Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12788/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SEPP-21.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta documentale e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche di quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha rideterminato le pene accessorie ai medesimi applicate, confermando nel resto il provvedimento di primo grado.

2. Avverso la indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, che ha dedotto un unico motivo, col quale ha rilevato il vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimento alla qualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo A dell'imputazione) e alla sussistenza di riscontri probatori, salvo a differenziare le singole posizioni specificando gli aspetti relativi a ciascuna di essa. 2.1.Si lamenta innanzitutto che la Corte territoriale ha omesso di considerare le censure prospettate nell'atto di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori formali della società fallita, deducevano la loro estraneità ai fatti contestati nonché l'erronea qualificazione del fatto, da considerarsi come bancarotta documentale semplice e non fraudolenta.

La Corte di Appello ha fondato il proprio convincimento facendo riferimento a condotte attinenti all'irregolare tenuta nonché sottrazione di libri contabili riferibili esclusivamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, omettendo qualsivoglia riferimento alle posizioni degli altri imputati. 2.1.1.Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello si limita a rilevare che le stesse avrebbero accettato il ruolo formale dì amministratrici al solo scopo di fare da prestanome al Rovatti, non potendo questi ricoprire tale carica sociale.

Sul punto, la difesa osserva che non può ritenersi sufficiente, per la dichiarazione di responsabilità dell'amministratore formale, la semplice accettazione della carica, rendendosi necessaria la verifica del rapporto esistente tra questi e l'amministratore di fatto, verifica che non risulta essere stata effettuata nella specie. 2.1.2.Anche con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la difesa censura l'impugnata sentenza laddove la Corte di Appello, richiamate le considerazioni svolte per le altre amministratrici formali [OSCURATO:PERSONA] e Dallaglio, ha ritenuto che l'imputato fosse sicuramente a conoscenza delle attività del Rovatti.

Al contrario, dal fatto che l'imputato si fosse presentato insieme al Rovatti presso il curatore fallimentare deve piuttosto desumersi l'assoluta non conoscenza dei fatti da parte sua; nè potrebbe rilevare ai fini di un giudizio di responsabilità il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si sia insediato sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, posto che, in assenza di qualsiasi riscontro probatorio, non può presumersi che lo stesso si sia reso conto della situazione patrimoniale e contabile della società. 2.1.3.Con riferimento alla posizione degli amministratori formali, osserva, altresì, la difesa come non risulti accertato che il commercialista, incaricato dal Rovatti di provvedere alla regolare tenuta delle scritture contabili, abbia dato loro notizia circa l'irregolare tenuta delle stesse, non potendo gli stessi rappresentarsi, in mancanza di ragguagli al riguardo, che la tenuta delle scritture avrebbe impedito la ricostruzione dei movimenti contabili. 2.2.Quanto alla posizione del Rovatti, la Corte di Appello evidenzia condotte che, pur essendo ad egli riconducibili, non sono idonee a supportare un'affermazione di penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta contestato.

In assenza di qualsivoglia, concreto, riscontro, la Corte territoriale presume che l'imputato avesse contezza della presenza e della rilevanza delle lacune attinenti alla corretta tenuta delle scritture contabili da parte del professionista incaricato.

In tal senso, non rileva il fatto che il Rovatti avesse accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] al colloquio con il curatore fallimentare, mostrandosi in grado di rispondere alle domante su tutti i profili societari, condotta che invece pare riferibile ad un soggetto che reputi regolare la tenuta dei libri contabili e che si presta ad agevolare la ricostruzione degli eventi e dei profili che il curatore riteneva di dover chiarire.

Ciò anche a tacere del fatto che non risulta accertato che il commercialista abbia rappresentato al Rovatti la sussistenza di lacune circa la regolarità ; delle scritture contabili; e ciò senza considerare che, a ulteriore dimostrazione della buona fede dell'imputato, lo stesso si attivò incaricando il proprio figlio di sollecitare il \k\-) commercialista affinché consegnasse la documentazione fiscale e contabile al curatore.

Ad ogni modo, la Corte di appello non ha chiarito se l'analisi di detta documentazione ha reso possibile la verifica della regolarità o meno delle scritture e la ricostruzione dei movimenti contabili, ciò riverberandosi sulla qualificazione giuridica della fattispecie contestata, da qualificarsi come bancarotta semplice in caso di esito positivo della verifica. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.Le censure che attingono la posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dallaglio, che si appuntano sulla qualifica meramente formale che gli stessi avrebbero rivestito, avvicendandosi, nella carica di amministratore, il primo, alle altre due, nell'ambito della società "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita in data 11.7.2012, sono innanzitutto aspecifiche.

Esse non si confrontano con la ricostruzione emergente dalle conformi pronunce di merito.

In particolare, la sentenza di primo grado, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Dallaglio, co- amministratrici della [OSCURATO:SOCIETA] dal 20.11.2009 AL 22.12.2011, ha messo in evidenza come esse fossero anche socie della Connaleg e in quanto tali portatrici di interesse agli esiti dell'amministrazione societaria, sia pure esercitata di fatto da altro soggetto - il Rovatti che era peraltro suocero della [OSCURATO:PERSONA] - e non, quindi, mere teste di legno ovvero soggetti esterni del tutto estranei rispetto alla compagine e alla gestione societaria; esse si erano in ogni caso occupate dei rapporti con le banche, sicchè erano certamente edotte della situazione di stasi negli affari in cui versava la società già dal giugno del 2011 (essendo peraltro la Dallaglio moglie di un collaboratore della società, [OSCURATO:PERSONA] che si occupava della gestione avendo anche alcune deleghe e procure per l'operatività bancaria),Indi, hanno concluso, in buona sostanza, i giudici di primo grado, e conformemente quelli di appello, che le due amministratrici avevano sì accettato di ricoprire la carica solo formalmente - perché il Rovatti non poteva assumere in via formale il ruolo di fatto rivestito - ma non potevano comunque essere equiparate a mere prestanome all'oscuro di tutto; sicchè esse risultavano consapevoli, da un lato, che la loro carica fosse utilizzata per camuffare un'attività gestita da altri e, dall'altro, che il comportamento disinteressato e omissivo da esse posto in essere fosse idoneo a consentire al Rovatti, amministratore di fatto, di tenere le scritture contabili in maniera tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (essendosi tali rivelate quelle depositate nella procedura fallimentare risalenti anche al periodo della loro amministrazione formale).

Le censure prospettare, in definitiva, si limitano a suggerire una alternativa valutazione del compendio probatorio, adducendo elementi di fatto non valutabili in questa sede, trattandosi, peraltro, di questioni dedotte con l'atto di appello e già esaminate dal giudice del gravame.

Deve, invero, concludersi che i giudici d'appello allorquando, con motivazione priva di manifesti vizi logici, hanno rilevato come sussistessero elementi che consentissero di ritenere provato il concorso delle due imputate nella bancarotta fraudolenta documentale, hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolga attività illecita (Sez. 5, Sentenza n. 32413 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279831-01).

Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore, dovendo ricorrere l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, che ciò nondimeno può consistere anche nel dolo eventuale (cfr. Sez. 3 n. 1722 del 25/09/2019 Ud. (dep. 17/01/2020 ) Rv. 277507 - 01, in relazione a fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza con la quale è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale dell'amministratore di diritto, desumendola, oltre che dall'accettazione della carica, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che ne comprovavano la consapevolezza delle criticità gestionali della società e lo svolgimento di un ruolo attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto).

In altri termini, ancora, si è efficacemente affermato che in tema di bancarotta fraudolenta documentale generica, per la sussistenza del dolo dell'amministratore formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita, e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (così, Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280).

1.2. Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], amministratore formale dal 22.12.2011 alla data del fallimento, è solo il caso di aggiungere che i giudici di merito lo qualificano come mero prestanome (con numerosi precedenti specifici per reati fallimentari) in quanto designato sei mesi prima del fallimento, allorquando il dissesto, risalente quanto meno al 2011, era oramai conclamato e la società era inattiva; cionondimeno, essi evidenziano come egli si presentò unitamente al Rovatti al cospetto del curatore per rispondere alle domande di questi sulla vita della società, sia pure coadiuvato dal Rovatti, amministratore di fatto i' in tal modo palesando la sua conoscenza, benchè non approfondita come quella di Rovatti, della situazione contabile, economica e finanziaria della società, e la sua partecipazione consapevole alle dinamiche riguardanti la società (avendo il curatore chiesto, tra l'altro, innanzitutto notizie delle scritture contabili ricevendo solo alcuni documenti dagli amministratori, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

1.3. Quanto, infine, al Rovatti, la ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito - con la quale non instaurano un effettivo dialogo le censure qui pedissequamente riproposte - non lascia spazio a dubbio alcuno sulla sua consapevolezza, quale effettivo, indiscusso, dominus operativo nella società sin dalla sua costituzione, in ordine allo stato delle scritture contabili, interfacciandosi egli con il commercialista a cui dava le direttive da seguire anche dopo il fallimento, e sulla sua 'regia' quanto alla mancata consegna al curatore di gran parte di esse - alcune delle quali venivano consegnate solo a seguito di suo preciso input allorquando, nel 2015, a fallimento oramai chiuso, furono avviate le indagini e la Guardia di Finanza ebbe a sollecitarne l'inoltro (dopo che, in particolare, erano stati, da un lato, occultati il libro giornale, i libri inventari e, dall'altro, sottratti i beni della società). •

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEPP-21.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta documentale e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche di quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha rideterminato le pene accessorie ai medesimi applicate, confermando nel resto il provvedimento di primo grado. 2. Avverso la indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, che ha dedotto un unico motivo, col quale ha rilevato il vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimento alla qualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo A dell'imputazione) e alla sussistenza di riscontri probatori, salvo a differenziare le singole posizioni specificando gli aspetti relativi a ciascuna di essa. 2.1.Si lamenta innanzitutto che la Corte territoriale ha omesso di considerare le censure prospettate nell'atto di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori formali della società fallita, deducevano la loro estraneità ai fatti contestati nonché l'erronea qualificazione del fatto, da considerarsi come bancarotta documentale semplice e non fraudolenta. La Corte di Appello ha fondato il proprio convincimento facendo riferimento a condotte attinenti all'irregolare tenuta nonché sottrazione di libri contabili riferibili esclusivamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, omettendo qualsivoglia riferimento alle posizioni degli altri imputati. 2.1.1.Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello si limita a rilevare che le stesse avrebbero accettato il ruolo formale dì amministratrici al solo scopo di fare da prestanome al Rovatti, non potendo questi ricoprire tale carica sociale. Sul punto, la difesa osserva che non può ritenersi sufficiente, per la dichiarazione di responsabilità dell'amministratore formale, la semplice accettazione della carica, rendendosi necessaria la verifica del rapporto esistente tra questi e l'amministratore di fatto, verifica che non risulta essere stata effettuata nella specie. 2.1.2.Anche con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la difesa censura l'impugnata sentenza laddove la Corte di Appello, richiamate le considerazioni svolte per le altre amministratrici formali [OSCURATO:PERSONA] e Dallaglio, ha ritenuto che l'imputato fosse sicuramente a conoscenza delle attività del Rovatti. Al contrario, dal fatto che l'imputato si fosse presentato insieme al Rovatti presso il curatore fallimentare deve piuttosto desumersi l'assoluta non conoscenza dei fatti da parte sua; nè potrebbe rilevare ai fini di un giudizio di responsabilità il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si sia insediato sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, posto che, in assenza di qualsiasi riscontro probatorio, non può presumersi che lo stesso si sia reso conto della situazione patrimoniale e contabile della società. 2.1.3.Con riferimento alla posizione degli amministratori formali, osserva, altresì, la difesa come non risulti accertato che il commercialista, incaricato dal Rovatti di provvedere alla regolare tenuta delle scritture contabili, abbia dato loro notizia circa l'irregolare tenuta delle stesse, non potendo gli stessi rappresentarsi, in mancanza di ragguagli al riguardo, che la tenuta delle scritture avrebbe impedito la ricostruzione dei movimenti contabili. 2.2.Quanto alla posizione del Rovatti, la Corte di Appello evidenzia condotte che, pur essendo ad egli riconducibili, non sono idonee a supportare un'affermazione di penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta contestato. In assenza di qualsivoglia, concreto, riscontro, la Corte territoriale presume che l'imputato avesse contezza della presenza e della rilevanza delle lacune attinenti alla corretta tenuta delle scritture contabili da parte del professionista incaricato. In tal senso, non rileva il fatto che il Rovatti avesse accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] al colloquio con il curatore fallimentare, mostrandosi in grado di rispondere alle domante su tutti i profili societari, condotta che invece pare riferibile ad un soggetto che reputi regolare la tenuta dei libri contabili e che si presta ad agevolare la ricostruzione degli eventi e dei profili che il curatore riteneva di dover chiarire. Ciò anche a tacere del fatto che non risulta accertato che il commercialista abbia rappresentato al Rovatti la sussistenza di lacune circa la regolarità ; delle scritture contabili; e ciò senza considerare che, a ulteriore dimostrazione della buona fede dell'imputato, lo stesso si attivò incaricando il proprio figlio di sollecitare il \k\-) commercialista affinché consegnasse la documentazione fiscale e contabile al curatore. Ad ogni modo, la Corte di appello non ha chiarito se l'analisi di detta documentazione ha reso possibile la verifica della regolarità o meno delle scritture e la ricostruzione dei movimenti contabili, ciò riverberandosi sulla qualificazione giuridica della fattispecie contestata, da qualificarsi come bancarotta semplice in caso di esito positivo della verifica. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.Le censure che attingono la posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dallaglio, che si appuntano sulla qualifica meramente formale che gli stessi avrebbero rivestito, avvicendandosi, nella carica di amministratore, il primo, alle altre due, nell'ambito della società "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita in data 11.7.2012, sono innanzitutto aspecifiche. Esse non si confrontano con la ricostruzione emergente dalle conformi pronunce di merito. In particolare, la sentenza di primo grado, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Dallaglio, co- amministratrici della [OSCURATO:SOCIETA] dal 20.11.2009 AL 22.12.2011, ha messo in evidenza come esse fossero anche socie della Connaleg e in quanto tali portatrici di interesse agli esiti dell'amministrazione societaria, sia pure esercitata di fatto da altro soggetto - il Rovatti che era peraltro suocero della [OSCURATO:PERSONA] - e non, quindi, mere teste di legno ovvero soggetti esterni del tutto estranei rispetto alla compagine e alla gestione societaria; esse si erano in ogni caso occupate dei rapporti con le banche, sicchè erano certamente edotte della situazione di stasi negli affari in cui versava la società già dal giugno del 2011 (essendo peraltro la Dallaglio moglie di un collaboratore della società, [OSCURATO:PERSONA] che si occupava della gestione avendo anche alcune deleghe e procure per l'operatività bancaria),Indi, hanno concluso, in buona sostanza, i giudici di primo grado, e conformemente quelli di appello, che le due amministratrici avevano sì accettato di ricoprire la carica solo formalmente - perché il Rovatti non poteva assumere in via formale il ruolo di fatto rivestito - ma non potevano comunque essere equiparate a mere prestanome all'oscuro di tutto; sicchè esse risultavano consapevoli, da un lato, che la loro carica fosse utilizzata per camuffare un'attività gestita da altri e, dall'altro, che il comportamento disinteressato e omissivo da esse posto in essere fosse idoneo a consentire al Rovatti, amministratore di fatto, di tenere le scritture contabili in maniera tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (essendosi tali rivelate quelle depositate nella procedura fallimentare risalenti anche al periodo della loro amministrazione formale). Le censure prospettare, in definitiva, si limitano a suggerire una alternativa valutazione del compendio probatorio, adducendo elementi di fatto non valutabili in questa sede, trattandosi, peraltro, di questioni dedotte con l'atto di appello e già esaminate dal giudice del gravame. Deve, invero, concludersi che i giudici d'appello allorquando, con motivazione priva di manifesti vizi logici, hanno rilevato come sussistessero elementi che consentissero di ritenere provato il concorso delle due imputate nella bancarotta fraudolenta documentale, hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolga attività illecita (Sez. 5, Sentenza n. 32413 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279831-01). Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore, dovendo ricorrere l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, che ciò nondimeno può consistere anche nel dolo eventuale (cfr. Sez. 3 n. 1722 del 25/09/2019 Ud. (dep. 17/01/2020 ) Rv. 277507 - 01, in relazione a fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza con la quale è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale dell'amministratore di diritto, desumendola, oltre che dall'accettazione della carica, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che ne comprovavano la consapevolezza delle criticità gestionali della società e lo svolgimento di un ruolo attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto). In altri termini, ancora, si è efficacemente affermato che in tema di bancarotta fraudolenta documentale generica, per la sussistenza del dolo dell'amministratore formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita, e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (così, Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280). 1.2. Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], amministratore formale dal 22.12.2011 alla data del fallimento, è solo il caso di aggiungere che i giudici di merito lo qualificano come mero prestanome (con numerosi precedenti specifici per reati fallimentari) in quanto designato sei mesi prima del fallimento, allorquando il dissesto, risalente quanto meno al 2011, era oramai conclamato e la società era inattiva; cionondimeno, essi evidenziano come egli si presentò unitamente al Rovatti al cospetto del curatore per rispondere alle domande di questi sulla vita della società, sia pure coadiuvato dal Rovatti, amministratore di fatto i' in tal modo palesando la sua conoscenza, benchè non approfondita come quella di Rovatti, della situazione contabile, economica e finanziaria della società, e la sua partecipazione consapevole alle dinamiche riguardanti la società (avendo il curatore chiesto, tra l'altro, innanzitutto notizie delle scritture contabili ricevendo solo alcuni documenti dagli amministratori, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 1.3. Quanto, infine, al Rovatti, la ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito - con la quale non instaurano un effettivo dialogo le censure qui pedissequamente riproposte - non lascia spazio a dubbio alcuno sulla sua consapevolezza, quale effettivo, indiscusso, dominus operativo nella società sin dalla sua costituzione, in ordine allo stato delle scritture contabili, interfacciandosi egli con il commercialista a cui dava le direttive da seguire anche dopo il fallimento, e sulla sua 'regia' quanto alla mancata consegna al curatore di gran parte di esse - alcune delle quali venivano consegnate solo a seguito di suo preciso input allorquando, nel 2015, a fallimento oramai chiuso, furono avviate le indagini e la Guardia di Finanza ebbe a sollecitarne l'inoltro (dopo che, in particolare, erano stati, da un lato, occultati il libro giornale, i libri inventari e, dall'altro, sottratti i beni della società). • 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12788/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris