CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 dicembre 1974
Cassazione n. 27547/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione a fatti contestati nel capo di imputazione sub 54), per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990 in relazione a diversi episodi di cessione di sostanza stupefacente. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art.521 cod. proc. pen., essendo stata affermata la penale responsabilità per un capo di imputazione non contestato, ossia quello sub 52); con il secondo motivo, il ricorrente lamenta mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; con il terzo vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'applicazione della recidiva; con il quarto in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Si premette, in ordine alla prima doglianza, che il ricorrente è stato condannato per il capo di imputazione n.54), in quanto l' erronea indicazione del capo 52) è stata corretta. Ne segue che manifestamente infondata è doglianza con la quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. In ordine ai restanti motivi, si precisa che la sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo il ricorrente rinunciato ai motivi principali. Ne segue che è ammissibile il ricorso in cassazione purchè siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogiimento ex art. 129 cd. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06)2018, Rv. 272969). Le uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano al mancato proscioglimento ai senti dell'art. 129 cod. proc. pen. e in ordine alla determinazione della pena e che non si siano trasi'usi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). I motivi di ricorso proposti sulla pena concordata dall'imputato, non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente, sono dunque inammissibili, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estens