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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 29983/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 5-7 aprile 2022 ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catania il 28 febbraio 2022 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per partecipazione ad associazione volta al narcotraffico (capo n. 1: art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e per cessione di stupefacente (capo n. 2: art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo, e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, requisiti che, ad avviso del ricorrente, non sussisterebbero.

Si richiamano più precedenti di legittimità stimati pertinenti e si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] è detenuto ininterrottamente dal 22 ottobre 2019 in custodia cautelare per fatti in relazione ai quali è stato condannato in primo grado a dodici anni di reclusione e che all'interno dell'istituto di reclusione in cui si trova ristretto ha intrapreso un serio percorso di riabilitazione svolgendo costantemente attività lavorativa.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 10 giugno 2002 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. In primo luogo, l'impugnazione non si confronta con la presunzione, sia pure non assoluta, di sussistenza di pericolosità dell'indagato e di correlativa adeguatezza della custodia in carcere, essendo contestata all'indagato la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Al riguardo, il Tribunale per il riesame ha posto in luce, con motivazione sufficiente e non illogica (alla p. 2), la gravità dei fatti ed il curriculum criminale del ricorrente.Il riferimento alla concomitanza di altro titolo detentivo non può condurre alle conseguenze auspicate dal ricorrente, in quanto i precedenti dallo stesso richiamati sono superati dall'interpretazione - condivisibilmente - offerta da Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282416, secondo cui «Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze caute/ari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà» (conformemente ad altre pronunzie, tra le quali, Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498, e Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535).

3. Il ricorso, in definitiva, deve essere dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dele ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 5-7 aprile 2022 ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catania il 28 febbraio 2022 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per partecipazione ad associazione volta al narcotraffico (capo n. 1: art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e per cessione di stupefacente (capo n. 2: art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo, e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, requisiti che, ad avviso del ricorrente, non sussisterebbero. Si richiamano più precedenti di legittimità stimati pertinenti e si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] è detenuto ininterrottamente dal 22 ottobre 2019 in custodia cautelare per fatti in relazione ai quali è stato condannato in primo grado a dodici anni di reclusione e che all'interno dell'istituto di reclusione in cui si trova ristretto ha intrapreso un serio percorso di riabilitazione svolgendo costantemente attività lavorativa. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 10 giugno 2002 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. In primo luogo, l'impugnazione non si confronta con la presunzione, sia pure non assoluta, di sussistenza di pericolosità dell'indagato e di correlativa adeguatezza della custodia in carcere, essendo contestata all'indagato la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Al riguardo, il Tribunale per il riesame ha posto in luce, con motivazione sufficiente e non illogica (alla p. 2), la gravità dei fatti ed il curriculum criminale del ricorrente.Il riferimento alla concomitanza di altro titolo detentivo non può condurre alle conseguenze auspicate dal ricorrente, in quanto i precedenti dallo stesso richiamati sono superati dall'interpretazione - condivisibilmente - offerta da Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282416, secondo cui «Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze caute/ari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà» (conformemente ad altre pronunzie, tra le quali, Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498, e Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535). 3. Il ricorso, in definitiva, deve essere dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dele ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co
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