 2, nonché nei servizi igienici.
6. Le immagini e le informazioni raccolte a mezzo degli impianti audiovisivi devono
essere trattate nel rispetto della vigente disciplina sul trattamento dei dati personali.
Dichiarazione congiunta
Atteso che la violenza e le molestie anche sessuali nel luogo del lavoro domestico
costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, le Parti Sociali firmatarie del
presente CCNL concordano di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al
fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto
della persona umana, siano esse rivolte nei confronti del lavoratore o nei confronti del
datore di lavoro o suoi familiari, così come previsto dalla Convenzione OIL n. 190 del 2019
e dalla Raccomandazione OIL n. 206 del 2019.
Art. 29 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente
o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a. per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di
calendario;
b. per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
c. per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare,
intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le
prestazioni previste dal D.P .R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare
tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia
professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli
eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro
tale termine.
5. La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di
detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa
entro gli stessi termini all’autorità di Pubblica sicurezza nei casi di legge.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre
giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che
ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente
in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
8. L’infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono
la decorrenza degli stessi.
Art. 30 - Tutele previdenziali
1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e previdenziali previste
dalla legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di non convivenza.
2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme assicurative e
previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di lavoro.
3. È nullo ogni patto contrario.
Art. 31 - Servizio militare e richiamo alle armi
1. Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia.
Art. 32 - Trasferimenti
1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per
iscritto, almeno 15 giorni prima.
2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione
alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto
afferente tale periodo.
3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e
trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente
il datore di lavoro.
4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del
preavviso, ove non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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Art. 33 - Trasferte
1. Il lavoratore convivente di cui all’art. 14, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore
di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla
cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze
secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali
spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre
corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima
tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in
trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1,
salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera
di assunzione.
Art. 34 - Retribuzione e prospetto paga
1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione,
deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal
datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a. retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 35, comprensiva per i livelli
D) e D Super) di uno specifico elemento denominato indennità di funzione;
b. eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 37;
c. eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d. eventuale superminimo.
3. Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente
familiare inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire,
oltre al minimo retributivo di cui all’art. 35, anche l’indennità mensile di cui alla
successiva Tabella H). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali
di miglior favore percepiti dal lavoratore.
4. Al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all’assistenza di più di
una persona non autosufficiente, è altresì dovuta l’indennità mensile nella misura di
cui alla Tabella I). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di
miglior favore percepiti dal lavoratore.
5. Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale trattamento retributivo di cui
alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore ‘ad personam’ non
assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per
le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.
6. Il datore di lavoro deve rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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complessivo delle somme erogate nell’anno; l’attestazione deve essere rilasciata
almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione
dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
7. Al lavoratore inquadrato nei livelli B), B Super) e C Super) in possesso della certificazione
di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766 in corso di validità, è dovuta l’indennità
mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti
retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore. Ai fini del
diritto all’indennità della tabella L), è onere del lavoratore comunicare per iscritto
al datore di lavoro il conseguimento, anche in corso di rapporto di lavoro, di detta
certificazione e consegnarne copia.
Nota a verbale
Allo scadere della validità della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI
11766 l’indennità di cui alla Tabella L) non sarà più dovuta.
Art. 35 - Minimi retributivi
1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E, G, H, I ed L allegate al presente
contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 38.
Art. 36 - Vitto e alloggio
1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente;
l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a
salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella F allegata al
presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 38. I
valori mensili si ottengono moltiplicando per 30 quelli giornalieri.
Art. 37 - Scatti di anzianità
1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso
lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2. A partire dal 1° agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Nota a verbale
Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di
servizio.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
Pagina 38
Art. 38 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e
dell’alloggio
1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio,
determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale
per l’aggiornamento retributivo di cui all’art. 45, secondo le variazioni del costo della
vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni
anno.
2. La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle
eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso
di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la
variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1,
in misura pari al 90% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed
operai rilevata dall’ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in
misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio,
determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun
anno, se non diversamente stabilito dalle Parti.
Art. 39 - Tredicesima mensilità
1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una
mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità
sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce
al presente contratto.
2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti
tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul
lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del
posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Art. 40 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dei
seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
Pagina 39
Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
2. I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati nell’eventualità
in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno
successivo al termine del congedo per maternità.
3. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia
di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione
dal medesimo, il preavviso è di:
- 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità;
- 60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da
cose non di proprietà del datore di lavoro.
4. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente
un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non
concesso.
5. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da
non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il
licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso
il lavoratore.
6. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l’indennità di mancato preavviso.
7. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei
termini di preavviso indicati nel presente articolo.
8. I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza
di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui
stato familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in
solido per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro. In ogni caso il soggetto
obbligato in solido risponde solo entro i limiti della durata temporale risultante dalla
suddetta registrazione storico anagrafica.
9. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento,
il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una
dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento.
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un
trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio
1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue
accantonate sono incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge,
dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo
della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.
2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta
all’anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
3. L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre
1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella
seconda e terza categoria.
4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è
determinata nelle seguenti misure:
A. Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con
orario settimanale superiore alle 24 ore:
1. per l’anzianità maturata anteriormente al 1° maggio 1958:
a. al personale già considerato impiegato: 15 giorni per ogni anno
d’anzianità;
b. al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno
d’anzianità;
2. per l’anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958 e fino al 21 maggio
1974:
a. al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno
d’anzianità;
b. al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno
d’anzianità;
3. per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
a. al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno
d’anzianità;
b. al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno
d’anzianità.
B. Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
1. per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per
ogni anno d’anzianità;
2. per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10
giorni per ogni anno d’anzianità;
3. per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15
giorni per ogni anno d’anzianità;
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
Pagina 41
4. per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20
giorni per ogni anno d’anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell’ultima
retribuzione e accantonate nel T.F.R.
5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene
dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo
della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi
devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Art. 42 - Indennità in caso di morte
1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono
corrispondersi al coniuge o unito civilmente, ai figli o, se vivevano a carico del
lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto,
deve farsi secondo le norme di legge.
3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le
norme della successione testamentaria e legittima.
Art. 43 - Permessi sindacali
1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita attestazione
dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all’atto della nomina, da
presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione
documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi
nell’anno.
2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore
di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle
Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
Art. 44 - Interpretazione del Contratto
1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto
di lavoro, riguardanti l’interpretazione autentica delle norme del presente contratto,
possono essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 46.
2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 45 - Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo
1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e
delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.
2. Ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori e ciascuna Associazione dei datori
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
Pagina 42
di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera
all’unanimità.
3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 35, 36 e 38.
Art. 46 - Commissione paritetica nazionale
1. Presso l’Ente bilaterale di cui all’ art. 48 è costituita una Commissione Paritetica
Nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e
da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti
il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 44:
a. esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione
del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni
territoriali di conciliazione;
b. esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove
figure professionali;
c. esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei
lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionali,
stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità
o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente
contratto.
4. Le Parti s’impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all’anno, in concomitanza
con le riunioni della Commissione di cui all’art. 45.
Art. 47 - Commissioni territoriali di conciliazione
1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente contratto,
le parti potranno esperire, prima dell’azione giudiziaria, il tentativo di conciliazione,
di cui all’articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso una sede delle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro o delle OO.SS. territoriali dei lavoratori facenti capo alle
Associazioni e Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto.
2. Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale
dei lavoratori firmataria del presente contratto. In caso di assenza del rappresentante
di un’ Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il
datore di lavoro è stato informato della possibilità di essere assistito da un’ Associazione
datoriale e che vi abbia espressamente rinunciato.
3. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° comma,
Codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
Pagina 43
Art. 48 - Ente bilaterale Ebincolf
1. L’Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo
(attualmente costituita come indicato in epigrafe) e Domina, e per l’altro 50%,
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS e Federcolf.
2. L’Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
a. istituisce l’osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine
di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese.
A tal fine, l’osservatorio dovrà rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del CCNL nei territori;
- il grado di uniformità sull’applicazione del CCNL e delle normative di
legge ai lavoratori immigrati;
- la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza.
b. promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione, qualificazione
professionale e certificazione delle competenze, anche in collaborazione
con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia
di sicurezza.
Art. 49 - Contrattazione di secondo livello
1. La contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le Associazioni datoriali firmatarie
del presente CCNL potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale
per le province autonome di Trento e Bolzano. In deroga a quanto sopra previsto,
l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle
città metropolitane.
2. La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso l’Ebincolf, con la
presenza e l’accordo di tutti i soggetti firmatari del presente CCNL.
3. Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie:
i. indennità di vitto e alloggio;
ii. ore di permesso per studio e/o formazione professionale.
4. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della
loro efficacia, presso l’Ente bilaterale Ebincolf.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
Pagina 44
Art. 50 - Cas.Sa.Colf
1. Cas.Sa.Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e
per l’altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS e Federcolf.
2. La Cas.Sa.Colf ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori
di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e
aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.
Art. 51 - Fondo Colf
1. Il Fondo Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA,
e per l’altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS e Federcolf.
2. Il suo scopo istituzionale è quello di ricevere il contributo versato ai sensi del
successivo art. 54 e destinarlo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui
ai precedenti articoli 45 e seguenti.
Art. 52 - Previdenza complementare
1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i
lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del
presente contratto.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti
convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento
della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a
carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo
del trattamento di fine rapporto.
Art. 53 - Fondi paritetici e Interprofessionali
1. Le Parti concordano di verificare nel corso della vigenza del presente contratto le
condizioni affinché gli assistenti familiari possano accedere ai piani formativi attuati
dai Fondi Paritetici Interprofessionali di cui all’art. 118 della L. n. 388/2000.
Art. 54 - Contributi di assistenza contrattuale
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 51
del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio
dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti
procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite
di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311,
con esazione a mezzo degli strumenti previsti dalla normativa per il versamento dei
contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto
i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali
0,02 a carico del lavoratore.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
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3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo
contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo,
i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura
retributiva, con decorrenza dal 1° luglio 2007.
Art. 55 - Aumenti retributivi
1. Le parti concordano l’aumento dei minimi retributivi per il periodo di vigenza
contrattuale. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A,
l’aumento sarà di € 100,00 con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:
- 1° gennaio 2026 € 40,00;
- 1° gennaio 2027 € 30,00;
- 1° gennaio 2028 € 15,00;
- 1° settembre 2028 € 15,00.
Per tutti gli altri livelli/tabelle l’aumento dei minimi retributivi sarà riproporzionato
con le stesse modalità e termini.
2. Le retribuzioni minime contrattuali dei livelli A e AS sulle quali verranno applicati gli
aumenti sono quelle risultanti nelle tabelle A e C.
3. L’indennità ex art. 34 comma 7 prevista dalla tabella L viene aggiornata a € 30,00
mensili a far data dal 1° gennaio 2026.
4. Il sistema di variazione periodica dei minimi retributivi di cui all’art. 38 si applicherà
alle retribuzioni incrementate ai sensi del presente articolo, come da esemplificazione
contenuta nell’appendice del presente contratto.
Art. 56 - Decorrenza e durata
1. Il presente contratto decorre dal 1° novembre 2025 e scadrà il 31 ottobre 2028. Esso
resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima
della data di scadenza a mezzo PEC con avviso di consegna e/o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato per un
triennio.
CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
Pagina 46
Chiarimenti a verbale.
1. Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della
retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella
settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2. Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si
considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3. Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni lavorativi” si
considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4. Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando
raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese
intero.
5. Per “retribuzione globale di fatto” si intende quella comprensiva di tutte
le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e
alloggio.
6. I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art.54,
comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a
tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL
del 01/07/2013.
Appendice n. 1:
art. 55, comma 1, determinazione della retribuzione dovuta nel triennio:
Esemplificazione per il Livello BS convivente:
- retribuzione in corso a dicembre 2025 + € 40,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del
CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2026;
- retribuzione in corso a gennaio 2026 + € 30,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del
CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2027;
- retribuzione in corso a gennaio 2027 + € 15,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del
CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2028;
- retribuzione in corso a gennaio 2028 + € 15,00 = nuova retribuzione decorrente
da settembre 2028.
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