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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 38980/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seetéte. le conclusioni del PG , 4k o cAv CL-c, • ,, cle sY2, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 gennaio 2021, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le sospensioni condizionali di pena concesse al predetto con le seguenti sentenze: sentenza del Tribunale di Bari del 9.10.2009, irrevocabile dal 29.10.2009; sentenza del Tribunale di Bari del 6.2.2008, irrevocabile dal 30.1.2014; sentenza del Tribunale di Bari del 28.2.2007, irrevocabile dal 4.7.2014; sentenza del Tribunale di Bari del 26.2.2010, irrevocabile dal 23.5.2010; sentenza del Tribunale di Bari del 10.2.2011, irrevocabile dal 27.4.2014. 2, Avverso detta pronuncia, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione della legge penale ex art 606, primo comma, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento al dettato normativo di cui agli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa notifica al condannato del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione della legge penale ex art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento al dettato degli artt. 163 e 164 cod. pen.; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione sui punti decisivi del tema oggetto della decisione, nonché, nella parte esistente, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato, nonché dagli atti del procedimento allegati ai fini dell'autosufficienza del ricorso".

Secondo il ricorrente, con le sentenze successive rispetto alla prima dell'elenco, la sospensione condizionale della pena era stata írritualmente concessa ab origine in violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., con la conseguenza che il suddetto beneficio avrebbe potuto essere revocato soltanto dal giudice dell'impugnazione e non da quello dell'esecuzione; tale interpretazione troverebbe conforto nell'indirizzo ermeneutico tracciato dalla Corte dì cassazione, che ha stabilito che l'eventuale illegittima applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., può costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione e non anche causa di revoca del beneficio concesso da parte del giudice dell'esecuzione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. E' fondato il primo motivo di ricorso, di carattere preliminare e assorbente rispetto a ogni altra deduzione.Dall'esame degli atti, cui questa Corte può accedere per risolvere la questione processuale prospettata nel ricorso, non risulta che il decreto di fissazione dell'udienza camerale sia stato notificato al condannato.

Ne consegue che, configurando l'omessa notifica al condannato del decreto di fissazione dell'udienza camerale una nullità assoluta e insanabile, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bari, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto della disposizione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari.

Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seetéte. le conclusioni del PG , 4k o cAv CL-c, • ,, cle sY2, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2021, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le sospensioni condizionali di pena concesse al predetto con le seguenti sentenze: sentenza del Tribunale di Bari del 9.10.2009, irrevocabile dal 29.10.2009; sentenza del Tribunale di Bari del 6.2.2008, irrevocabile dal 30.1.2014; sentenza del Tribunale di Bari del 28.2.2007, irrevocabile dal 4.7.2014; sentenza del Tribunale di Bari del 26.2.2010, irrevocabile dal 23.5.2010; sentenza del Tribunale di Bari del 10.2.2011, irrevocabile dal 27.4.2014. 2, Avverso detta pronuncia, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione della legge penale ex art 606, primo comma, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento al dettato normativo di cui agli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa notifica al condannato del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione della legge penale ex art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento al dettato degli artt. 163 e 164 cod. pen.; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione sui punti decisivi del tema oggetto della decisione, nonché, nella parte esistente, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato, nonché dagli atti del procedimento allegati ai fini dell'autosufficienza del ricorso". Secondo il ricorrente, con le sentenze successive rispetto alla prima dell'elenco, la sospensione condizionale della pena era stata írritualmente concessa ab origine in violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., con la conseguenza che il suddetto beneficio avrebbe potuto essere revocato soltanto dal giudice dell'impugnazione e non da quello dell'esecuzione; tale interpretazione troverebbe conforto nell'indirizzo ermeneutico tracciato dalla Corte dì cassazione, che ha stabilito che l'eventuale illegittima applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., può costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione e non anche causa di revoca del beneficio concesso da parte del giudice dell'esecuzione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. E' fondato il primo motivo di ricorso, di carattere preliminare e assorbente rispetto a ogni altra deduzione.Dall'esame degli atti, cui questa Corte può accedere per risolvere la questione processuale prospettata nel ricorso, non risulta che il decreto di fissazione dell'udienza camerale sia stato notificato al condannato. Ne consegue che, configurando l'omessa notifica al condannato del decreto di fissazione dell'udienza camerale una nullità assoluta e insanabile, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bari, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto della disposizione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere estensore