CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avii‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per delitti di cui agli artt. 624-625, 493-ter, 628 e 477-482 cod. pen., la pena concordata con la pubblica accusa; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente argomentato in relazione all'insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen.; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]