CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32613/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] imputato in ordine alla fattispecie ex art. 6 comma 6 L. 401/, è inammissibile. Esso non supera la motivazione critica con cui i giudici hanno rilevato la mancata dimostrazione, da parte della difesa, del prospettato ritardo cognitivo, con assenza di allegazioni anche in questa sede, laddove le allegazioni difensive, per principio generale, devono essere connotate da un minimo portato di serietà e di specificità, non potendosi limitare a mere asserzioni. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/05/