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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 30295/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] CUSTODIA dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 11681 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11681del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58E45 H274F) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52A14 F978J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E08A132J) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanza della Corte di appello di Bolo- gna n. 879/2021,in data 13 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale accaduto mentre si trovava alla guida della propria bicicletta, a suo dire causato da una anomalia del fondo stradale.

Ric. n. 11681/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Rimini.

La Corte di Appello di Bolognaha dichiarato inammissibile l’ap- pello della Serafini, ritenendo che lo stesso non avesse ragio- nevoli probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, e 348 ter, comma 1, c.p.c..

Avverso la relativa ordinanza ricorre la Serafini , sulla base di cinquemotivi.

Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bisc.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, diretto espressamente ad impugnare l’ordinanza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame della ricorrente avverso la decisione di primo grado ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accogli- mento, ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, e 348 ter, comma 1, c.p.c..

Il ricorso risulta inammissibile.

In tale ipotesi, infatti, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., il ricorso per cassazione è, di regola, proponibile esclusiva- mente avverso la sentenza di primo grado.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito in quali limitate ed eccezionali ipotesi l’ordinanza della Corte d’appello può es- sere autonomamente impugnata: si tratta dei solicasi in cui si facciano valere vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge Ric. n. 11681/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 processuale (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 –01, in cui si precisa altresì che «l’or- dinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l’omessa pronuncia su un mo- tivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “pro- gnostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipo- tesi, solo un problema di motivazione»; conf., ex plurimis : Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017 , Rv. 645477 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20861 del 21/08/2018 , Rv. 650429 –01; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 14312 del 05 /06/2018 , Rv. 649145 –01).

Siffatti vizi nella specie sono palesemente insussistenti e, co- munque, non dedotti dalla parte ricorrente, che si duole esclu- sivamente del merito della decisione di rigetto della sua do- manda (e tanto è a dirsi – in base ai principi di diritto appena richiamati –anche in relazione al primo motivo del ricorso, con il quale si sostiene che la Corte d’appello avrebbe in sostanza omesso di prendere in considerazione uno dei motivi dell’ap- pello, con il quale era stata fatta valere unapretesa extrapeti- zione da parte del giudice di primo grado).

Il ricorso, pertanto, in quanto diretto esclusivamente ad impu- gnare, per motivi di merito (e non pervizi suoi propri, costi- tuenti violazioni della legge processuale), l’ordinanza che ha di- chiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis , comma 1, c.p.c., è a sua volta radicalmente inammissibile, il che esime dal riportare più in dettaglio lo specifico contenuto dei singoli motivi di esso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Ric. n. 11681/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteri ore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bisdello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] CUSTODIA dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 11681 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11681del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58E45 H274F) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52A14 F978J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E08A132J) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanza della Corte di appello di Bolo- gna n. 879/2021,in data 13 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale accaduto mentre si trovava alla guida della propria bicicletta, a suo dire causato da una anomalia del fondo stradale. Ric. n. 11681/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Rimini. La Corte di Appello di Bolognaha dichiarato inammissibile l’ap- pello della Serafini, ritenendo che lo stesso non avesse ragio- nevoli probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, e 348 ter, comma 1, c.p.c.. Avverso la relativa ordinanza ricorre la Serafini , sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bisc.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, diretto espressamente ad impugnare l’ordinanza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame della ricorrente avverso la decisione di primo grado ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accogli- mento, ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, e 348 ter, comma 1, c.p.c.. Il ricorso risulta inammissibile. In tale ipotesi, infatti, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., il ricorso per cassazione è, di regola, proponibile esclusiva- mente avverso la sentenza di primo grado. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito in quali limitate ed eccezionali ipotesi l’ordinanza della Corte d’appello può es- sere autonomamente impugnata: si tratta dei solicasi in cui si facciano valere vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge Ric. n. 11681/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 processuale (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 –01, in cui si precisa altresì che «l’or- dinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l’omessa pronuncia su un mo- tivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “pro- gnostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipo- tesi, solo un problema di motivazione»; conf., ex plurimis : Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017 , Rv. 645477 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20861 del 21/08/2018 , Rv. 650429 –01; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 14312 del 05 /06/2018 , Rv. 649145 –01). Siffatti vizi nella specie sono palesemente insussistenti e, co- munque, non dedotti dalla parte ricorrente, che si duole esclu- sivamente del merito della decisione di rigetto della sua do- manda (e tanto è a dirsi – in base ai principi di diritto appena richiamati –anche in relazione al primo motivo del ricorso, con il quale si sostiene che la Corte d’appello avrebbe in sostanza omesso di prendere in considerazione uno dei motivi dell’ap- pello, con il quale era stata fatta valere unapretesa extrapeti- zione da parte del giudice di primo grado). Il ricorso, pertanto, in quanto diretto esclusivamente ad impu- gnare, per motivi di merito (e non pervizi suoi propri, costi- tuenti violazioni della legge processuale), l’ordinanza che ha di- chiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis , comma 1, c.p.c., è a sua volta radicalmente inammissibile, il che esime dal riportare più in dettaglio lo specifico contenuto dei singoli motivi di esso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 11681/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteri ore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bisdello stesso art.
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