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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 41461/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la cda di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per il proseguo; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Crotone. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Crotone, all'esito di dibattimento, assolveva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'iart. 33,7 cod. proc. pen. commesso il 15 agosto 2020, in quanto il fatto non era punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

All'imputato era stato contestato di aver usato violenza e minaccia per opporsi ai carabinieri che stavano eseguendo un controllo di servizio all'interno del suo esercizio commerciale.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione "immediato" ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

La sentenza impugnata ha violato il disposto dell'art. 131-bis cod. pen. là dove esclude l'applicazione della causa di non punibilità al reato di resistenza a pubblico ufficiale nell'ipotesi in cui sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

Tenuto conto delle stratificazioni normative intervenute tra il 2019 e il 2022 sulla norma, la vigente versione è comunque più favorevole e risulta applicabile nel caso in esame.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Anche la difesa ha presentato conclusioni scritte adesive per l'annullamento, facendo tuttavia rilevare che tale conclusione si giustifica per la totale assenza degli elementi costitutivi del reato e che erroneamente il giudice ha richiamato la recidiva, nella specie neppure contestata e comunque l'imputato è incensurato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come ha rilevato l'Ufficio ricorrente, la disposizione normativa non consentiva di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. perché il fatto era stato commesso nei confronti di due carabinieri nell'esercizio delle loro funzioni (nella specie di controllo della presenza di lavoratori irregolare nell'esercizio commerciale dell'imputato).

La versione attuale della norma, intervenuta con la riforma Cartabia del 2022 (d.

Igs. n. 150 del 2022 n. 150) è comunque più favorevole rispetto a quella vigente al momento del fatto (la legge 8 agosto 2019 n. 77, entrata in vigore il giorno 10 successivo), che rendeva inapplicabile la causa di non punibilità quando il fatto di resistenza a pubblico ufficiale sia commesso nei "confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni", avendo ristretto la previsione all'ufficiale o agente di pubblica sicurezza o all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Tale errore determina l'annullamento della sentenza impugnata.

E' appena il caso di rilevare che le questioni indicate dalla difesa dell'imputato sulle ragioni dell'annullamento non possono essere esaminate in questa sede, in quanto non devolute con il ricorso né rilevabili d'ufficio.

4. In ordine al giudice ad quem al quale rimettere gli atti per il giudizio, va rilevalo che, al momento della presentazione del ricorso, il Procuratore generale avrebbe potuto proporre sia appello che ricorso per saltum, con conseguente applicazione della disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 569 cod. proc. pen. e trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per il giudizio.

La sentenza impugnata era infatti appellabile e la legittimazione a presentare appello spettava anche al Procuratore generale presso la Corte di appello, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 21716 del 23/02/2023 P., Rv. 284490).

Risulta invero che, pronunciata la sentenza con motivazione contestuale il 28 febbraio 2024, alcuna impugnazione del pubblico ministero di primo grado interveniva nel termine perentorio di giorni 15, mentre, in seguito alla rituale comunicazione al P.G. in data 1'11 marzo 2024, questi proponeva ricorso per saltum il successivo 20 marzo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la cda di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per il proseguo; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Crotone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Crotone, all'esito di dibattimento, assolveva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'iart. 33,7 cod. proc. pen. commesso il 15 agosto 2020, in quanto il fatto non era punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. All'imputato era stato contestato di aver usato violenza e minaccia per opporsi ai carabinieri che stavano eseguendo un controllo di servizio all'interno del suo esercizio commerciale. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione "immediato" ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La sentenza impugnata ha violato il disposto dell'art. 131-bis cod. pen. là dove esclude l'applicazione della causa di non punibilità al reato di resistenza a pubblico ufficiale nell'ipotesi in cui sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Tenuto conto delle stratificazioni normative intervenute tra il 2019 e il 2022 sulla norma, la vigente versione è comunque più favorevole e risulta applicabile nel caso in esame. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche la difesa ha presentato conclusioni scritte adesive per l'annullamento, facendo tuttavia rilevare che tale conclusione si giustifica per la totale assenza degli elementi costitutivi del reato e che erroneamente il giudice ha richiamato la recidiva, nella specie neppure contestata e comunque l'imputato è incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come ha rilevato l'Ufficio ricorrente, la disposizione normativa non consentiva di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. perché il fatto era stato commesso nei confronti di due carabinieri nell'esercizio delle loro funzioni (nella specie di controllo della presenza di lavoratori irregolare nell'esercizio commerciale dell'imputato). La versione attuale della norma, intervenuta con la riforma Cartabia del 2022 (d. Igs. n. 150 del 2022 n. 150) è comunque più favorevole rispetto a quella vigente al momento del fatto (la legge 8 agosto 2019 n. 77, entrata in vigore il giorno 10 successivo), che rendeva inapplicabile la causa di non punibilità quando il fatto di resistenza a pubblico ufficiale sia commesso nei "confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni", avendo ristretto la previsione all'ufficiale o agente di pubblica sicurezza o all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. 3. Tale errore determina l'annullamento della sentenza impugnata. E' appena il caso di rilevare che le questioni indicate dalla difesa dell'imputato sulle ragioni dell'annullamento non possono essere esaminate in questa sede, in quanto non devolute con il ricorso né rilevabili d'ufficio. 4. In ordine al giudice ad quem al quale rimettere gli atti per il giudizio, va rilevalo che, al momento della presentazione del ricorso, il Procuratore generale avrebbe potuto proporre sia appello che ricorso per saltum, con conseguente applicazione della disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 569 cod. proc. pen. e trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per il giudizio. La sentenza impugnata era infatti appellabile e la legittimazione a presentare appello spettava anche al Procuratore generale presso la Corte di appello, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023 P., Rv. 284490). Risulta invero che, pronunciata la sentenza con motivazione contestuale il 28 febbraio 2024, alcuna impugnazione del pubblico ministero di primo grado interveniva nel termine perentorio di giorni 15, mentre, in seguito alla rituale comunicazione al P.G. in data 1'11 marzo 2024, questi proponeva ricorso per saltum il successivo 20 marzo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado al
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