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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39826/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento determinato da motivi processuali, confermava la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di rapina e iesioni aggravate, rimodulando il trattamento sanzionatorio; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'inattendibilità del riconoscimento fotografico del prevenuto ad opera della p.o., sono caratterizzati da genericità ed aspecificità; che l'imputato, il quale è stato giudicato nelle forme dei rito abbreviato, reitera rilievi che avevano trovato esaustiva risposta già nella sentenza del Gup, adesivamente richiamata dai giudici d'appello, il quale in maniera analitica ha esplicitato le ragioni che rendono del tutto genuino ed affidabile il riconoscimento dell'imputato (pag. 5-8 sent. primo grado), confutando in dettaglio la prospettata possibilità di un inquinamento dell'atto per effetto delle voci raccolte dalla vittima nel quartiere ove viveva; che le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rona 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento determinato da motivi processuali, confermava la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di rapina e iesioni aggravate, rimodulando il trattamento sanzionatorio; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'inattendibilità del riconoscimento fotografico del prevenuto ad opera della p.o., sono caratterizzati da genericità ed aspecificità; che l'imputato, il quale è stato giudicato nelle forme dei rito abbreviato, reitera rilievi che avevano trovato esaustiva risposta già nella sentenza del Gup, adesivamente richiamata dai giudici d'appello, il quale in maniera analitica ha esplicitato le ragioni che rendono del tutto genuino ed affidabile il riconoscimento dell'imputato (pag. 5-8 sent. primo grado), confutando in dettaglio la prospettata possibilità di un inquinamento dell'atto per effetto delle voci raccolte dalla vittima nel quartiere ove viveva; che le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rona 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39826/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris