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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 36469/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14220-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA])[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIVITA coRgrn, ANTONINO SGRO1; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 212/2019 della CORTE D'APPELLO di UZUGI A, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14220 sez.

ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 14220/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 212 del 2019 la Corte di appello di Perugia ha respinto il gravame proposto dall'INPS avverso la pronuncia n. 347 del 2017, emessa dal Tribunale della stessa sede, con la quale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], era stato dichiarato che nulla era dovuto dall'[OSCURATO:PERSONA] 1947 spa con riferimento alla pretesa avanzata per mezzo dell'avviso di addebito di euro 77.528,87 emesso, per contributi previdenziali e sanzioni civili, sulla base del verbale di accertamento ispettivo del 17.6.2011 in cui era stata asserita l'illeceità di due rapporti contrattuali intercorsi tra la società e la [OSCURATO:PERSONA] "Lavorare insieme" per l'appalto di servizi di facchinaggio e pulizia, a causa del distacco di alcuni lavoratori nel periodo settembre 2008 - febbraio 2011.

2. Per quello che interessa in questa sede i giudici di seconde cure, premesso che i lavoratori interessati non avevano chiesto la costituzione del rapporto di lavoro subordinato, hanno escluso che gli enti di previdenza potessero essere legittimati a chiedere il riconoscimento, anche solo incidenter tantum, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'imprenditore committente e il dipendente dell'impresa appaltatrice.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS con un unico articolato motivo.

4. L'[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] 1947 spa, non ha svolto attività difensiva.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

6. L'INPS ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico articolato motivo l'INPS, premesso il proprio interesse ad impugnare ex art. 100 cpc, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 27, dell'art. 29 commi 1, 2 e 3 bis D.Igs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 6 co. 1 e 2 D.Igs. n. 251/2004 e dall'art. 1 co. 911 legge n. 296/2006 e dell'art. 31 co. 8 d.lgs. n. 81/2005, in relazione all'art. 360 n.3 cpc, sostenendo l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui gli era RG 14220/2020 stato negato, al fine di ottenere il pagamento dei contributi dovuti, di chiedere l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro pur non avendo i lavoratori avanzato sul punto alcuna pretesa; evidenzia che, in tal modo, i dipendenti avrebbero potuto indebitamente disporre dei diritti connessi al rapporto contributivo di cui non erano nemmeno parti.

2. Il motivo è fondato.

3. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito all'orientamento di legittimità (Cass.n. 13013/2019; Cass. n. 17705/2019) secondo cui, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l'accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell'ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale, senza che sia necessaria la previa azione del prestatore di lavoro, volta all'accertamento dell'interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.

4. Invero, in caso di somministrazione irregolare, la previsione di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile), secondo cui legittimato a far valere l'illegittimità della somministrazione è il solo lavoratore somministrato, non preclude agli enti previdenziali o assicurativi di agire nei confronti dell'effettivo utilizzatore della manodopera, per l'accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive gravanti in capo a quest'ultimo.

5. La domanda proposta dall'istituto previdenziale, invero, è intesa al recupero dei contributi omessi, giacché -in tal caso- l'accertamento riguarda solo i soggetti del preteso rapporto, senza che rilevi il vincolo esistente tra committente e (pseudo) appaltatore e tra questo ed i lavoratori.

6. Alla stregua esposto il ricorso deve essere accolto.

7. La impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame e provvederà, altresì, anche alle determinazioni sulle spese del presente giudizio.RG 14220/2020 PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] .ssa Adriana

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14220-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA])[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIVITA coRgrn, ANTONINO SGRO1; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 212/2019 della CORTE D'APPELLO di UZUGI A, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14220 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 14220/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 212 del 2019 la Corte di appello di Perugia ha respinto il gravame proposto dall'INPS avverso la pronuncia n. 347 del 2017, emessa dal Tribunale della stessa sede, con la quale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], era stato dichiarato che nulla era dovuto dall'[OSCURATO:PERSONA] 1947 spa con riferimento alla pretesa avanzata per mezzo dell'avviso di addebito di euro 77.528,87 emesso, per contributi previdenziali e sanzioni civili, sulla base del verbale di accertamento ispettivo del 17.6.2011 in cui era stata asserita l'illeceità di due rapporti contrattuali intercorsi tra la società e la [OSCURATO:PERSONA] "Lavorare insieme" per l'appalto di servizi di facchinaggio e pulizia, a causa del distacco di alcuni lavoratori nel periodo settembre 2008 - febbraio 2011. 2. Per quello che interessa in questa sede i giudici di seconde cure, premesso che i lavoratori interessati non avevano chiesto la costituzione del rapporto di lavoro subordinato, hanno escluso che gli enti di previdenza potessero essere legittimati a chiedere il riconoscimento, anche solo incidenter tantum, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'imprenditore committente e il dipendente dell'impresa appaltatrice. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS con un unico articolato motivo. 4. L'[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] 1947 spa, non ha svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. L'INPS ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo l'INPS, premesso il proprio interesse ad impugnare ex art. 100 cpc, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 27, dell'art. 29 commi 1, 2 e 3 bis D.Igs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 6 co. 1 e 2 D.Igs. n. 251/2004 e dall'art. 1 co. 911 legge n. 296/2006 e dell'art. 31 co. 8 d.lgs. n. 81/2005, in relazione all'art. 360 n.3 cpc, sostenendo l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui gli era RG 14220/2020 stato negato, al fine di ottenere il pagamento dei contributi dovuti, di chiedere l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro pur non avendo i lavoratori avanzato sul punto alcuna pretesa; evidenzia che, in tal modo, i dipendenti avrebbero potuto indebitamente disporre dei diritti connessi al rapporto contributivo di cui non erano nemmeno parti. 2. Il motivo è fondato. 3. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito all'orientamento di legittimità (Cass.n. 13013/2019; Cass. n. 17705/2019) secondo cui, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l'accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell'ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale, senza che sia necessaria la previa azione del prestatore di lavoro, volta all'accertamento dell'interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore. 4. Invero, in caso di somministrazione irregolare, la previsione di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile), secondo cui legittimato a far valere l'illegittimità della somministrazione è il solo lavoratore somministrato, non preclude agli enti previdenziali o assicurativi di agire nei confronti dell'effettivo utilizzatore della manodopera, per l'accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive gravanti in capo a quest'ultimo. 5. La domanda proposta dall'istituto previdenziale, invero, è intesa al recupero dei contributi omessi, giacché -in tal caso- l'accertamento riguarda solo i soggetti del preteso rapporto, senza che rilevi il vincolo esistente tra committente e (pseudo) appaltatore e tra questo ed i lavoratori. 6. Alla stregua esposto il ricorso deve essere accolto. 7. La impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame e provvederà, altresì, anche alle determinazioni sulle spese del presente giudizio.RG 14220/2020 PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] .ssa Adriana
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