CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 24784/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con atti separati, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha riformato la sentenza del Tribunale di Locri e condannato i ricorrenti alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di furto aggravato, avente ad oggetto acqua potabile sottratta al Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Gerace; lette le conclusioni depositate dal difensore della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gerace, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile; Considerato che il primo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per omessa rinnovazione istruttoria di prova dichiarativa e mancata motivazione rafforzata in caso di overturning sfavorevole - è manifestamente infondato. Va premesso che il giudizio di primo grado si è svolto nella forma del rito abbreviato non condizionato. È stato di recente affermato che in tema di impugnazioni, la regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio "tempus regit actum" (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01; in motivazione, la Corte ha evidenziato che tale ultimo principio va riferito non al momento della presentazione della impugnazione, ma al tempo in cui l'atto del procedimento, ricompreso nel giudizio di impugnazione, viene ad essere compiuto; conf.: N. 10691 del 2024 Rv. 286089 - 01). Nel caso in esame quindi, essendosi il secondo grado svolto all'udienza del 24 ottobre 2024, quindi dopo l'entrata in vigore dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. nella nuova formulazione, ne consegue che il motivo quanto all'omessa rinnovazione è manifestamente infondato per contrasto con la disposizione normativa in esame, che non obbliga alla nuova escussione della fonte della prova dichiarativa in caso di giudizio abbreviato non condizionato, come è nel caso in esame. Quanto all'esercizio dei poteri officiosi istruttori ai sensi del comma 3, la Corte di appello ha chiarito la non necessità della rinnovazione in sintonia con il generale principio per cui tale istituto è di carattere eccezionale e allo stesso può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820); quanto all'obbligo di motivazione rafforzata, la Corte di appello la garantisce, richiamando l'orientamento per il quale è sufficiente che la res furtiva sia passata anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione è avvenuta, sotto il dominio dell'agente, il che nel caso in esame è, rispondendo tale principio a quello per cui in tema di furto di energia elettrica, il che vale anche per quello di acqua pubblica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745 - 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020 Mariella, Rv. 278438 - 01, per la quale l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa). D'altro canto, secondo il costante insegnamento di questa Corte il furto di energia elettrica - o di acqua - rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni della res che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo, cosicché ai fini della flagranza, ma anche ai fini della sussistenza del delitto, non è richiesto che l'agente sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore dei consumi o di effettuare l'allacciamento abusivo, condotte eventualmente integranti l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen. assumendo per l'appunto rilievo esclusivo l'effettivo utilizzo dell'energia, integrante il fatto della sottrazione (Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266411 - 01; Sez. 5, n. 19119 del 16 marzo 2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227749). In tal senso la prova dell'abusivo utilizzo dell'acqua integra la fattispecie di reato e la sentenza impugnata fa buon governo di tali principi non essendo necessario quanto richiesto dalla sentenza di primo grado, che richiedeva l'esistenza di filmati che attestassero la manomissione da parte degli attuali imputati dell'impianto idrico pubblico. Pertanto, rafforzata è la motivazione, che trae dall'uso dell'impianto di irrigazione per innaffiare la piantagione di stupefacente anche la consapevolezza della natura abusiva dell'allaccio, non risultando che gli imputati pagassero l'uso dell'acqua né risultando correttamente dedotto il vizio di travisamento per omissione quanto alla circostanza che proprietario del fondo fosse un terzo, elemento che dalla sentenza impugnata non emerge e che dunque andava proposto in modo specifico con l'allegazione della fonte di prova trascurata; Considerato che manifestamente infondato è il secondo motivo dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente, seppur stringata, giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica ai precedenti penali degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla condanna irrevocabile per la coltivazione di stupefacente in loco per tutti gli imputati, attenendosi così ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento anche di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e il fattore ostativo può essere costituito anche dalla valutazione dei precedenti penali dei ricorrenti, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754). Anche quanto al dolo la Corte di appello ha chiarito che data la funzionalizzazione dell'acqua alla coltivazione illecita gli imputati avessero contezza del prelievo abusivo: tale argomento replica in modo non manifestamente illogico alla osservazione del primo giudice, che rilevava come anche i militari si fossero accorti dell'allaccio abusivo solo dopo la distruzione della piantagione. Tale ultima considerazione è illogica, in quanto non si confronta con la circostanza che gli imputati - come accertato da sentenza irrevocabile - si occuparono della coltivazione e, quindi, fin dalla semina avevano avuto la possibilità di verificare l'esistenza dell'impianto di irrigazione, definito complesso dalla sentenza impugnata, con il relativo allaccio abusivo; Considerato che il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta le stesse censure già evidenziate con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato per le motivazioni sopra riportate; Considerato che il secondo motivo dei ricorsi di Demasi e di [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte. Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). La Corte di appello ha reso una motivazione congrua sul punto, non risultando manifestamente illogico ritenere che dell'allaccio abusivo fossero consapevoli gli imputati per la necessità di dover assicurare acqua alla. piantagione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che nulla va liquidato in favore della parte civile in quanto le conclusioni della parte civile sono state depositate solo il 19 maggio 2025, quindi senza il rispetto del termine dilatorio di 15 giorni rispetto all'udienza e comunque senza fornire alcun contributo, essendosi la stessa limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese