CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 settembre 2023
Cassazione n. 02440/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11264/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.S. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ), in persona del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], Società appartenente al Gruppo [OSCURATO:PERSONA] Banca, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 160/2021 depositata in data 26/01/2021 e notificata in data 11/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto con cui era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] - la prima in veste utilizzatrice, il secondo quale fideiussore - di pagare la somma complessiva di euro 756.010,95 (di cui euro 48.898,95, per canoni e somme scadute e relativi interessi di mora, nonché euro 579.600,00 oltre IVA, per canoni a scadere fino al termine del contratto di leasing), oltre agli interessi e alle spese di procedura, a favore di Emil-[OSCURATO:PERSONA] - società concedente - cui nelle more era subentrata, per fusione per incorporazione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 160/2021, ha rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione di detta pronuncia, formulando due motivi; resiste con controricorso Emilia-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Considerato che 1) il primo motivo è rubricato, “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 1186 c.c., anche con riferimento agli artt. 1321, 1322, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370, 1371 e 1453 c.c., oltre che dell’art. 13 L. n. 259 del 1993”; 2) con il secondo motivo è denunciata la sussistenza di un error in procedendo ex art . 360 co. 1, n. 4 c.p.c., con riferimento all’art.112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ovvero per motivazione apparente; 3) in data 30 settembre 2023 è pervenuto, da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], atto di formale rinuncia al ricorso per conto di Casa mia s.s. e di [OSCURATO:PERSONA], al quale ha fatto seguito, in data 3 ottobre 2023, l’accettazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; 4) deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio de