CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2023
Cassazione n. 34968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 6 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 9 gennaio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma 1 e 3 cod. pen. (capo A) e agli artt. 110, 582, 585 e 576, n. 1, cod. pen. (capo B). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata per mancanza di querela per il reato di cui al capo B) ed erronea valutazione delle prove, è inammissibile, non incidendo in alcun modo la querela sull'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 585 e 586, n. 1, cod. pen. per essere questi ultimi procedibili d'ufficio e comunque, manifestamente infondato, poiché trattandosi di "doppia conforme", la Corte territoriale ha integralmente recepito quanto enunciato dal primo giudice, con la conseguenza che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complesso argonnentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E, Rv. 277218) invero, il Tribunale, nel riportare le dichiarazioni della p.o. rese nel corso del dibattimento, precisa che la stessa ritiene che per effetto dell'azione violenta perpetrata ai suoi danni, aveva subito "la frattura della costola ed altre lesioni, per un tempo di guarigione di 30 giorni"; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di legge e di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è inammissibile, poiché la doglianza è priva di specificità per avere riprodotto profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale, in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod. pen. è configurabile solo quando l'opera del concorrente abbia avuto minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato: a tal fine non basta che l'apporto del soggetto abbia avuto una minore rilevanza rispetto a quella dei concorrenti, ma occorre che tale apporto abbia avuto un'importanza oggettivamente minima, così da risultare nell'economia generale del fatto ed anche in termini assoluti del tutto marginale e non indispensabile» (Sez. 6, n. 45248 del 30/11/2005, Cirillo, Rv. 232619-01; in questo senso v. Sez. 1, n. 19069 del 10/03/2004, Procopio, Rv. 228216-01; Sez. 4, n. 12811 del 08/02/2007, Muggeri, Rv. 236198-01; Sez. 2, n. 18582 del 07704/2009, Zedda, Rv. 244445-01) ha correttamente negato la circostanza attenuante de quo in ragione della complessiva gravità della condotta dell'imputata, «autrice di incitamenti volti ad aggravare e protrarre l'aggressione della vittima» (pag. 9 sent. impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione all'art. 628 cod. pen. è inammissibile poiché, anch'esso, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello, la quale, lungi dall'affermare una mera "petizione di principio", indicando gli elementi alla stregua dei quali non può ritenersi che l'imputata abbia cagionato alla p.o. un danno di speciale tenuità - la sottrazione della somma di 130, 00 euro unitamente all'asportazione di altri oggetti (borsello a tracolla, telefono cellulare) oltre che le conseguenze lesive che si sono protratte per oltre 30 giorni (pag. 8) - ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.» (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; in questo senso v. Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173-01); osservato che le argomentazioni espresse dal difensore nella memoria del 20/05/2023, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso, nulla aggiungono di decisivo ai fini della declaratoria di inammissibilità rispetto a quanto già esposto nei motivi di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6