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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17720/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiNICOLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] - ISPETTORATO2078 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 683/2024 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 03/12/2024 R.G.N. 262/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10547/2025Numero sezionale 2078/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

Con l’ordinanza ingiunzione n. 2021/CONT/47/21l’Ispettorato territoriale del lavoro di Modena, ravvisando neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] e di BlerimAlla, legale rappresentante della società, una serie di violazionidella disciplina del lavoro già oggetto di precedente verbale diaccertamento, ha determinato contributi e sanzioni nellasomma di euro 33.027,80 della quale ha ingiunto il pagamento.2. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ricorso innanzi al Tribunale di Modena perl’annullamento dell’ordinanza ingiunzione assumendol’illegittimità del verbale di accertamento nella parte in cuiaveva ravvisato l’esistenza di lavoratori subordinati alledipendenze della società cooperativa atteso che, secondo laprospettazione di parte ricorrente, la società non aveva lavorisubordinati, ma soci lavoratori secondo le regole e lo spiritomutualistico della cooperativa.

L’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Modena si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodella domanda.

Con la sentenza n. 1823/2023 il Tribunale diModena ha respinto la domanda e compensato le spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] appello.

L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro eanche la sua articolazione territoriale di Modena si costituivanonel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell’impugnazione.Con la sentenza n. 683/2024 depositata in data 3.12.2024, laCorte di Appello di Bologna, sezione lavoro, rigettava l’appello.4.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione articolando un unico motivo.

L’IspettoratoTerritoriale del Lavoro e anche la sua articolazione territorialeNumero registro generale 10547/2025Numero sezionale 2078/2026di Modena si sono costituiti con controricorso chiedeNnumdeoro dii lr accolta generale 17720/2026Data pubblicazione 03/06/2026rigetto della impugnazione.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 27/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2511 e seguenti c.c., degli artt. 1362 eseguenti c.c. con riferimento all’atto costitutivo e alle normestatutarie della cooperativa nonché dell’art. 2094 c.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Si critica, inparticolare, la sentenza impugnata per avere «erroneamenteravvisato un rapporto di lavoro subordinato tra la Cooperativae i soci lavoratori artigiani laddove, invece, si configurava unrapporto sociale, perfettamente compatibile con le modalitàdella prestazione lavorativa accertate nel giudizio di merito».1.1.

Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata avrebbedisatteso il principio, consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, secondo il quale va escluso che per il socio sussistaun distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, ove isoci si limitino ad espletare prestazioni ed a svolgere attivitàsecondo le prescrizioni del contratto sociale.

La sentenzaimpugnata sarebbe criticabile perché si sarebbe limitata averificare la sussistenza di elementi propri della subordinazionenelle prestazioni lavorative rese dai soci senza mettere neldovuto rilievo che si trattava di prestazioni dirette a consentirealla società di raggiungere lo scopo sociale che era, poi, quellodi realizzare ristrutturazioni e costruzioni edili; tutti i socierano, poi, iscritti all’albo artigiani.2.

Ad avviso del Collegio, il ricorso è in parte infondato e inparte inammissibile.Numero registro generale 10547/2025Numero sezionale 2078/20263.

Il ricorso è infondato nella parte in cui si dNeumdeuroc dei r accolta generale 17720/2026Data pubblicazione 03/06/2026violazione di legge per avere la sentenza disatteso i principiregolatori della materia.3.1.

La sentenza si mostra ben consapevole dellecaratteristiche intrinseche della società cooperativa e deicanoni atti a qualificare l’apporto del socio lavoratore e quellodel lavoratore subordinato.3.2.

Orbene, la sentenza conduce un articolato esameistruttorio e rileva come il compenso dei lavoratori eradeterminato in ragione oraria e con obbligo di consegna delrapporto orario con indicazione del cantiere e delle mansionisvolte, dunque secondo modalità tipiche del lavoro subordinatoe incompatibili con la natura autonoma del rapporto del socioperché era contraddetta la stessa modalità di pagamentoprevista dal regolamento della cooperativa.

La sentenza, conmotivazione ampia e stringente, prosegue l’esame con l’analisidella documentazione, proveniente dalla cooperativa circa idispositivi di protezione individuale, le visite mediche, i controllie le sanzioni.3.3.

Gli elementi ravvisati come decisivi dalla sentenza sonoquelli tipici della subordinazione e cioè la sottoposizione alpotere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.4.

Non appare decisivo che i lavoratori siano stati impiegatinelle attività tipiche dirette al raggiungimento dello scoposociale, perché questo è un elemento di per sé non dirimentema anch’esso da valutarsi nel complesso della prestazionesecondo i criteri affermati da questa Corte e cosi riassumibilinel regime successivo a quello dettato dalla legge 3/04/2001,n. 142: Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o disubordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il sociolavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propriaNumero registro generale 10547/2025Numero sezionale 2078/2026adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito inNu mlienroe dai r accolta generale 17720/2026Data pubblicazione 03/06/2026generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e lapeculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello dilavoro, pur configurandosi quali elementi necessari divalutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosipiuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimentodel rapporto di lavoro; al riguardo, quando la prestazionelavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così chel'assoggettamento del prestatore al potere direttivo,organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto,significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ades. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro,presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzionedi un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevoleinterazione (Cass. 13/10/2022, n. 29973).4.1.

Sotto il descritto profilo, il ricorso è infondato.5.

Il ricorso è, poi, inammissibile nella parte in cui si deduceuna violazione di legge ma nella sostanza, lungi dal proporreuna diversa e più esatta interpretazione delle norme invocatesollecitando la nomofilachia di questa Corte, si propone unaricostruzione della vicenda diversa da quella effettuata dallaCorte territoriale all’esito della valutazione del materialeistruttorio e, per questa via, si critica l’accertamento in fattocondotto nel merito.5.1.

La sentenza impugnata ha, infatti, positivamenteaccertato, con attività di valutazione istruttoria riservata algiudice di merito, che i lavoratori non si limitavano a espletareprestazioni e a svolgere attività secondo il contratto socialeperché, come verificato in concreto, non erano pagati secondole regole del regolamento della cooperativa e nonNumero registro generale 10547/2025Numero sezionale 2078/2026rispondevano, in via autonoma, alle regole della coopeNruamteirvo adi, r accolta generale 17720/2026Data pubblicazione 03/06/2026ma solo alle prescrizioni del datore di lavoro.6.

Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.7.

Le spese del giudizio di legittimità vanno liquidate comein dispositivo alla luce del valore della controversia e deiparametri di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente arifondere le spese del giudizio di legittimità che sono liquidatein euro 5.000,00 (cinquemila) oltre spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiNICOLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] - ISPETTORATO2078 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 683/2024 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 03/12/2024 R.G.N. 262/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10547/2025Numero sezionale 2078/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Con l’ordinanza ingiunzione n. 2021/CONT/47/21l’Ispettorato territoriale del lavoro di Modena, ravvisando neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] e di BlerimAlla, legale rappresentante della società, una serie di violazionidella disciplina del lavoro già oggetto di precedente verbale diaccertamento, ha determinato contributi e sanzioni nellasomma di euro 33.027,80 della quale ha ingiunto il pagamento.2. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ricorso innanzi al Tribunale di Modena perl’annullamento dell’ordinanza ingiunzione assumendol’illegittimità del verbale di accertamento nella parte in cuiaveva ravvisato l’esistenza di lavoratori subordinati alledipendenze della società cooperativa atteso che, secondo laprospettazione di parte ricorrente, la società non aveva lavorisubordinati, ma soci lavoratori secondo le regole e lo spiritomutualistico della cooperativa. L’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Modena si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodella domanda. Con la sentenza n. 1823/2023 il Tribunale diModena ha respinto la domanda e compensato le spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] appello. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro eanche la sua articolazione territoriale di Modena si costituivanonel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell’impugnazione.Con la sentenza n. 683/2024 depositata in data 3.12.2024, laCorte di Appello di Bologna, sezione lavoro, rigettava l’appello.4. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione articolando un unico motivo. L’IspettoratoTerritoriale del Lavoro e anche la sua articolazione territorialeNumero registro generale 10547/2025Numero sezionale 2078/2026di Modena si sono costituiti con controricorso chiedeNnumdeoro dii lr accolta generale 17720/2026Data pubblicazione 03/06/2026rigetto della impugnazione.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 27/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2511 e seguenti c.c., degli artt. 1362 eseguenti c.c. con riferimento all’atto costitutivo e alle normestatutarie della cooperativa nonché dell’art. 2094 c.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si critica, inparticolare, la sentenza impugnata per avere «erroneamenteravvisato un rapporto di lavoro subordinato tra la Cooperativae i soci lavoratori artigiani laddove, invece, si configurava unrapporto sociale, perfettamente compatibile con le modalitàdella prestazione lavorativa accertate nel giudizio di merito».1.1. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata avrebbedisatteso il principio, consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, secondo il quale va escluso che per il socio sussistaun distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, ove isoci si limitino ad espletare prestazioni ed a svolgere attivitàsecondo le prescrizioni del contratto sociale. La sentenzaimpugnata sarebbe criticabile perché si sarebbe limitata averificare la sussistenza di elementi propri della subordinazionenelle prestazioni lavorative rese dai soci senza mettere neldovuto rilievo che si trattava di prestazioni dirette a consentirealla società di raggiungere lo scopo sociale che era, poi, quellodi realizzare ristrutturazioni e costruzioni edili; tutti i socierano, poi, iscritti all’albo artigiani.2. Ad avviso del Collegio, il ricorso è in parte infondato e inparte inammissibile.Numero registro generale 10547/2025Numero sezionale 2078/20263. Il ricorso è infondato nella parte in cui si dNeumdeuroc dei r accolta generale 17720/2026Data pubblicazione 03/06/2026violazione di legge per avere la sentenza disatteso i principiregolatori della materia.3.1. La sentenza si mostra ben consapevole dellecaratteristiche intrinseche della società cooperativa e deicanoni atti a qualificare l’apporto del socio lavoratore e quellodel lavoratore subordinato.3.2. Orbene, la sentenza conduce un articolato esameistruttorio e rileva come il compenso dei lavoratori eradeterminato in ragione oraria e con obbligo di consegna delrapporto orario con indicazione del cantiere e delle mansionisvolte, dunque secondo modalità tipiche del lavoro subordinatoe incompatibili con la natura autonoma del rapporto del socioperché era contraddetta la stessa modalità di pagamentoprevista dal regolamento della cooperativa. La sentenza, conmotivazione ampia e stringente, prosegue l’esame con l’analisidella documentazione, proveniente dalla cooperativa circa idispositivi di protezione individuale, le visite mediche, i controllie le sanzioni.3.3. Gli elementi ravvisati come decisivi dalla sentenza sonoquelli tipici della subordinazione e cioè la sottoposizione alpotere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.4. Non appare decisivo che i lavoratori siano stati impiegatinelle attività tipiche dirette al raggiungimento dello scoposociale, perché questo è un elemento di per sé non dirimentema anch’esso da valutarsi nel complesso della prestazionesecondo i criteri affermati da questa Corte e cosi riassumibilinel regime successivo a quello dettato dalla legge 3/04/2001,n. 142: Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o disubordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il sociolavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propriaNumero registro generale 10547/2025Numero sezionale 2078/2026adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito inNu mlienroe dai r accolta generale 17720/2026Data pubblicazione 03/06/2026generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e lapeculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello dilavoro, pur configurandosi quali elementi necessari divalutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosipiuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimentodel rapporto di lavoro; al riguardo, quando la prestazionelavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così chel'assoggettamento del prestatore al potere direttivo,organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto,significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ades. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro,presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzionedi un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevoleinterazione (Cass. 13/10/2022, n. 29973).4.1. Sotto il descritto profilo, il ricorso è infondato.5. Il ricorso è, poi, inammissibile nella parte in cui si deduceuna violazione di legge ma nella sostanza, lungi dal proporreuna diversa e più esatta interpretazione delle norme invocatesollecitando la nomofilachia di questa Corte, si propone unaricostruzione della vicenda diversa da quella effettuata dallaCorte territoriale all’esito della valutazione del materialeistruttorio e, per questa via, si critica l’accertamento in fattocondotto nel merito.5.1. La sentenza impugnata ha, infatti, positivamenteaccertato, con attività di valutazione istruttoria riservata algiudice di merito, che i lavoratori non si limitavano a espletareprestazioni e a svolgere attività secondo il contratto socialeperché, come verificato in concreto, non erano pagati secondole regole del regolamento della cooperativa e nonNumero registro generale 10547/2025Numero sezionale 2078/2026rispondevano, in via autonoma, alle regole della coopeNruamteirvo adi, r accolta generale 17720/2026Data pubblicazione 03/06/2026ma solo alle prescrizioni del datore di lavoro.6. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.7. Le spese del giudizio di legittimità vanno liquidate comein dispositivo alla luce del valore della controversia e deiparametri di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente arifondere le spese del giudizio di legittimità che sono liquidatein euro 5.000,00 (cinquemila) oltre spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino
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