Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 settembre 2023

Cassazione n. 02440/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11264/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.S. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ), in persona del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], Società appartenente al Gruppo [OSCURATO:PERSONA] Banca, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 160/2021 depositata in data 26/01/2021 e notificata in data 11/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto con cui era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] - la prima in veste utilizzatrice, il secondo quale fideiussore - di pagare la somma complessiva di euro 756.010,95 (di cui euro 48.898,95, per canoni e somme scadute e relativi interessi di mora, nonché euro 579.600,00 oltre IVA, per canoni a scadere fino al termine del contratto di leasing), oltre agli interessi e alle spese di procedura, a favore di Emil-[OSCURATO:PERSONA] - società concedente - cui nelle more era subentrata, per fusione per incorporazione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 160/2021, ha rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione di detta pronuncia, formulando due motivi; resiste con controricorso Emilia-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.

Considerato che 1) il primo motivo è rubricato, “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 1186 c.c., anche con riferimento agli artt. 1321, 1322, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370, 1371 e 1453 c.c., oltre che dell’art. 13 L. n. 259 del 1993”; 2) con il secondo motivo è denunciata la sussistenza di un error in procedendo ex art . 360 co. 1, n. 4 c.p.c., con riferimento all’art.112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ovvero per motivazione apparente; 3) in data 30 settembre 2023 è pervenuto, da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], atto di formale rinuncia al ricorso per conto di Casa mia s.s. e di [OSCURATO:PERSONA], al quale ha fatto seguito, in data 3 ottobre 2023, l’accettazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; 4) deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11264/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.S. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ), in persona del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], Società appartenente al Gruppo [OSCURATO:PERSONA] Banca, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 160/2021 depositata in data 26/01/2021 e notificata in data 11/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto con cui era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] - la prima in veste utilizzatrice, il secondo quale fideiussore - di pagare la somma complessiva di euro 756.010,95 (di cui euro 48.898,95, per canoni e somme scadute e relativi interessi di mora, nonché euro 579.600,00 oltre IVA, per canoni a scadere fino al termine del contratto di leasing), oltre agli interessi e alle spese di procedura, a favore di Emil-[OSCURATO:PERSONA] - società concedente - cui nelle more era subentrata, per fusione per incorporazione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 160/2021, ha rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione di detta pronuncia, formulando due motivi; resiste con controricorso Emilia-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Considerato che 1) il primo motivo è rubricato, “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 1186 c.c., anche con riferimento agli artt. 1321, 1322, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370, 1371 e 1453 c.c., oltre che dell’art. 13 L. n. 259 del 1993”; 2) con il secondo motivo è denunciata la sussistenza di un error in procedendo ex art . 360 co. 1, n. 4 c.p.c., con riferimento all’art.112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ovvero per motivazione apparente; 3) in data 30 settembre 2023 è pervenuto, da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], atto di formale rinuncia al ricorso per conto di Casa mia s.s. e di [OSCURATO:PERSONA], al quale ha fatto seguito, in data 3 ottobre 2023, l’accettazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; 4) deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio de
Decreto Cassazione n. 02440/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris