CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27110/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte di assise di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da note allegate; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da note allegate; 1udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 2 febbraio 2024 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, procedendo con rito abbreviato, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato loro ascritto, in concorso, ai sensi degli artt. 82, 110, 112, 61, primo comma, n. 5, 575, 575, primo comma, n. 1, cod. pen., in relazione agli artt. 61, primo comma, n. 2, 577, 416-bis.1, cod. pen., relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] iora no. Si riteneva, in particolare, provata, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sua partecipazione alla deliberazione e alla pianificazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], attraverso il reperimento delle armi e la consegna del compenso ai due sicari - ammontante a circa diecimila euro - e il suo contributo «all'esecuzione dei tentativi di agguato in danno di [OSCURATO:PERSONA]». Quanto, invece, ad [OSCURATO:PERSONA] si riteneva provata la sua partecipazione alla pianificazione dell'omicidio, con il ruolo di «soggetto che forniva l'indicazione agli esecutori materiali sul posiziona mento della vittima predestinata ('specchietto') e prestava assistenza nella fase successiva e contribuiva al pagamento del prezzo del delitto». Per l'effetto, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro condannava gli imputati alla pena di trent'anni di reclusione, al pagamento delle spese processuali, al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere e al risarcimento del danno in favore di tutte le parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede. 2. Con sentenza emessa il 18 novembre 2024 la Corte di assise di appello di Catanzaro, per quanto di interesse ai presenti fini, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dagli imputati, riconosceva ad [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminando la pena irrogata nei suoi confronti in venti anni di reclusione. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 23. Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini che si sono richiamati, emergeva che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] veniva eseguito a Paola il 21 luglio 2004, quando due persone, a volto travisato, giunte su un motociclo, esplodevano tre colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della vittima, che veniva scambiata dai sicari per [OSCURATO:PERSONA], all'epoca al vertice dell'omonima cosca 'ndranghetistica. L'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] maturava nei termini di un tragico effetto collaterale derivante da un errore di persona commesso dagli esecutori materiali inviati dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che aveva ingaggiato con il [OSCURATO:PERSONA] una faida ‘ndranghetistica, sviluppatasi nell'area di Paola, come emerso dal contenuto delle sentenze irrevocabili, acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., emesse all'esito dei procedimenti denominati "Tela del Ragno" e "Ghost". Occorre, in proposito, precisare che il procedimento "Ghost" riguardava l'accertamento delle responsabilità penali connesse all'agguato omicidiario costato la vita ad [OSCURATO:PERSONA] e aveva portato alla condanna definitiva di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto processuale, le posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduto, erano state stralciate e archiviate nel 2008. Dopo l'archiviazione, a seguito dell'emersione di nuove evidenze indiziarie, derivanti dall'avvio della collaborazione con la giustizia di [OSCURATO:PERSONA], il 13 novembre 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro disponeva la riapertura delle indagini nei confronti degli originari indagati, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. Il procedimento "Tela del Ragno", invece, che riguardava l'imputazione di associazione di tipo mafioso, ex art. 416-bis cod. pen., traeva origine dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e ricostruiva il contesto criminale nel quale si era sviluppata la faida 'ndranghetistica tra il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], qualificando l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] come reato fine della prima delle due consorterie. Tra gli imputati figuravano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali venivano attribuiti ruoli operativi nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Occorre, infine, precisare che le sentenze emesse nei due procedimenti, divenute irrevocabili, condannavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], invece, dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, nell'ulteriore giudizio, veniva assolto dall'accusa di partecipazione all'associazione di tipo mafioso oggetto di contestazione. 34. Avverso la sentenza di appello ricorrono per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo di ricorso, con cui deduce promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen., 575 e 110 cod. pen., laddove ha ritenuto attendibili e convergenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce la genericità delle circostanze riferite a carico del ricorrente sotto il profilo dell'incoerenza e della imprecisione: il dichiarante non conosce personalmente [OSCURATO:PERSONA], essendo un chiamante in correità indiretto, perché non ha mai avuto percezione personale del coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ma ciò che ha riferito lo ha appreso da [OSCURATO:PERSONA], con cui divideva la cella e che gli aveva riferito del ruolo svolto dall'imputato. Si contesta, poi, il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] di trasportatore dell'arsenale, poiché nel corso delle perquisizioni da lui subite non è stato riscontrato il possesso di alcuna delle armi o delle munizioni utilizzate per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Senza considerare che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia emergeva che vi erano più armieri della cosca e che esistevano più luoghi di custodia delle armi. Si sottolinea, altresì, la contraddizione tra quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] (che parla di armi "nuovissime") e quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (che parla di "quattro armi arrugginite"): tale contrasto macroscopico ricade su un elemento decisivo - la provenienza e lo stato delle armi - e dimostra che i collaboranti non parlano delle stesse armi e che [OSCURATO:PERSONA] non le procurò ai sicari che eseguirono l'omicidio di Malora no. In ogni caso, dando pure per vero l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] nella fase precedente all'omicidio, il significativo mutamento della pianificazione degli agguati, come attestato in sentenza, non lo videro più coinvolto, il che significa che a una più approfondita analisi le accuse dei collaboratori non resistono nel reciproco confronto. Si deduce la fallacia argomentativa in cui è incorsa la Corte territoriale sul ruolo post delictum attribuito a [OSCURATO:PERSONA], che non ha valenza di riscontro alla sua partecipazione concorsuale alla fase della pianificazione dell'omicidio. Ribadito che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto percezione diretta del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del ricorrente non c'è convergenza delle chiamate in correità sul fatto di reato oggetto dell'imputazione ma su altro fatto di reato successivo, relativo al pagamento del prezzo di un reato fine e cioè sul contributo alla consorteria nel suo ruolo di esecutore di ordini. Si denuncia, perciò, il salto logico nell'aver attribuito 4alla consegna della somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA], avvenuta alcuni giorni dopo la consumazione dell'omicidio, il ruolo di elemento individualizzante della chiamata in correità. In sintesi, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti successivi all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] non può costituire la prova della compartecipazione al delitto stesso, perché nelle organizzazioni mafiose vige la regola della compartimentazione delle informazioni, sicché ciascuno svolge il proprio ruolo specializzato, senza per ciò solo rispondere a titolo di concorso nel delitto. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i motivi, non numerati progressivamente - e quindi indicati con i riferimenti alle pagine del ricorso - di seguito trascritti negli stretti limiti necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.2.1. Si deduce, innanzitutto, il difetto di motivazione della sentenza impugnata, con censure difensive esposte nelle pagine 2-7 del ricorso in esame. Premesse le risultanze dei processi "Ghost" e "Tela del ragno", eccepisce la difesa il malgoverno delle medesime, per avere la Corte territoriale affermato la penale responsabilità del ricorrente nonostante nel primo procedimento lo stesso non fosse neppure imputato (essendo stata archiviata la sua posizione con decreto del GIP di Catanzaro del 17 dicembre 2008) e nel secondo procedimento, fondato su un compendio probatorio identico a quello scrutinato nel processo "Ghost", con l'unica aggiunta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], fosse stato assolto in via definitiva dall'ipotesi associativa ascrittagli per non avere commesso il fatto. Si denuncia la lacunosità e la contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto alla posizione del ricorrente, a carico del quale il compendio accusatorio è costituito solamente dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno mai fatto riferimento all'imputato. La Corte di merito è pervenuta a individuare il ruolo di "staffettista" ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio in esame solo per deduzione, avendo [OSCURATO:PERSONA] riferito che questo compito sarebbe stato svolto dal "nipote di [OSCURATO:PERSONA]", trascurando di considerare che il ricorrente era nipote acquisito di [OSCURATO:PERSONA], mentre il vero nipote era [OSCURATO:PERSONA], successivamente condannato con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, emessa il 22 dicembre 2006 per la partecipazione all'assassinio oggetto di vaglio. 4.2.2. Si deducono, nelle pagine 7-13 dell'atto d'impugnazione in esame, vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., in ordine alla erronea valutazione probatoria del propalato dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5Quanto alle accuse di [OSCURATO:PERSONA], in entrambe le dichiarazioni rese agli inquirenti il collaboratore non parla mai di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi unicamente a riferire di «un ragazzo di nome [OSCURATO:PERSONA]», del quale non conosceva il cognome, come persona incontrata per pochi minuti e di sfuggita in occasione dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe ricoperto il ruolo di staffetta nel delitto: ad avviso della difesa ricorrente è allora congetturale la conclusione della Corte territoriale che identifica nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto chiamato "[OSCURATO:PERSONA]" di cui parla [OSCURATO:PERSONA], tanto più che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto a Desenzano del Garda pressoché contestualmente alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], utilizzate come riscontro al narrato di [OSCURATO:PERSONA], le accuse non trovano alcun conforto nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ovvero in quelle di altro collaboratore e ricevono addirittura smentita. Si contesta, ai fini della credibilità del collaboratore, il passaggio in cui [OSCURATO:PERSONA] inserisce erroneamente tra i soggetti in carcere a Rossano anche [OSCURATO:PERSONA], giustificato dalla Corte di merito in termini di cattivo ricordo «piuttosto che di consapevole falsità»: ad avviso del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] dice certamente il falso allorché riferisce di avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA] nel penitenziario calabro nelle more del riesame cautelare del procedimento "Ghost", essendo documentalmente provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse detenuto altrove. Si contesta, altresì, il passaggio in cui la Corte territoriale attribuisce credibilità a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che avrebbe masticato la relativa scheda telefonica, circostanza che la Corte ritiene riscontrata da [OSCURATO:PERSONA]. Tale costruzione è scorretta perché i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano sempre e solo di due schede telefoniche e di due telefoni cellulari; peraltro, dai tabulati acquisiti, attraverso i codici IMEI e non attraverso le schede, non emerge alcuna delle telefonate riferite da [OSCURATO:PERSONA] riconducibili all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per cui è errata l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale le risultanze dei tabulati fungono da riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti; conclusione che contrasta con il passaggio in cui si evidenza che non è stato possibile stabilire chi fossero i titolari o gli utilizzatori delle utenze telefoniche intestate a società o a cittadini stranieri venuti in contatto con i due apparecchi telefonici rinvenuti nel carcere di Catanzaro. Si aggiunge che un più attento controllo dei tabulati avrebbe consentito di accertare che l'utenza intestata alla società GEAS fece solo un tentativo non riuscito di contattare l'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], per cui non avrebbe mai potuto essere considerato confermativo del ruolo di staffetta in diretta con il telefono svolto dal ricorrente il giorno dell'omicidio. 64.2.3. Si deduce, nelle pagine 13-18 del ricorso in esame, violazione di legge in riferimento agli artt. 238, comma 2-bis, 238-bis e 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. Secondo la difesa del ricorrente, la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, non affronta il problema della genesi e della possibile contaminazione delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha reso le sue chiamate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio 2012 e il 9 dicembre 2012, cioè otto anni dopo le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], riportate integralmente nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere relativa al procedimento "Tela del Ragno", notificatagli il 30 marzo 2012; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'intero dibattimento del processo "Ghost", ivi comprese le udienze in cui erano stati escussi i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che la Corte territoriale ha ritenuto riscontrata la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] nelle sentenze precedentemente rese nel procedimento "Ghost" e "Tela del ragno", nonostante nel procedimento "Ghost" il collaborante non fosse neppure imputato e nel procedimento "Tela del ragno" fosse stato assolto in via definitiva. Tale approccio si pone in violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., che consente l'utilizzo delle sentenze irrevocabili solo ai finì della prova del fatto accertato ma non anche ai fini della ricostruzione della responsabilità penale di soggetti estranei a tali procedimenti. Si eccepisce, infine, che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essere convergenti tra loro, non sono utilizzabili perché in quei dibattimenti non ha partecipato il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che non era non imputato in quei processi; né la scelta del rito abbreviato può aver sanato l'inutilizzabilità derivante da un divieto probatorio. 4.2.4. Si deduce, nelle pagine 13-19 del ricorso in esame, violazione di legge, in riferimento agli artt. 50, 405, comma 1-bis, 407-bis e 649 cod. proc. pen., in relazione ai procedimenti "Ghost" e "Tela del ragno", rispetto ai quali si eccepisce la ricorrenza di un'ipotesi di bis in idem. Il primo problema concerne la possibile ricorrenza del bis in idem tra il procedimento "Ghost" (e quindi anche quello odierno trattandosi della sua prosecuzione previa riapertura) e il procedimento "Tela del ragno" quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] malgrado la diversità del titolo di reato contestato e dell'evento. Il secondo problema attiene alla ricorrenza di un possibile bis in idem tra l'odierno procedimento e il procedimento "Ghost" relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del quale veniva archiviata la relativa notizia di reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta la tesi della Corte territoriale fondata sulla natura provvisoria del provvedimento di archiviazione, come tale sempre rivisitabile nei modi e nelle 7forme di legge: l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] per lo stesso fatto e innanzi allo stesso ufficio giudiziario impediva di promuovere nuovamente l'azione penale nel procedimento odierno. 4.2.5. Si deducono, nelle pagine 23 e 24 del ricorso in esame, violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento al trattamento circostanziale di cui agli artt. 62-bis, 114 e 416-bis.1 cod. pen., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla invocata attenuante della minima partecipazione, espressamente richiesta nell'atto di appello previa esclusione dell'art. 112 cod. pen., atteso il ruolo marginale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione del delitto; per avere ritenuto sussistente la contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso pur in assenza di qualsivoglia elemento utile a dimostrarne la ricorrenza; per avere riconosciuto le attenuanti generiche in regime di equivalenza, nonostante tutti gli atti processuali deponessero per un giudizio di prevalenza. Si deduce l'assenza del dolo di agevolazione del sodalizio mafioso, tanto più che, all'epoca, [OSCURATO:PERSONA] era fidanzato con la nipote di [OSCURATO:PERSONA] per cui la sua ritenuta partecipazione all'omicidio in esame troverebbe completa motivazione all'interno di situazioni di carattere familiare. Si eccepisce, altresì, l'insussistenza anche dell'aggravante del metodo mafioso, sbrigativamente affrontata dalla Corte di merito mediante un frettoloso richiamo alle modalità esecutive del fatto omicidiario. Si contesta, infine, il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con le contestate aggravanti, atteso che la giovane età al momento del fatto, il contesto ambientale e familiare di provenienza e il percorso di resipiscenza intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] dopo il delitto (che lo ha portato a recidere ogni rapporto con l'emarginato contesto familiare e sociale di provenienza trasferendosi in Svizzera) imponevano un esito di prevalenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta dell'Il giugno 2026, ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. 6. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato nota di produzione documentale il 9 giugno 2026. 7. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria e conclusioni scritte il 17 giugno 2026, chiedendo la conferma della sentenza di condanna, nella parte in cui si dichiara [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro ascritti e la contestuale condanna degli 8imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi separatamente, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle stesse parti, come da allegata nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 2. Prima dell'esame dei ricorsi degli imputati, avuto riguardo ai motivi di doglianza, vanno richiamati i principi ermeneutici di carattere comune a entrambi gli atti d'impugnazione. 2.1. Anzitutto occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto di un'ipotesi di "doppia conforme" giurisdizionale, cioè di sentenza di condanna di primo grado confermata in appello per cui le due decisioni di merito, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano a vicenda, formando un complessivo corpo argomentativo organico e inscindibile, costituito da una sola entità processuale, logica e giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, Rv. 252615 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 10613 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116 - 01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01). Ne discende che la sentenza di appello si integra con quella adottata dal giudice di primo grado consentendo, in tal modo, il superamento delle eventuali carenze motivazionali della sottostante decisione di merito e di ritenere implicitamente superate le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché il giudice dia conto, in modo coerente, della propria valutazione globale delle risultanze processuali e delle doglianze (tra le altre, Sez. 3, n. 8065 del 21/9/2018, 9dep. 2019, C., Rv. 275853 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900 - 01). 2.2. La seconda questione ermeneutica comune a entrambi i ricorsi su cui occorre soffermarsi preliminarmente attiene alle chiamate in correità e in reità, applicabili alle propalazioni acquisite nel presente procedimento, riguardanti, nella specie, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a carico degli imputati, individuati come concorrenti, entrambi, nelle fasi preparatorie e operative del piano criminoso. Secondo l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza processuale. Non può, in proposito, il risalente e consolidato principio di diritto secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto — salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato — il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151 - 01). 10Quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma, come costantemente affermato da questa Corte fin dalla risalente Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465 - 01. Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione. Infatti, costituisce principio affermato dalle Sezioni Unite, unanimemente condiviso, quello in forza del quale la chiamata in correità o in reità, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile (anche perché proveniente dallo stesso chiamato), può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore; ciò, purché siano rispettate le seguenti condizioni: risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (tra le altre, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348 - 01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541 - 01). Ne deriva ulteriormente che, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato sia alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (tra le altre, 11Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 - 01; Sez. 2, n. 13473 del 4/03/2008, Lucchese e altro, Rv. 239744 - 01). Nel solco di un collegato orientamento consolidato, deve poi ribadirsi che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.). Deve, tuttavia, evidenziarsi che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente - essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate - nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga. In questi termini, ogni operazione di ermeneutica processuale tendente a frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità escussi deve essere ritenuta inammissibile, atteso che, nel valutare le propalazioni di tali soggetti, eventuali riserve sull'attendibilità del narrato devono essere superate, vagliandone la valenza probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, attraverso un percorso argomentativo necessariamente unitario. Deve, infine, richiamarsi il principio, affermato con orientamento costante, secondo il quale le confidenze autoaccusatorie dell'imputato a un collaboratore di giustizia, che ne abbia, successivamente, riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria; di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (tra le altre, Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, 12Grande Aracri, Rv. 281603 - 01; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503 - 01). 3. Occorre, quindi, passare all'esame dei singoli atti d'impugnazione, prendendo le mosse dal ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deve ritenersi infondato. 3.1. Occorre premettere che la difesa del ricorrente propone in questa sede doglianze riguardanti il profilo della percezione solo indiretta dei fatti riferiti da [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA]; l'imprecisione e l'incoerenza degli stessi e la loro erronea valutazione; il contestato ruolo di trasportatore dell'arsenale della cosca paolana; l'illogicità della motivazione che ha qualificato il pagamento post delictum del compenso ai sicari, descritto da [OSCURATO:PERSONA], quale riscontro individualizzante della chiamata effettuata dal collaborante. Su ciascuno di tali rilievi difensivi la Corte territoriale, con argomentazioni corrette ed esaustive, ha adeguatamente risposto dopo aver richiamato, con riferimento alle posizioni di entrambi i ricorrenti, i parametri generali seguiti in materia di valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in termini pienamente conformi alla giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo 2.2. 3.2. In questa cornice, premessa l'utilizzabilità nel presente giudizio delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], comprese quelle rese nei dibattimenti dei procedimenti "Ghost" e "Tela del Ragno", la Corte territoriale ha anzitutto rilevato come non siano emersi motivi di astio del collaborante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e come le sue dichiarazioni, rese per la prima volta quando la vicenda processuale si era già sviluppata anche in fase dibattimentale, non debbano ritenersi per ciò solo automaticamente inattendibili ma abbisognino di una valutazione accurata della sua credibilità; valutazione esaustivamente compiuta dalla Corte di merito, attraverso l'attenta e razionale disamina del suo narrato, già ritenuto coerente con quello di altri collaboratori in ordine al contesto in cui l'omicidio è maturato, chiarito nel procedimento "Tela del Ragno". Secondo la conforme valutazione dei Giudici di merito, le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] appaiono caratterizzate da attendibilità intrinseca. Inoltre, promanano da fonte qualificata e, come osservato a pagina 94 della decisione di primo grado, sono caratterizzate da un narrato «chiaro, specifico e costante nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di soggetto deputato alla consegna delle armi per l'omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]». Trovano, infine, pieno riscontro nel narrato del collaborante [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta chiama in causa tale "Romoletto" - identificato in sede di riconoscimento fotografico proprio in [OSCURATO:PERSONA] - con il ruolo di partecipe 13alla fase deliberativa e programmatoria dell'agguato ordito in danno di [OSCURATO:PERSONA], poi costato la vita a [OSCURATO:PERSONA]; ruolo confermato dal propalante laddove dà atto che il pagamento della somma di 10.000 euro complessivi era stato corrisposto proprio dal ricorrente. 3.2.1. A riscontro degli elementi conoscitivi offerti da [OSCURATO:PERSONA], i Giudici d'appello hanno appurato la comune detenzione del collaborante con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dato oggettivo di rilievo, perché quanto riferito dal propalante - che cercava di individuare i soggetti che avevano eseguito l'omicidio - era stato appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale dal carcere dove era recluso teneva i contatti con [OSCURATO:PERSONA] e con le altre persone incaricate della logistica dell'omicidio, 3.2.2. Quanto, poi, alla contestata natura della chiamata di [OSCURATO:PERSONA], concordemente i Giudici di merito, a fronte dei rilievi difensivi che vorrebbero qualificarla in toto come indiretta, hanno puntualmente spiegato che il propalante, nel riferire che [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di procurare le armi, effettua una chiamata in correità, sia pure indiretta, nei confronti dell'imputato, avendo partecipato in prima persona all'organizzazione dell'azione omicidiaria ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il collaborante, inoltre, riportava quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della cella dove erano detenuti e, successivamente, sempre in carcere, da [OSCURATO:PERSONA]; con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto già la sentenza di primo grado, a pagina 93, chiariva che la chiamata de relato «non può essere certamente scissa dagli elementi conoscitivi appresi per esperienza diretta dal collaboratore» e si connota «evidentemente di attendibilità, quanto alla natura qualificata della fonte originaria». 3.2,3. La Corte territoriale, invero, ha esaminato analiticamente tutti i prospettati indici di asserita non genuinità e non credibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] denunciati nell'atto di appello e nella memoria conclusionale - ivi compresi quelli reiterati in questa sede - e li ha motivatamente disattesi sull'assunto che essi muovano da una valutazione parcellizzata e atomistica del narrato del collaborante. Trattasi, a ben vedere, di conclusione del tutto congrua, dovendosi ribadire l'orientamento ermeneutico secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale da verificare la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo indifferenti eventuali minime divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei propalanti, in linea con quanto affermato nel paragrafo 2.2, cui si rinvia ulteriormente 14Quest'ultima evenienza è stata puntualmente esclusa dalla Corte territoriale che ha sottolineato come ciò che rilevi è il nucleo essenziale costituito dalla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla fase organizzativa del delitto, estrinsecantesi nelle condotte di messa a disposizione delle armi e, poi, di pagamento dei sicari; nucleo su cui - per quanto accertato anche nella conforme sentenza di primo grado - convergono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le plurime sentenze irrevocabili, già richiamate, che hanno portato a delineare i profili di responsabilità penale riscontrati in capo agli ulteriori soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.4. Quanto al contestato ruolo di armiere e allo stato delle armi, censurati nelle pagine 6-10 del ricorso in esame, le doglianze difensive, nell'eccepire pretese incongruenze tra quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] ("quattro armi arrugginite") e quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] sulle armi ("nuovissime... in buono stato di conservazione, perfettamente efficienti"), non si confrontano con il puntuale argomentare della conforme sentenza di primo grado, dove, nelle pagine 93 e 94, si ricorda che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], riferendosi alle interlocuzioni avute con [OSCURATO:PERSONA] in carcere, ha specificato «come in un primo momento proprio l'incarico relativo al reperimento delle armi fosse causa di attrito tra gli organizzatori, dal momento che quelle dapprima fornite ai killer (intesi Greco e Marino) erano dei 'ferri vecchi' scarsamente affidabili per gli agguati» e che tale dato si «salda coerentemente con il propalato di [OSCURATO:PERSONA], il quale fa riferimento alla circostanza per cui, per realizzare l'agguato costato la vita a [OSCURATO:PERSONA], gli vennero fornite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] armi nuove e funzionali». Dunque, le asserite contraddizioni denunciate dalla difesa del ricorrente si rivelano infondate perché trovano puntuale smentita già nella sentenza di primo grado, che, a pagina 94, evidenziava che proprio «a seguito dei prospettati dissensi, il gruppo di correi [ha] deciso di ricorrere a strumenti più affidabili di quelli originariamente forniti»; dato che non confligge con i profili di responsabilità elevati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], atteso che il ruolo di armiere del sodalizio e il compito di reperire le armi era pur sempre «gravante in via principale su di lui». 3.2.5. Infine, in relazione al tema del pagamento post delictum effettuato da [OSCURATO:PERSONA] - che, ad avviso del ricorrente, non potrebbe essere considerato elemento individualizzante dimostrativo della compartecipazione al delitto -, il provvedimento espone una motivazione lineare e congrua, dalla quale sono completamente assenti spunti di contraddittorietà, logici o testuali, meritevoli di censura. Al riguardo, assodata l'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nelle pagine 74 e 75 della decisione censurata, si evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza delle fasi preparatorie dell'omicidio in esame e, quindi, n 15poteva sapere delle circostanze riferite da [OSCURATO:PERSONA], ma il fatto che egli abbia ricevuto proprio da [OSCURATO:PERSONA] la somma di denaro inizialmente pattuita con [OSCURATO:PERSONA] costituisce «indubbio elemento di riscontro della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione dell'omicidio, trattandosi di emergenza probatoria che si salda perfettamente con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]». Si concludeva, quindi, che «[o]pinare diversamente, come fa la difesa appellante, e affermare che la dazione di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe condotta 'neutra' ai fini che qui interessano, potendo tale condotta essere autonoma e avulsa dalla partecipazione all'omicidio, significa operare un'indebita parcellizzazione delle fonti di prova e disconoscere gli approdi giurisprudenziali in materia di necessaria valutazione unitaria delle prova e della rilevanza probatoria della convergenza del molteplice. L'approdo interpretativo della Difesa porterebbe, invero, con un'operazione di non consentito 'smembramento' del compendio probatorio, da un lato: a) ad abbracciare una ricostruzione del tutto illogica e inverosimile della condotta di dazione di denaro del [OSCURATO:PERSONA]; b) a misconoscere la rilevanza probatoria delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]». Tale conclusione, a fronte dei rilievi difensivi, non è sindacabile in sede di legittimità, perché sorretta da congrua motivazione, estesa a tutti gli elementi offerti dal processo, dandosi ragione senza contraddizioni o salti logici delle scelte eseguite nella valutazione del propalato dei collaboratori di giustizia e del privilegio accordato agli elementi probatori utilizzati ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità concorsuale dell'imputato, laddove si spiega che, già sul piano logico, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] descritta da [OSCURATO:PERSONA] appare del tutto incompatibile con la possibilità che il ricorrente fosse estraneo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; a ciò si aggiunga la chiara chiamata in zorreità di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rappresentano l'elemento di riscontro esterno individualizzante, dovendosi ribadire che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] da valutare è quella di concorso in omicidio e che la predisposizione delle armi e il pagamento del compenso ai sicari rappresentano singole e distinte modalità di estrinsecazione del concorso materiale. Tutto questo costituisce corretta applicazione del principio giurisprudenziale - puntualmente richiamato nell'impugnata sentenza, al quale il Collegio intende dare continuità - secondo il quale, in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in reità o correità renda dichiarazioni concernenti un'attività continuativa di programmazione ed organizzazione di un fatto di reato, gli elementi di riscontro esterno relativi ad alcuni sviluppi significativi, pur se penalmente irrilevanti, di detta attività sono sufficienti a fornire conferma anche dei segmenti ulteriori, assurgenti a rilievo penale, attesa l'inscindibilità della valutazione di 16attendibilità riferita a un tessuto dichiarativo unitario (tra le altre, Sez. 1, n. 586 del 04/12/2017, dep. 2018, Callea, Rv. 272037 - 01). 3.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per l'atto d'impugnazione proposto, a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale di cui alla nota di deposito del 9 giugno 2026, effettuata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Occorre, in proposito, evidenziare che il Collegio non può vagliare direttamente i documenti prodotti, ostandovi l'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., che consente, in generale, nel giudizio di impugnazione e, in particolare, nel giudizio di legittimità, la formulazione di motivi nuovi, ma non anche la produzione di documenti nuovi. Ciò, già sotto un punto di vista strettamente letterale, non può essere senza significato: invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613 cod. proc. pen., diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà; si è inteso, in tal modo, esaltare il ruolo di pura legittimità della Corte di cassazione, che procede non già a un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione (tra le altre, Sez. 2, n. 42052 del 16/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01). Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto secondo cui nel giudizio di legittimità, chiamato al vaglio di eventuali vizi dell'impugnata sentenza, ex art. 606 cod. proc. pen., non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, ma possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che non costituiscano prova nuova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (tra le altre, Sez. 1, n. 15764 del 22/04/2025, B., Rv. 287883 - 01) e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (tra le altre, Sez. 3, n. 20068 del 15/4/2025, Sansone, Rv. 288064 - 01). Queste circostanze non sono riscontrabili nel caso in esame e impongono di ribadire l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Passando a considerare le singole censure difensive, occorre prendere le mosse dalla doglianza, esposta nelle pagine 19-23 del ricorso, con cui si eccepisce 17la violazione del ne bis in idem con riferimento ai procedimenti "Ghost" e 'Tela del ragno" - che è logicamente pregiudiziale rispetto alle altre censure - che deve ritenersi inammissibile. Occorre premettere che il provvedimento impugnato ha dedicato all'eccezione sul ne bis in idem un apposito paragrafo per spiegare che, correttamente, la sentenza di primo grado aveva escluso la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. sia con riferimento al procedimento "Ghost", riguardante l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento al procedimento "Tela del Ragno", riguardante il delitto di associazione di tipo mafioso. 4.2.1. Per quanto concerne il procedimento "Ghost", deve anzitutto evidenziarsi che la posizione di [OSCURATO:PERSONA], previa separazione effettuata dopo l'esercizio dell'azione penale, avvenuta con la richiesta di rinvio a giudizio dell'8 marzo 2006, è stata archiviata il 17 dicembre 2008, in forza dell'allora vigente art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che l'ordinanza cautelare a carico dell'imputato era stata annullata dal Tribunale del riesame di Catanzaro e tenuto conto che il citato comma 1-bis era applicabile anche ai procedimenti in corso. Quanto all'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - profilo sul quale il ricorrente insiste reiterando, in questa sede, l'eccezione di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., già proposta -, come correttamente spiega la Corte territoriale a pagina 41 della decisione censurata, non può avere rilevanza nel caso di specie, in cui l'azione penale è stata nuovamente esercitata per lo stesso fatto omicidiario a seguito di rituale riapertura delle indagini per sopravvenuti nuovi elementi di prova, dunque «in assenza della contemporanea pendenza di un procedimento, unica circostanza che consente l'applicazione della disposizione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. anche in assenza di precedenti sentenze passate in giudicato». La disamina delle argomentazioni esposte nell'impugnato provvedimento, in linea con la decisione di primo grado, fornisce una motivazione corretta, aderente ai dati processuali e priva di discrasie, incensurabile in questa sede, perché la Corte territoriale ha legittimamente escluso la sussistenza dell'eccepita preclusione da litispendenza alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità che limita l'operatività dell'art. 649 cod. proc. pen. ai soli procedimenti penali pendenti per lo stesso fatto dinanzi a giudici egualmente competenti - come affermato da questa Corte fin da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01 - e solo nel caso di preesistente pronuncia dell'autorità giudiziaria suscettibile di divenire irrevocabile e non già di decreto di archiviazione, che è provvedimento reso allo stato degli atti che può essere travolto da un provvedimento di riapertura di indagine a seguito dell'emersione, come avvenuto 18nel caso di specie, di nuove prove (tra le altre, Sez. 1, n. 39498 del 07/06/2023, Mauro, Rv. 285053 - 01; Sez. 6, n. 6241 del 29/01/2020, S., Rv. 278709 - 01; Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018, Feil, Rv. 275064 - 01). Mette conto sottolineare che proprio la sentenza citata a pagina 22 del ricorso in esame (recte Sez. 2, n. 960 del 19/11/2025, dep. 2026, Vozza, non mass.) smentisce la tesi difensiva. Nella motivazione di tale pronuncia, invero, si afferma che, qualora le indagini relative a una condotta penalmente rilevante si siano concluse con un decreto di archiviazione, l'azione «penale non è stata esercitata: l'indagato "archiviato" non è stato "perseguito", sicché un'eventuale sua nuova iscrizione non può essere considerata illegittima perché viola il divieto del ne bis in idem, operativo nei casi in cui l'esercizio dell'azione penale" sia stato duplicato. Nel caso dell'archiviazione la tutela dalla reiterazione illegittima di accertamenti penali nei confronti della stessa persona per lo stesso fatto è affidata alla disciplina che prevede l'autorizzazione alla riapertura delle indagini in caso di nuova iscrizione». In questo contesto processuale, deve osservarsi che, nel caso in esame, la riapertura del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva disposta ritualmente il 13 novembre 2012, rendendo evidente, alla luce dei principi di diritto richiamati, la manifesta infondatezza della censura difensiva esaminata. 4.2.2. Neppure rispetto al procedimento "Tela del Ragno" sussiste l'eccepita violazione del principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen., posto che, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, le condotte contestate nel presente giudizio e in quello denominato "Tela del Ragno" sono affatto diverse, inerendo l'una al fatto di reato dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], l'altra al fatto di reato dell'associazione di tipo mafioso. La doglianza difensiva in esame si rivela, pertanto, destituita di fondamento processuale, alla stregua del principio di diritto - che veniva correttamente richiamato a pagina 34 della decisione primo grado - secondo cui: «Nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di separato procedimento per i reati fine realizzati, non sussiste la preclusione del "ne bis in idem" ricorrendo l'ipotesi del concorso materiale di reati, perché per il primo la condotta necessaria e sufficiente sta nella prestazione della propria adesione alla organizzazione già costituita, mentre per i secondi la condotta necessaria è quella tipica, fissata nella fattispecie criminosa» (Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014, Montalbano, Rv. 261623 - 01). 4.3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il motivo, esposto nelle pagine 2- 7 del ricorso in esame, che contesta sotto l'asserito difetto di motivazione, il malgoverno delle risultanze dei processi "Ghosh" e "Tela del ragno", per avere la Corte territoriale, come già il Giudice di primo grado, affermato la penale 19responsabilità dell'imputato nonostante [OSCURATO:PERSONA] nel primo procedimento non fosse neppure imputato e nel secondo - fondato su materiale di prova identico a quello scrutinato nel procedimento "Ghost", con l'unica aggiunta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - fosse stato assolto in via definitiva dalle ipotesi associative per non avere commesso il fatto. Si consideri che, con puntuali motivazioni, la Corte di merito ha disatteso le identiche argomentazioni difensive proposte in sede di appello, osservando che il Giudice di primo grado aveva utilizzato i passaggi salienti delle due sentenze passate in giudicato limitatamente ai fatti storici nelle stesse accertati, innestando su di esse l'autonoma valutazione giudiziale in ordine alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in perfetta aderenza al disposto di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen., come costantemente affermato da questa Corte. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275517 - 01, secondo cui: «la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi». In questa cornice, deve evidenziarsi che nessun giudizio di inattendibilità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerge dai procedimenti richiamati, al contrario fondati sulle dichiarazioni dei collaboranti escussi in quelle sedi - tra cui gli stessi collaboranti - ritenuti credibili e attendibili, intrinsecamente ed estrinsecamente, nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.2, cui, ancora una volta, si rinvia. 4.4. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per la doglianza esposta a pagina 7 del ricorso in esame, che contesta alla Corte territoriale di aver individuato il ruolo di "staffettista" ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] attraverso un incongruo percorso argomentativo di natura deduttiva, avendo [OSCURATO:PERSONA] riferito che questo compito sarebbe stato svolto dal "nipote di [OSCURATO:PERSONA]", senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] era solo un "nipote acquisito" di [OSCURATO:PERSONA], essendo il vero nipote [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, deve ribadirsi l'orientamento ermeneutico secondo cui è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice dei merito, essendo la cognizione della Corte di cassazione funzionale a 20verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze stabilire la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (tra le altre, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Tale opzione interpretativa, da ultimo, è stata ribadita da Sez. 1, n. 45331 del 17/2/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01, che ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione». 4.5. Devono ritenersi inammissibili anche le doglianze, esposte nelle pagine 7-9 del ricorso in esame, che denunciano vizi cumulativi di motivazione e di violazione di legge, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., in ordine all'erronea valutazione probatoria del propalato dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che appaiono smentite dalla corretta applicazione dei parametri ermeneutici cui ci si è diffusamente richiamati nel paragrafo 2.2, più volte richiamato. A fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, che in risposta dell'identico motivo di impugnazione ha scandagliato la valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo alla loro credibilità soggettiva e alla sussistenza dei riscontri esterni relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente finisce con il sottoporre al giudice di legittimità dati fattuali puntualmente esaminati nella decisione censurata. 4.6. Deve ritenersi infondato il rilievo difensivo, esposto nelle pagine 9 e 10 del ricorso in esame, che individua un limite motivazionale nel provvedimento impugnato laddove affronta il segmento delle dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio del 23 maggio 2012, riguardante il soggetto conosciuto nel carcere di Rossano, che era, in realtà, [OSCURATO:PERSONA], essendo documentalmente provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse detenuto altrove. La Corte di merito, invero, riconosce l'errore compiuto da [OSCURATO:PERSONA] ma, in termini congrui, a pagina 66 della decisione censurata, qualifica tale passaggio dichiarativo come «imprecisione mnemonica» e non come «consapevole falsità» e, poco dopo, avvalora tale valutazione alla luce dell'esame delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel successivo interrogatorio del 9 ottobre 2005, quando, a domanda del Pubblico ministero su chi avesse conosciuto in carcere dopo l'esecuzione della misura cautelare, il collaborante rispondeva che aveva incontrato nel carcere di Rossano, 21nel 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza fare riferimento ad [OSCURATO:PERSONA]. 4.7. Parimenti infondati devono ritenersi gli ulteriori rilievi difensivi, esposti nelle pagine 11-13 del ricorso in esame, che contestano i passaggi in cui la Corte territoriale - in risposta alle presunte discordanze nel narrato del collaborante [OSCURATO:PERSONA] già evidenziate nell'atto di appello - ha offerto puntuale motivazione, con argomenti in fatto che escludono ogni profilo di presunta discrasia, alla luce dei parametri ermeneutici di cui al paragrafo 2.2, già più volte richiamato. 4.8. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il penultimo gruppo di doglianze, esposto promiscuamente nelle pagine 13-18 del ricorso in esame, riguardanti l'asserita violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 238, comma 2-bis, 238-bis e 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. 4.8.1. Quanto ai rilievi difensivi che tornano in questa sede sulla presunta contaminazione delle propalazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] se ne deve evidenziare l'infondatezza. La Corte territoriale ha puntualmente osservato, nelle pagine 61 e 62 della decisione censurata, che il fatto che la collaborazione sia iniziata dopo la celebrazione del dibattimento "Ghost", in cui è stato imputato [OSCURATO:PERSONA], non «può di per sé rappresentare un elemento impeditivo dell'utilizzazione delle dichiarazioni rese, in assenza di una disposizione normativa che preveda tale sanzione, cosicché l'automatismo valutativo di carattere negativo propugnato dalla difesa, per il solo fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia iniziato a collaborare dopo il processo a suo carico, non ha appigli né normativi né giurisprudenziali». Si tratta di una motivazione congrua e conforme a diritto per,:hé, semmai, in tal caso, l'esame della genuinità delle dichiarazioni deve essere effettuato con maggior rigore, come pure ha puntualizzato la stessa Corte territoriale, a pagina 62 della decisione censurata, al fine «di evitare false chiamate in correità", ma gli indici sulla base dei quali si deve basare tale verifica sono comunque analoghi a quelli utilizzabili nel caso di collaboratori che riferiscano agli inquirenti fatti "originali" concernenti la responsabilità penale di terzi soggetti e cioè: 1) assenza di elementi da cui poter individuare intenti calunniatori; 2) linearità del racconto; 3) specificità dello stesso; 4) possibilità di verifica, nel caso di testimonianza de relato, dei rapporti di conoscenza tra il collaboratore e la sua fonte». Nella specie, tutti gli indici sopra elencati depongono nel senso della credibilità e dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], imponendo di ribadire l'infondatezza della doglianza esaminata. 4.8.2. Deve ritenersi infondato anche il rilievo difensivo che lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 22Bloise perché nei procedimenti dove le propalazioni erano state pronunciate non aveva partecipato il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, la Corte territoriale ha rigettato l'identica eccezione difensiva, evidenziando che la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato comporta la celebrazione di un giudizio allo stato degli atti, che presuppone l'accettazione del compendio probatorio su cui il giudice dell'udienza preliminare deve decidere; né è stato richiesto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] l'esercizio di poteri di integrazione probatoria, eventualmente attivabili ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., finalizzati ad accertare l'attendibilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, mediante la loro escussione. Si tratta, invero, di motivazione conforme al costante indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. peli., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (tra le altre, Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 - 01; Sez. 4, n. 34702 del 20/05/2015, Giorgi, Rv. 264407 - 01; Sez. 3, n. 20237 del 7/02/2014, Casalati, Rv. 259644 - 01). 4.8.3. Parimenti infondata deve ritenersi la doglianza relativa alla violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., esposta nelle pagine 13-19 dell'atto d'impugnazione in esame, per avere la Corte territoriale riscontrato la credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] attraverso le sentenze precedentemente rese nei procedimenti "Ghost" e "Tela del ragno", nonostante nel primo il collaboratore di giustizia non fosse neppure imputato e nel secondo fosse stato assolto in via definitiva. Nel richiamare, sul punto, le considerazioni già diffusamente formulate, sull'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], deve evidenziarsi che già la sentenza di primo grado, a pagina 10, nel dare atto dell'integrale confluenza nel fascicolo delle pronunce irrevocabili rese all'esito della operazione "Ghost", ne ha correttamente affermato l'utilizzabilità nel presente procedimento «ai fini della prova del fatto in esse accertato», ex art. 238-bis cod. proc. pen., indipendentemente «dalla circostanza che gli odierni imputati abbiano o non abbiano partecipato personalmente ai procedimenti cui le stesse si riferiscono». Tale disposizione, del resto, trova il proprio fondamento nel principio di "non dispersione della prova", per come formatasi all'esito di un procedimento cristallizzatosi in una decisione divenuta definitiva, per cui, in quest'ottica, la prova 23del fatto già contenuta in un precedente pronunciamento dell'autorità giudiziaria, lungi dall'esonerare l'autorità procedente dal formulare le proprie valutazioni circa i profili di responsabilità eventualmente ravvisabili in capo a soggetti non raggiunti in prima battuta dagli effetti diretti di tali pronunce, si aggiunge agli ulteriori elementi investigativi costituenti il patrimonio conoscitivo del giudice, in ciò ponendosi come mero strumento di riscontro. 4.9. Deve ritenersi inammissibile la censura difensiva, prospettata promiscuamente nelle pagine 23 e 24 della sentenza impugnata, relativa al regime circostanziale applicato ad [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolata in tre distinte doglianze. 4.9.1. Occorre muovere dalla censura che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. nei confronti del ricorrente, che si ritiene inammissibile per due autonomi ordini di ragioni. Rileva anzitutto il Collegio che in presenza dell'aggravante dell'art. 112 cod. pen., come contestata a [OSCURATO:PERSONA], è normativamente precluso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., per effetto di quanto affermato nel secondo comma di questa norma, che recita: «Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112». Inoltre, la censura non si confronta con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, richiamato dalla Corte territoriale, secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza si applica nei soli casi in cui il ruolo di taluno dei concorrenti, o nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia eziologica del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato ugualmente compiuto anche senza l'attività del correo (tra le altre, Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081 - 01; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461 - 01; Sez. 1, n. 26031 del 9/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256035 - 01; Sez. 6, n. 45248 del 30/11/2005, Cirillo, Rv. 232619 - 01). Al riguardo, la Corte territoriale ha correttamente osservato che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non possa affatto considerarsi del tutto trascurabile nell'economia generale della sequenza criminosa culminata nell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], avendo il ricorrente assunto il ruolo decisivo di indicare ai sicari la persona da uccidere, peraltro contribuendo a causare l'errore di persona che aveva provocato la morte di un soggetto assolutamente estraneo alle dinamiche 'ndranghetistiche della faida paolana. 4.9.2. Parimenti inammissibile è la censura che contesta il riconoscimento dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in entrambe le forme di manifestazione che la caratterizzano. 24Invero, la Corte territoriale ha reputato sussistente nella specie l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. sia con riferimento alla finalità dell'associazione sia in ordine all'utilizzo del metodo mafioso, pervenendo a conclusioni che si pongono nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità circa la definizione della consistenza dell'aggravante in oggetto, nella sua duplice declinazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la ratio di tale aggravamento circostanziale è quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità, l'atteggiamento di coloro che, facciano o meno parte di un'associazione di stampo mafioso, si comportino, comunque, "da mafiosi". Ne consegue che la circostanza aggravante in parola si caratterizza per il fatto che le modalità esecutive del reato devono «evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01), capace di determinare «una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata» (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 - 01). A fronte dei rilievi difensivi, deve ribadirsi che è pacifico che la circostanza aggravante in esame, nella duplice forma di manifestazione contestata a [OSCURATO:PERSONA], non postula l'appartenenza del soggetto agente a sodalizio mafioso, ma soltanto che la sua condotta replichi il tipico agire degli esponenti mafiosi e sia posta in essere nella consapevole volontà di agevolare la consorteria criminale che si considera. Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quindi, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'organizzazione criminale, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti. Ne consegue che, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (tra le altre, Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02). La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. non richiede, del resto, necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, sebbene, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un 25contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416- bis cod. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 - 01; Sez. 1, n. 52505 del 20/12/2017, dep. 2018, Lamanna, Rv. 276150 - 01; Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300 - 01; Sez. 6, n. 19300 del 11/02/2008, Caliendo, Rv. 239556 - 01). Poste tali premesse ermeneutiche, nessuna frattura logica e motivazionale è rinvenibile nel passaggio argomentativo dell'avversato provvedimento dedicato alla circostanza in disamina, che, agganciandosi alle argomentazioni della decisione di primo grado, ha individuato nell'agire dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] non solo le caratteristiche tipiche della condotta mafiosa ma anche la finalità di agevolare il gruppo 'ndranghetistico nel quale gravitava. Come opportunamente evidenziato a pagina 69 della decisione censurata, l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] deve essere inquadrato all'interno della faida sviluppatasi, nell'area paolana, tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-Larosa, con la conseguenza che la dedotta carenza di prova in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse associato alla seconda delle due cosche «non rileva ai fini della sussistenza in capo allo stesso dell'aggravante de qua, che deve essere inferita, sul piano soggettivo, dalla sua assidua frequentazione del [OSCURATO:PERSONA]». Quanto al dedotto profilo della carenza dell'elemento soggettivo della circostanza in esame, la Corte di merito, a pagina 69 della decisione impugnata, ha correttamente osservato che la carenza di prova in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse associato al [OSCURATO:PERSONA]Martella-Larosa non rileva ai fini della sussistenza dell'aggravante contestata, la quale deve inferirsi, sul piano soggettivo, dalla sua assidua frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che qu2st'ultimo scelse proprio lui per il delicato compito di indicare ai sicari l'obiettivo dell'agguato mortale oggetto di vaglio, per cui è «del tutto inverosimile e illogico immaginare che il che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza delle dinamiche che si agitavano nella famiglia di ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] dopo l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], tanto più se si presta attenzione al comportamento successivo del [OSCURATO:PERSONA], che non esitò a rimproverare gli esecutori dell'errore di persona e che si presentò poi in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] al momento della consegna del denaro al [OSCURATO:PERSONA], quale ricompensa dell'omicidio». 4.9.3. Deve, infine, ritenersi inammissibile l'ultima censura difensiva, esposta a pagina 24 dell'atto d'impugnazione in esame, che contesta il riconoscimento delle attenuanti generiche con regime di equivalenza anziché di prevalenza circostanziale. Deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di 26motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (tra le altre, Sez. 2, n. 25353 del 27/5/2025, Iovine, non mass.; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279181 - 01; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415 - 01). Non può, invero, non rilevarsi che il giudizio di comparazione circostanziale può essere censurato in sede di legittimità, nei termini prospettati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], soltanto laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria ovvero di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato, ancorché risalente nel tempo che, relativamente alle modalità di esercizio del giudizio di comparazione tra opposte circostanze, eseguito dal giudice di merito, è possibile esplicitare richiamando l'arresto delle Sezioni Unite secondo cui: «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01). 4.10. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono conclusivamente il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Deve, infine, disporsi, per effetto della costituzione, in qualità di parti civili, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tutte quali parenti di [OSCURATO:PERSONA] - la condanna, in solido, degli imputati [OSCURATO:PERSONA] 27Cascardo e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, che vengono liquidate da questo Collegio nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. Rig P.Q.M.. 2025.. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] I ZIARIO Man c • 28