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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43263/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 4 novembre 2021, la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa 26 gennaio 2016 in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 (detenzione di cocaina), riqualificato nell'ipotesi lieve di cui al comma 5.

L'esponente, con unico motivo promiscuo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto mancante di una disamina dei motivi d'appello e della vicenda processuale e della giustificazione del proprio convincimento di responsabilità dell'imputato.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, contestando la mancata valutazione delle ragioni addotte con l'atto d'appello (non specificate nel ricorso) e della vicenda processuale, esso di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito, a fronte del fatto che la sentenza d'appello - come già quella di primo grado, da leggersi come un unicum argomentativo, trattandosi di doppia conforme - ha correttamente argomentato circa la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, confrontandosi specificamente con i motivi di gravame e con il materiale probatorio e pervenendo a una giustificazione più che logica della finalità di cessione a terzi delle dosi di cocaina (quantificate in circa 22 dosi complessive).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 6 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 4 novembre 2021, la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa 26 gennaio 2016 in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 (detenzione di cocaina), riqualificato nell'ipotesi lieve di cui al comma 5. L'esponente, con unico motivo promiscuo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto mancante di una disamina dei motivi d'appello e della vicenda processuale e della giustificazione del proprio convincimento di responsabilità dell'imputato. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, contestando la mancata valutazione delle ragioni addotte con l'atto d'appello (non specificate nel ricorso) e della vicenda processuale, esso di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito, a fronte del fatto che la sentenza d'appello - come già quella di primo grado, da leggersi come un unicum argomentativo, trattandosi di doppia conforme - ha correttamente argomentato circa la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, confrontandosi specificamente con i motivi di gravame e con il materiale probatorio e pervenendo a una giustificazione più che logica della finalità di cessione a terzi delle dosi di cocaina (quantificate in circa 22 dosi complessive). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 6 ottobr
Sentenza Cassazione n. 43263/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris