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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32439/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; r,---7 \ RG 12527/25 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso che contrastano le valutazioni rese sul giudizio di responsabilità nonchè l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'eccessività della pena; Considerato che, quanto al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, nel riscontrare la responsabilità del ricorrente, ribadendo il giudizio di primo grado, riposa su valutazioni corrette giuridicamente mentre nel negare la particolare tenuità del fatto dà conto degli elementi ostativi all'applicazione della causa di non punibilità ( avuto riguardo in particolare alla oggettiva gravità del fatto); Considerato, in punto di pena, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la misura della sanzione irrogata facendo leva sulla maggiore pericolosità sociale del ricorrente coerentemente e correttamente posta a fondamento dell'applicazione della recidiva, puntualmente motivando anche sulla ritenuta equivalenza della detta aggravante con le circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; r,---7 \ RG 12527/25 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso che contrastano le valutazioni rese sul giudizio di responsabilità nonchè l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'eccessività della pena; Considerato che, quanto al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, nel riscontrare la responsabilità del ricorrente, ribadendo il giudizio di primo grado, riposa su valutazioni corrette giuridicamente mentre nel negare la particolare tenuità del fatto dà conto degli elementi ostativi all'applicazione della causa di non punibilità ( avuto riguardo in particolare alla oggettiva gravità del fatto); Considerato, in punto di pena, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la misura della sanzione irrogata facendo leva sulla maggiore pericolosità sociale del ricorrente coerentemente e correttamente posta a fondamento dell'applicazione della recidiva, puntualmente motivando anche sulla ritenuta equivalenza della detta aggravante con le circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 32439/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris