CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il ricorso prospetta valutazioni in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione: "Il criterio distintivo tra il reato di uccellagione di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), della legge 10 febbraio 1992, n. 157 e quello di caccia con mezzi vietati, previsto dall'art. 30, comma 1, lett. h), della medesima legge, è rappresentato dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un rischio di depauperamento indiscriminato della fauna selvatica a causa delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati, diversi dalle armi da sparo. (In applicazione del principio la Corte ha reputato immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrato il reato di uccellagione dalla cattura di alcuni esemplari di specie aviarie protette mediante l'utilizzo di 74 trappole a scatto di tipo "sep", posizionate su un ampio tratto di boscaglia e per un lungo periodo di tempo)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 15561 del 03/12/2019 Ud. (dep. 21/05/2020 ) Rv. 278837 - 01. Il reato configurabile, pertanto, è quello di uccellagione e non quello diverso di caccia con mezzi vietati; si tratta di un accertamento di fatto adeguatamente motivato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende. Così