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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 10486/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23479 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44E04 D784O) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E01 F839O) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60P10 F839E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51L06 M208R) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R44 B990K) [OSCURATO:PERSONA] N. 4 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M26 L259G) e Giovanni d’Alessandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62H19 F839R) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] Stefania (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D59 F839N) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1902/2020, pubblicata in data 29 maggio 2020 (e che si as- sume notificata in data 3 giugno 2020); Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23479/2020 Numero sezionale 2772/2022 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in Numero di raccolta generale 10486/2022Data pubblicazione 31/03/2022 data 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché del condominio di vico Miradois n. 4 in Napoli, per ottenere il risarcimento dei danni causati ad un proprio immobile da infiltrazioni provenienti dalle proprietà sovrastanti.

La convenuta [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in garanzia la propria assicuratrice della responsabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA]..

Al suddetto giudizio è stato riunito altro giudizio promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Casa e del condominio.

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato cessata la materia del con- tendere in ordine ad una delle domande del Casa, ha ritenuto coperte da giudicato, inammissibili o infondate le altre domande proposte dal medesimo Casa e ha rigettato le domande propo- ste dalla [OSCURATO:PERSONA].

Su gravame del Casa, la Corte di Appello di Napoli, ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., poiché nessuna delle parti vi aveva provveduto nel termine all’uopo fissato, ha dichiarato inammissibile l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado, in favore della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del condominio.

Ricorre il Casa, sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi il [OSCURATO:PERSONA] ed il condominio di vico Miradois n. 4.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23479/2020 Numero sezionale 2772/2022 È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il Numero di raccolta generale 10486/2022Data pubblicazione 31/03/2022 decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «avvenuta inte- grazione del contraddittorio error in procedendo».

Il ricorrente sostiene che avrebbe tempestivamente provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti della società chiamata in causa e che il relativo atto «solo per un disguido telematico non risulta acquisito al procedimento».

Il motivo è inammissibile.

È sufficiente in proposito rilevare che – come è ovvio – la prova del regolare adempimento all’ordine di integrazione del con- traddittorio emesso dal giudice di appello avrebbe dovuto es- sere fornita a quest’ultimo e che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il ricorrente neanche precisa se, in quale data ed in quale modalità avrebbe depositato agli atti del giu- dizio di secondo grado i relativi documenti.

2. Con il secondo motivo si denunzia «condanna alle spese vio- lazione di legge art. 91 cpc».

Il ricorrente contesta il capo della decisione impugnata con il quale è stato condannato a pagare le spese del giudizio di se- condo grado, in conseguenza dell’inammissibilità del suo ap- pello.

Deduce che l’omesso adempimento dell’ordine di integra- zione del contraddittorio emesso dal giudice di appello era im- putabile a tutte le parti, nega che sussistesse una situazione di soccombenza processuale a proprio carico e sostiene che di ciò avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della liquidazione delle spese, con la conseguenza che sarebbe da ritenere viziata la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui lo in- dica come il soggetto interessato a regolarizzare il contraddit- torio, in quanto unico appellante, cui era imputabile il vizio Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23479/2020 Numero sezionale 2772/2022 determinatosi in occasione dell’instaurazione del giudizio di se-Numero di raccolta generale 10486/2022Data pubblicazione 31/03/2022 condo grado.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come correttamente rilevato dalla corte territoriale, il Casa, quale appellante, aveva certamente l’onere di integrare il con- traddittorio nei confronti di tutti i legittimati necessari nel giu- dizio di secondo grado, al fine di evitare la dichiarazione di inammissibilità della sua impugnazione.

Non avendovi regolarmente provveduto, neanche a seguito dell’ordine a tal fine impartito dal giudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’appello è stato correttamente dichiarato inammissibile ed egli è risultato, quindi, integralmente soccombente nel rela- tivo grado di giudizio, con conseguente inevitabile applicazione dell’art. 91 c.p.c. a suo carico, ai fini della regolamentazione delle relative spese giudiziali.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dette spese, per quanto riguarda il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], vanno distratte in favore del difensore del controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta di- chiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidandole, in favore di ciascun controricor- rente, in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23479/2020 Numero sezionale 2772/2022 esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distra-Numero di raccolta generale 10486/2022Data pubblicazione 31/03/2022 zione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23479 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44E04 D784O) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E01 F839O) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60P10 F839E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51L06 M208R) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R44 B990K) [OSCURATO:PERSONA] N. 4 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M26 L259G) e Giovanni d’Alessandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62H19 F839R) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] Stefania (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D59 F839N) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1902/2020, pubblicata in data 29 maggio 2020 (e che si as- sume notificata in data 3 giugno 2020); Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23479/2020 Numero sezionale 2772/2022 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in Numero di raccolta generale 10486/2022Data pubblicazione 31/03/2022 data 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché del condominio di vico Miradois n. 4 in Napoli, per ottenere il risarcimento dei danni causati ad un proprio immobile da infiltrazioni provenienti dalle proprietà sovrastanti. La convenuta [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in garanzia la propria assicuratrice della responsabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA].. Al suddetto giudizio è stato riunito altro giudizio promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Casa e del condominio. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato cessata la materia del con- tendere in ordine ad una delle domande del Casa, ha ritenuto coperte da giudicato, inammissibili o infondate le altre domande proposte dal medesimo Casa e ha rigettato le domande propo- ste dalla [OSCURATO:PERSONA]. Su gravame del Casa, la Corte di Appello di Napoli, ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., poiché nessuna delle parti vi aveva provveduto nel termine all’uopo fissato, ha dichiarato inammissibile l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado, in favore della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del condominio. Ricorre il Casa, sulla base di due motivi. Resistono con distinti controricorsi il [OSCURATO:PERSONA] ed il condominio di vico Miradois n. 4. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23479/2020 Numero sezionale 2772/2022 È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il Numero di raccolta generale 10486/2022Data pubblicazione 31/03/2022 decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «avvenuta inte- grazione del contraddittorio error in procedendo». Il ricorrente sostiene che avrebbe tempestivamente provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti della società chiamata in causa e che il relativo atto «solo per un disguido telematico non risulta acquisito al procedimento». Il motivo è inammissibile. È sufficiente in proposito rilevare che – come è ovvio – la prova del regolare adempimento all’ordine di integrazione del con- traddittorio emesso dal giudice di appello avrebbe dovuto es- sere fornita a quest’ultimo e che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il ricorrente neanche precisa se, in quale data ed in quale modalità avrebbe depositato agli atti del giu- dizio di secondo grado i relativi documenti. 2. Con il secondo motivo si denunzia «condanna alle spese vio- lazione di legge art. 91 cpc». Il ricorrente contesta il capo della decisione impugnata con il quale è stato condannato a pagare le spese del giudizio di se- condo grado, in conseguenza dell’inammissibilità del suo ap- pello. Deduce che l’omesso adempimento dell’ordine di integra- zione del contraddittorio emesso dal giudice di appello era im- putabile a tutte le parti, nega che sussistesse una situazione di soccombenza processuale a proprio carico e sostiene che di ciò avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della liquidazione delle spese, con la conseguenza che sarebbe da ritenere viziata la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui lo in- dica come il soggetto interessato a regolarizzare il contraddit- torio, in quanto unico appellante, cui era imputabile il vizio Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Non avendovi regolarmente provveduto, neanche a seguito dell’ordine a tal fine impartito dal giudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’appello è stato correttamente dichiarato inammissibile ed egli è risultato, quindi, integralmente soccombente nel rela- tivo grado di giudizio, con conseguente inevitabile applicazione dell’art. 91 c.p.c. a suo carico, ai fini della regolamentazione delle relative spese giudiziali. 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Dette spese, per quanto riguarda il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], vanno distratte in favore del difensore del controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta di- chiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidandole, in favore di ciascun controricor- rente, in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per Ric. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23479/2020 Numero sezionale 2772/2022 esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distra-Numero di raccolta generale 10486/2022Data pubblicazione 31/03/2022 zione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 23479/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M
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