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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 28860/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con argomenti immuni da vizi logici (p.3); non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede. (Sez. 5 n. 17 del 21/11/2019, dep.2020 Rv.278383).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2024 Il »gliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con argomenti immuni da vizi logici (p.3); non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede. (Sez. 5 n. 17 del 21/11/2019, dep.2020 Rv.278383). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il »gliere estensor