CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12594/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1784/2020 depositata il04/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 182/2016,per € 4285,03, oltre spese, notificatogli dal condominio Volontà, per onericondominiali quale titolare del diritto di usufrutto per un mezzo sull’unitàNumero registro generale 16854/2021Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 12594/2026Data pubblicazione 04/05/2026immobiliare indicata come A1 (con importo dovuto di € 983,66) e dellaproprietà sull’unità indicata come A3 (in base a cui dovevano versarsi €3,274,37); in tal modo addebitandogli erroneamente oneri condominiali permillesimi 299,50, mentre lo stesso era titolare esclusivamente del beneindicato come A2, pari a 249 millesimi.Pertanto, il ricorrente, con domanda dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], proponevaopposizione al decreto ingiuntivo suddetto, in quanto non titolare dei cespitiindicati nel decreto ingiuntivo e, nel contempo, spiegava domandariconvenzionale, per far dichiarare nulla la delibera condominiale27.11.2014 (di approvazione del consuntivo per gli anni 2013/2014 e delbilancio preventivo 2015), in quanto modificativa delle tabelle millesimali,con conseguente variazione delle modalità del riparto delle spese, in derogaa quanto previsto dalla legge (art. 1123 c.c.) ed in carenza della volontàunanime di tutti i condomini.Costituendosi nel giudizio di primo grado, il condominio ammetteva diaver erroneamente attribuito, nella delibera impugnata, l’usufruttodell’appartamento A3 (di proprietà invece di [OSCURATO:PERSONA]) e di avererrato nella mera individuazione nominale del cespite appartenente aDavide Cellini, indicandolo come A1, invece di A2, ma senza alterare (purnell’erronea indicazione nominativa) i millesimi di pertinenza del ricorrente,pari a 249.2. Il giudice di pace di Padova, con la sentenza n. 1398/17 del25.10.2017, revocava parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, perl’importo di € 3274,73 (relativo all’unità immobiliare A3, non in titolaritàdell’opponente), confermandone l’esecutorietà per la minor cifra di €983,66, relativo alla metà non pagata degli oneri condominiali facenti capoal bene correttamente individuato come A2.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso suddetta sentenza, nellaparte in cui (per quello che qui interessa) rigettava la domandariconvenzionale di nullità della delibera assembleare del 27.11.2024 ed inNumero registro generale 16854/2021Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 12594/2026Data pubblicazione 04/05/2026quella ove riteneva dovuto l’importo per oneri condominiali di un cespitenon in titolarità dell’appellante.4. Costituitosi il condominio, il tribunale di Padova, rigettando l’appello,revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava [OSCURATO:PERSONA] alpagamento della somma di euro 983,66 a favore del condominio.5. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di duemotivi.In data 9.09.2021, il condominio Volontà, depositava controricorso,notificato a controparte il 14.07.2021.6. Fissata la trattazione in camera di consiglio, il ricorrente depositavamemorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va sottolineato che non può tenersi conto, nelpresente grado di giudizio, del controricorso del condominio Volontà, inquanto - come eccepito dal ricorrente - depositato (in data 9.09.2021), oltreil termine, di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c. (applicabile ratione temporis),di venti giorni dalla notifica dello stesso (14.07.2021).2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per omessa motivazione ovvero motivazione apparente ai sensidell’art. 132 c. 2 n, 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1, n., 4, c.p.c.,relativamente all’asserita ipotesi di annullabilità e non di nullità delladelibera del 27.11.2024, viziata per aver attribuito all’appellante le spesecondominiali dell’immobile A3 e dell’immobile A1 complessivamente permillesimi 299,5.In sintesi, [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancata motivazione dellasentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda volta a far dichiararela nullità della delibera assembleare del 27.11.2024.3. Il motivo è infondato.In via preliminare, va rilevato che, come sottolineato dalla sentenzaimpugnata, i vizi anche per come denunciati, non sono sicuramenteNumero registro generale 16854/2021Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 12594/2026Data pubblicazione 04/05/2026ascrivibili ai casi di nullità della delibera assembleare, ma configurano,ipotesi di mera annullabilità della stessa, in quanto ci si duole che laripartizione, in concreto, tra i condomini delle spese relative alla gestionedelle parti e dei servizi comuni sia stata adottata in violazione dei criterigenerali previsti dall’art. 1123 c.c., e non che siano stati stabiliti o modificaticriteri di ripartizione da valere per il futuro (Cass. Sez. U, n. 9839 del14/04/2021).Posto ciò, non si configura, inoltre, alcuna ipotesi di nullità dellasentenza per carenza o per apparenza della motivazione, in quanto, lestesse deduzioni di parte ricorrente escludono in toto che la sentenza siacaratterizzata dalla "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico" o che la motivazione benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio (Cass. Sez. U, n. 8053 del07/04/2014 e Sez. U. n. 22232 del 2016).Al contrario, la sentenza di secondo grado, sul punto, dopo aver datoconto di come entrambe le parti in giudizio si riferissero concordemente aimillesimi attribuiti alle singole unità immobiliari dall’allegato ad una perizia,svolta in un precedente giudizio (terminato con sentenza del Tribunale diPadova n. 950/2010), nonché all’indicazione degli immobili e dei relativititolari ivi contenuta, rilevava che la richiesta degli oneri condominiali perl’unità A3 fosse derivata, per espressa ammissione del condominio, da unasvista materiale, determinante l’attribuzione erronea dell’usufrutto di dettoappartamento al Cellini, mentre pacificamente, lo stesso era nella titolaritàdi altro soggetto; per il resto (si legge nel corpo della sentenza) la deliberaimpugnata, imputava all’immobile A1 (anche se erroneamente indicato)comunque la percentuale di 249 millesimi (come dedotto dallo stessoappellante). Ciò posto, il tribunale, affermava che: “il condominio non haNumero registro generale 16854/2021Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 12594/2026Data pubblicazione 04/05/2026A2, così come determinate nella CTU sopra richiamata: ha erratonell’indicazione della sigla identificante l’immobile di cui [OSCURATO:PERSONA] hal’usufrutto e nel riconoscerlo usufruttuario per la quota della metà conZennari Giovanna”.Pertanto, la sentenza, palesemente motivata, analizzando la situazioneconcreta oggetto della delibera, escludeva che con essa l’assemblea si fosseoccupata dei beni di proprietà esclusiva dei singoli o che, modificando letabelle in uso, si fosse inteso derogare al regime legale di ripartizione dellespese, e affermava che, al contrario – nella delibera di approvazione dellespese secondo le tabelle già esistenti – si fosse verificato, da un lato, unerrore nel riconnettere un’unità immobiliare all’esatto titolare del bene,dall’altro, per mera svista, l’indicazione di un’unità immobiliare al posto diun'altra, ma con i giusti millesimi attribuibili a [OSCURATO:PERSONA].Dunque, il motivo proposto intende inammissibilmente contrapporreall’interpretazione del giudice di merito una diversa, al fine di ottenere larevisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020).4. Con il secondo motivo ci si duole della nullità della sentenzaimpugnata per assoluto difetto di motivazione o motivazione insufficiente,per omessa valutazione di prove documentali decisive per il giudizio, ovveroper motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c. 2, n. 4, c.p.c., inrelazione all’art. 360 c. 1, n. 4. e n. 5 c.p.c.; nonché per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1223 e ss. c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.c.,in relazione all’art. 360 c. 1, n. 3, c.p.c.; infine per vizio di motivazione dellasentenza su un fato controverso, ossia che “l’appartamento A1 di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] sia identificabile all’appartamento A2 di proprietà diCellini Davide”.Il ricorrente si duole, in sintesi, sotto diverse angolazioni, che iltribunale, per mancata valutazione dei mezzi di prova acquisti e di fatticontroversi determinanti, non sia giunto a dichiarare non dovuto l’interoNumero registro generale 16854/2021Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 12594/2026Data pubblicazione 04/05/2026importo portato dal decreto ingiuntivo, sebbene esso facesse riferimento adoneri condominiali relativi ad altro cespite, non in titolarità di [OSCURATO:PERSONA].5. Anche sotto questo aspetto, la doglianza attiene non alla mancatamotivazione della sentenza impugnata, ma al percorso motivazionaleseguito nella stessa, che ha portato alla conclusione secondo cui, alla lucedegli atti processuali, al Cellini fossero stati attribuiti, a fini del computodegli oneri condominiali, per la parte pari ad € 983,66, gli stessi millesimidi cui egli si è dichiarato titolare sin dall’inizio del giudizio.A fronte di ciò, non si configura, ictu oculi, alcuna violazione dell’art.115 c.p.c., in quanto le deduzioni del ricorrente non palesano in alcun modoil travisamento della lettura di un fatto probatorio controverso (Cass. Sez.U. 5792 del 5.03.2024), ma, sollecitando un diverso apprezzamento diquesta Corte, a proprio favore, attengono alla valutazione probatoria delgiudice di merito, che pertanto, essendo stata motivata sul punto, non èpossibile ripercorrere in sede di legittimità (Cass. Sez. U., n. 20867 del30/09/2020).È, inoltre, priva di rilievo, come già indicato in relazione al precedentemotivo, anche la deduzione della violazione dell’art. 1223 c.c., in quanto lasentenza impugnata ha concluso che l’erronea indicazione dell’unitàimmobiliare non avesse minimamente lambito il valore millesimale di taliunità e dunque la metodologia di riparto delle spese condominiali.Infine, in merito all’omessa valutazione del fatto controversodeterminante ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., (la possibilità o meno chel’appartamento A1 di proprietà altrui potesse essere identificabile conl’appartamento A2 di proprietà del Cellini), la doglianza risultainammissibile.L’esito dei giudizi di merito prospetta, senza dubbio, l'ipotesi di “doppiaconforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., applicabile rationetemporis, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esamedi fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 16854/2021Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 12594/2026Data pubblicazione 04/05/2026Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.3. Nulla va disposto, in relazione alle spese di giudizio, inconsiderazione della tardività del controricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo statoil ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa