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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02737/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19598/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'UFFIZIed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] N. 45 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - SEZ.DIST.BRESCIA n.534/2016 depositata i l 25 gennaio 2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. N.T. [OSCURATO:PERSONA] –che esercita l’attività di progettazione e costruzione di autovetture sportive monoposto, preparazione di autovetture di marche automobilistiche, partecipazione a campionati automobilistici nazionali ed internazionali e prestazione di assistenza e consulenza tecnico- amministrativa a organizzatori e partecipanti – era attinta da avviso di accertamento T9M030301178/2013 notificato il 29.11.2013, con il quale l’Ufficio di Cremona dell’Agenzia delle entrate, su PVC dell’Ufficio delle Dogane di Brescia ad esito di verifica per gli anni 2007, 2008 e 2009, rettificava ai sensi art. 54 DPR n. 633 del 1972 la dichiarazione IVA della medesima, relativamente all'anno d'imposta 2008, sottoponendo a tassazione prestazioni intracomunitarie non assoggettate ad IVA, determinando un maggior imponibile e liquidando una maggiore imposta, oltre interessi e sanzioni.

Il maggior imponibile riguardava prestazioni rese a due società inglesi – KSO [OSCURATO:PERSONA]., promotrice del campionato mondiale FIA-WTCC, e MSC [OSCURATO:PERSONA]., organizzatrice e promotrice del campionato IFMWS) – per le gare svolte in Italia presso gli autodromi nazionali di Monza e di Imola.

Tali società avevano ricevuto in esclusiva dalla FIA-Federazione internazionale dell'automobile i diritti per la promozione commerciale del FIA-WTCC (nel caso della KSO) e per l’organizzazione e promozione del campionato/serie di supporto IFMWS (nel caso della MSC).

La FIA è infatti proprietaria ed organizzatrice dei campionati mondiali/internazionali FIA e ne autorizza la promozione commerciale.

1.1. Leggesi in ricorso che la partecipazione ai campionati è condizionata alla cessione dei diritti commerciali in favore del proprietario del campionato o dell'organizzatore o del promotore commerciale.

Nel caso del rapporto con MSC, trattandosi di attività di consulenza da parte della NT, la cessione dei diritti commerciali non avrebbe senso e tuttavia è prevista contrattualmente la limitazione de li 'uso del trademark per i soli scopi e per la sola durata del campionato.

In tale quadro: l -KSO ha stipulato con NT nel 2008 un contratto in forza del quale: a. la NT partecipa al campionato FIA-WTCC nel seguente modo: a) facendo competere in tutte le manifestazioni di calendario una propria squadra corse (scuderia) e una o più proprie autovetture HONDA appositamente "preparate"; b) partecipando a tutte le gare previste nel calendario ufficiale autorizzato dalla FIA; c) cedendo in esclusiva mondiale alla KSO i diritti di sfruttamento commerciale della partecipazione al campionato […], quindi con rinuncia totale di NT allo sfruttamento in proprio. b.

A fronte della detta prestazione, KSO corrisponde a NT una somma ‘una tantum’ di Euro 750.000, con esclusione dell'IVA […]. -MSC ha stipulato con NT nel 2008 un contratto in forza del quale: a.

NT fornisce assistenza e consulenza per l'organizzazione e coordinamento tecnico-amministrativo-logistico-meccanico del campionato IFM e IFMWS e per tutti i collegamenti con la FIA nonché il rispetto delle norme regolamentari della Federazione; b.

A fronte dell'attività di assistenza e consulenza, MSC corrisponde a NT una somma di Euro 1.040.000, con esclusione dell'IVA.

1.2. Ulteriormente leggesi che le due società inglesi non hanno posto in essere alcuna operazione attiva nei confronti degli Autodromi italiani ma, al contrario, hanno assunto a noleggio le piste e le strutture dei circuiti per svolgere le gare, eseguendo presso i predetti Autodromi soltanto operazioni passive.

Pertanto le società inglesi non hanno ricevuto dal consumatore finale italiano alcun corrispettivo, in quanto la gestione dell'accesso alle manifestazioni era di competenza degli autodromi.

2. La contribuente impugnava l’avviso nanti la CTP di Cremona, che, con sentenza n. 58/2/2015 depositata il 18 marzo 2015, rigettava il ricorso.

3. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: Preliminarmente, occorre sottolineare che la ricorrente oggetto di controllo fiscale ha esibito documentazione irregolare sotto il profilo del corretto comportamento contabile in quanto non vi è corrispondenza tra il titolo di non imponibilità indicato sulle fatture emesse nei confronti della MSC Organization ed il registro IVA relativo.

Tale comportamento è contrario alle norme dello Statuto del Contribuente […].

Quanto alla fattispecie, non è in discussione che la ricorrente ha effettuato servizi sportivi in Italia a beneficio di due società britanniche e che l'art. 7 del DPR 633/72 e gli articoli 40-42- 46 del D.L. 331/93 dopo le modifiche del collegato alla legge finanziaria del 2000 art. 46 hanno statuito, al n. 3, che per le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, il criterio per stabilire la loro imponibilità IVA è fondato sul domicilio in Italia del prestatore e che si applica l'IVA italiana se il prestatore ha sede in Italia.

Nella fattispecie il prestatore del servizio sportivo è la ricorrente che ha sede in Italia ed il servizio sportivo andava assoggettato ad IVA con l'aliquota ordinaria.

Le deduzioni di parte tendenti a dimostrare che l'unicità del contratto per tutte le manifestazioni mondiali non consentiva la frazionabilità del compenso per la natura complessa ed altresì inscindibile della prestazione di servizi alle due società inglesi; che l'imposta non sarebbe dovuta perché non è stato riscosso alcun compenso dal consumatore finale italiano; che la forfetizzazione onnicomprensiva del corrispettivo erogato dall'organizzatore ai team partecipanti rende impossibile determinare l'autonoma valutazione economica di ogni singolo evento in calendario, non appare decisivo per ritenere indeterminato il valore della prestazione alla luce del semplice metodo di calcolo adottato dall'ufficio che ha diviso il compenso forfettario tra le competizioni, previste dal contratto[,] ed ha moltiplicato il quoziente ottenuto per le manifestazioni sportive i cui eventi si sono svolti in Italia, ricavandone l'imponibile e l'IVA corrispondente.

Quanto alle considerazioni della ricorrente in merito al contrasto con la giurisprudenza comunitaria, le stesse sono riferite esclusivamente all'assoggettamento eventuale ad IVA da parte delle due società britanniche le quali, però, non sono oggetto del presente contenzioso […].

Quanto alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per le presunte obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma, questo Collegio ritiene che tale richiesta sia dettata dalla confusione di identità in cui è incorsa la ricorrente nel proporsi come committente e non come prestatore di servizi sportivi, perché "a contrario" non vi è nessun dubbio che ogni singola competizione è considerabile una prestazione autonoma […].

4. Propone la contribuente ricorso per cassazione con un motivo.

L’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. b), DPR n. 633 del 1972, nel testo “pro-tempore” vigente, “per contrasto e disapplicazione dell'art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino, della VI Direttiva CE”.

1.1. La contribuente anzitutto contesta la “censura preliminare del [suo] comportamento […], contrario ai principi della trasparenza, della collaborazione e della buona fede”, poiché si tratta “soltanto di errore nell'aggiornamento dei registri IVA”, priva di influenza sugli esiti della verifica.

La CTR accede alla versione dell’Agenzia, che aveva rilevato che “sulle fatture emesse dalla N.T. nei confronti della KSO era indicata la dicitura[:] ‘Non imponibile art. 40 C. 9 D.L. 331/93’.

Su tutte le fatture emesse nei confronti di MSC Organization era indicato quale titolo di non imponibilità l'art. 41 c. 1 lett. a) del D.L. 33J/93, successivamente corretto in art. 40 c. 9 D.L. 331/93”; in realtà, la NT ha corretto le fatture perché l'art. 41, D.L. 331/93 riguarda le cessioni intracomunitarie di beni, mentre l'art. 40, comma 9, dello stesso D.L. richiama le prestazioni intracomunitarie di servizi”.

Nel merito, la contribuente, in breve, osserva: - “Va affermata la natura complessa e altresì inscindibile delle operazioni intercorse tra le società inglesi KSO e MSC e la società italiana NT”; - “La rinuncia allo sfruttamento dei diritti commerciali in favore della società inglese KSO è una prestazione di servizio ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 2) del DPR n. 633/72 (nel testo pro-tempore vigente) perché attua una cessione di diritti similari al diritto di autore, imponibile nello Stato del committente soggetto passivo (criterio della committenza) secondo il disposto dell'art. 7, comma 4, lettera d) ed e) del DPR n. 633/72 pro- tempore vigente.

Ovviamente, qui, la cessione dei diritti commerciali è una condizione ‘sine qua non’ ….

Anche la prestazione di consulenza tecnica, resa da NT alla MSC, è, ‘in limine’, imponibile secondo il criterio della committenza, così come previsto dall'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino della VI Direttiva, peraltro trasfuso nel comma 4, lettera e) del DPR 633/1972 pro-tempore vigente, essendo la MSC soggetto passivo inglese”. -Vige “il principio cardine della territorialità delle operazioni complesse disciplinate dall'art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino della VI Direttiva” ed il legislatore unionale “individua la territorialità nel paese in cui l'organizzatore della manifestazione riscuote l'IVA diretta a gravare sul consumatore finale”. -“[OSCURATO:PERSONA] ‘a quo’ individua il destinatario delle prestazioni di N.T. non nel consumatore finale italiano bensì nelle due società inglesi”, tuttavia “il costo sostenuto dalle società inglesi per la realizzazione dei campionati, costituito anche dalle somme corrisposte per assicurarsi la partecipazione alle gare e la consulenza di N.T., non è stato addebitato ai circuiti di Monza ed Imola e non fa parte del prezzo pagato dal consumatore finale italiano”. - “È contrario ai principi dell'imposta sul valore aggiunto il modo forfettario di determinazione della base imponibile IVA attribuita a N.T. in relazione alle gare svoltesi presso i circuiti italiani[, anche] perché l'imposta sul valore aggiunto, essendo imposta trasparente per definizione, deve essere ancorata al corrispettivo soggettivo e non invece a quello stimato”. - “La società ha presentato alla Commissione Europea l'allegata denuncia per presunta violazione del diritto dell'Unione e chiede alla Suprema Corte di cassazione di valutare la procedibilità di rinvio pregiudiziale ex art. 234, comma 3 del Trattato, ritenendo subordinatamente la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, come sopra rappresentata e difesa, che la decisione comunitaria sia in grado di influire sull'esito della lite”.

2. Il motivo è infondato.

3. Preliminarmente, la censura iniziale in ordine all’affermazione della CTR circa l’avere la contribuente esibito documentazione irregolare si rivela decentrata, poiché la CTR non ha affatto fondato la decisione su tale affermazione.

4. Ciò consente di procedere oltre nella disamina del motivo.

5. In punto di fatto, la CTR pone la qualifica dei servizi prestati dalla contribuente alle due società inglesi alla stregua di servizi sportivi, giacché, espressamente, scrive: “Nella fattispecie il prestatore del servizio sportivo è la ricorrente che ha sede in Italia ed il servizio sportivo andava assoggettato ad IVA”.

6. Riguardo, specificamente, a tale tipologia di servizi, viene in rilievo l’art. 7 DPR n. 600 del 1973 nel testo vigente in relazione agli anni d’imposta che ne occupano (2007, 2008 e 2009).

6.1. L’art. 7 DPR n. 600 del 1973 menzionava i servizi e le prestazioni sportive in due luoghi, alle lett. b) e d) del comma 4.

Per comprendere la portata del comma 4, occorre risalire al comma 3, giacché il comma 4 individua espressamente una deroga rispetto al comma A termini del comma 3, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

A termini del comma 4, lett. b), in deroga, tra l’altro, al comma 3, b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso; […]; d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al n. 2) del secondo comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea; f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunità, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa.

7. Questa S.C. (cfr. Cass. 31955 del 2021, in motiv., “passim”) – con riferimento a testi normativi identici, in relazione a fattispecie parzialmente sovrapponibile a quella che quivi ne occupa (in quanto relativa a società colpita da avviso di accertamento, per l’a.i. 2004, mediante il quale le era stata contestata, tra l’altro, “la mancata applicazione dell'IVA per prestazioni di servizi sportivi rese nei confronti di clienti comunitari ed esteri”) –ha già avuto modo di chiarire che: - giusta il comma 3, quanto ai servizi, “il criterio direttivo […] era determinato dalla circostanza che il prestatore fosse (territorialità) o meno (non territorialità) stabilito in Italia”; -tuttavia, “a fronte di tale previsione generale (relativa a tutti i servizi ‘generici’), il quarto comma prevedeva eccezioni e deroghe in relazione a specifiche tipologie di servizi”, tra cui i cd.

“servizi sportivi”, che, in tale precedente come in questa sede, rileva(va)no; -in particolare, nell’ambito della deroga, --“la lett. b) […] individuava una pluralità di specifiche ipotesi - tra cui rientravano «le prestazioni di servizi ... sportivi» - per le quali la regola ai fini della imponibilità IVA era collegata al luogo della prestazione, irrilevante il domicilio del prestatore o del committente: ai fini dell'assoggettamento ad Iva era solo necessario (e sufficiente) che il servizio fosse stato reso nel territorio nazionale”; --anche, “la lett. f) […], con riguardo alle prestazioni di servizi indicate nella lett. d) - che non contempla le ipotesi di ‘servizi sportivi’ ma solo la diversa fattispecie delle «cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti» - richiamava la regola del luogo di ‘utilizzazione’ delle prestazioni, nozione che, peraltro, era definita (anche) in relazione al domicilio del prestatore (nel senso che i servizi si ritengono effettuati in Italia se il prestatore è ivi domiciliato ovvero è domiciliato in altro Stato membro e se sono utilizzate in Italia o nella UE)”; - indi, “il testo normativo evidenzia […] che le ‘prestazioni di servizi sportivi’ sono oggetto di specifica disciplina (la stessa, peraltro, di cui all'attuale art. 7-quinquies d.P.R. n. 633 del 1972), per la quale vale la regola del luogo in cui le stesse sono state eseguite[,] mentre è irrilevante il domicilio del prestatore” [dissimilmente dalla lett. f), che “riguarda altre condotte ed ipotesi poiché richiama la lett. d), il cui contenuto è autonomo e distinto da quello della lett. b), individuando una diversa tipologia di fattispecie”].

8. La condivisibile interpretazione della lett. b) del comma 4 dell’art. 7 DPR n. 633 del 1972 offerta da Cass. n. 31955 del 2021 –secondo cui, per le prestazioni di servizi sportivi, “vale la regola del luogo in cui le stesse sono state eseguite[,] mentre è irrilevante il domicilio” (ed il domicilio è irrilevante perché non si applica la regola generale ex comma 3) –consente di superare il contrario avviso espresso da un lontano precedente, secondo cui, invece, ferma la regola generale ex comma 3, il luogo della prestazione, di cui alla lett. b) del comma 4, verrebbe in rilievo solo, residualmente, per attrarre all’imponibilità le prestazioni rese in Italia da soggetto non domiciliato, con conseguente imponibilità, secondo la regola generale, di prestazioni rese all’estero da soggetto domiciliato.

Il riferimento cade su Cass. n. 5641 del 2015, la quale, in motivazione, premesso che la regola generale è quella dell’art. 7, comma 3, DPR n. 633 del 1972, secondo cui “l’IVA è dovuta […] esclusivamente dal prestatore del servizio, che ne costituisce l'unico soggetto passivo e che è tenuto a versarla all'Erario”, legge in maniera restrittiva la deroga della lett. b) del comma 4, nel senso che, la lett. b) del comma 4 non si sostituisce alla regola generale, ma vi deroga (solo) in parte laddove stabilisce che “le prestazioni di servizi artistici si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono eseguite nel territorio stesso, anche se il prestatore risiede all'estero”, talché dovrebbe conseguirne “che l'applicabilità del criterio prioritario fondato sul principio di territorialità, quando il prestatore del servizio artistico è domiciliato o residente in Italia, esclude in radice che possa applicarsi a tale fattispecie il criterio residuale del cd. ‘reverse charge’, previsto dal combinato disposto delle norme succitate”.

9. Ora, in favore della lettura offerta da Cass. n. 31955 del 2021, milita il tenore letterale esibito dall’art. 9 della cd.

Sesta Direttiva [Direttiva (CEE) del Consiglio del 17/05/1977 n. 388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari], cui l’art. 7, commi 3 e 4, DPR n. 633 del 1972 dava attuazione.

A termini del comma 1 dell’art. 9 della Sesta Direttiva, come a termini del comma 3 dell’art. 7 DPR n. 633 del 1972, si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

A termini del primo trattino del comma 2 del medesimo art. 9, tuttavia, […] c) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto: - attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, prestazioni di servizi accessorie a tali attività […], è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite.

9.1. In buona sostanza, il primo trattino del comma 2 introduce(va) un criterio di carattere generale, fondato sul luogo della prestazione, per i servizi ivi elencati, tra cui quelli sportivi.

9.2. Quanto alla prestazione di questi ultimi, nel medesimo senso, dopo la Sesta Direttiva, la formulazione generale del primo trattino del comma 2 dell’art. 9 della medesima, volta ad introdurre il criterio del luogo di esecuzione delle prestazioni, risulta confermata, dapprima, dall’art. 52, lett. a), dappoi (sino al 1° gennaio 2011) dall’art. 53 della Direttiva IVA (su cui cfr.

“infra”, par. 9.3).

Ne offre conferma CGUE, 8 maggio 2019, n. 388, che, ai punti 27 e 28, scrive: Il paragrafo 1 dell'articolo 9 della sesta direttiva e il paragrafo 2, lettera c), primo trattino, di detto articolo 9 corrispondono, rispettivamente, all'articolo 43 e all'articolo 52, lettera a), della direttiva IVA.

Dato che la formulazione di tali disposizioni è, in sostanza, identica a quella delle corrispondenti disposizioni della sesta direttiva, esse devono essere interpretate allo stesso modo; la medesima, peraltro, al punto 24, soggiunge che, come emerge da giurisprudenza costante, non esiste alcuna preminenza del paragrafo 1 dell'articolo 9 della sesta direttiva sul paragrafo 2 di tale articolo.

Occorre chiedersi, caso per caso, se la relativa fattispecie corrisponda ad una di quelle menzionate all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva medesima.

In caso contrario, la fattispecie ricade nell'articolo 9, paragrafo 1, della stessa.

9.3. Né a diverse conclusioni induce, anche solo retrospettivamente, la disamina della cd. [OSCURATO:PERSONA] [Direttiva (CE) del Consiglio del 12/02/2008 n. 8], la quale ha apportato modifiche alla Direttiva IVA con nuove regole, in vigore tuttavia dal 1° gennaio 2010, senza dunque interessare l’arco temporale dei fatti di causa.

Ed invero, in punto di territorialità delle prestazioni di servizi, la [OSCURATO:PERSONA] ha bensì previsto la distinzione tra prestazioni cd.

“business to business” (B2B), cui si applica il criterio della committenza (residenza del committente soggetto passivo, tenuto ad autofatturare l’acquisto), e cd.

“business to consumer” (B2C), cui (non rilevando il committente in quanto non soggetto passivo) si applica il criterio del luogo di domicilio del prestatore.

Nondimeno essa conferma talune deroghe già preesistenti rispetto alla preesistente regola generale del criterio del luogo di domicilio del prestatore, deroghe che comportano l’applicazione degli stessi criteri di tassazione per le prestazioni rese sia a soggetti passivi che a consumatori, concernenti, tra l’altro, prestazioni di servizi sportivi (art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all’art. 53 della Direttiva IVA).

10. A fronte di quanto precede, rammentato che, nel caso di specie, oggetto dell’avviso sono i compensi (“rectius”, la quota parte dei compensi) ricevuti (ricevuta) dalla contribuente per le prestazioni di servizi sportivi erogati alle società inglesi in Italia in occasione delle manifestazioni sportive svoltesi presso gli autodromi di Monza ed Imola, destituita di fondamento è la pretesa della medesima di sottrarre siffatte prestazioni all’imposizione italiana: trattasi, infatti, di prestazioni di servizi sportivi (così qualificati dalla CTR, come detto, con incontestato accertamento in fatto) imponibili in Italia alla luce del criterio, loro specificamente applicabile, del luogo della prestazione ex art. 7, comma 4, lett. b), DPR n. 633 del 1972.

11. Ne consegue che la contribuente avrebbe dovuto assolvere l’imposta in regime di autofatturazione (cfr., “a contrario”, la citata Cass. n. 5641 del 2015); tuttavia, come visto in apertura, la medesima adduce di aver emesso fattura con esposizione del titolo di non imponibilità di cui all’art. 40, comma 9, d.l. n. 331 del 1993 [avendo corretto in tal senso – sia pure, come rilevato dalla sentenza impugnata, in difetto di corrispondente annotazione nei registri – l’indicazione in alcune fatture dell’art. 41, comma 1, lett. a), del medesimo testo].

11.1. L’art. 40, comma 9, cit., nel testo vigente “ratione temporis”, recitava: Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.

Le disposizioni richiamate (commi 4-bis, 5, 6 e 8) si riferivano a servizi eterogenei rispetto a quelli sportivi: servizi – “lato sensu” definiti nella prassi “complessi” – relativi a beni mobili e di trasporto, in un’accezione ulteriormente allargata comprensiva dei servizi accessori e di intermediazione.

11.2. Né, nonostante le contrarie argomentazioni della contribuente nel motivo, sussistono valide ragioni di assimilazione della prestazione di servizi sportivi alla prestazione di servizi complessi, onde ricavare, giusta le elaborazioni della giurisprudenza unionale riguardo ai servizi complessi, il criterio dell’imponibilità secondo la committenza.

Invero, ai servizi sportivi è applicabile la specifica disciplina per questi previsti: ciò che, tra l’altro, sottrae rilievo allo spacchettamento delle prestazioni accennato, non senza contraddittorietà, nel motivo, al fine di evidenziare la cessione dei diritti di sfruttamento “lato sensu” dell’immagine e così sostenere, al traino di essa, il criterio dell’imponibilità secondo la committenza; ed in forza di tale specifica disciplina la differenza tra servizi sportivi e servizi complessi è tracciata direttamente dal legislatore, dapprima unionale indi interno.

Né, oltretutto, la contribuente offre contezza, mediante idonei richiami ai non minimamente accennati testi contrattuali, sia delle singole obbligazioni assunte nei confronti di ciascuna delle società inglesi (su cui permane incertezza, tanto da essere essa medesima costretta a riconoscere che, in riferimento al rapporto con MSC, la cessione dei diritti d’immagine, pur in tesi prevista, era eccentrica); sia, soprattutto, della loro concatenazione pretesamente inscindibile, in specie dal punto di vista funzionale e tecnico-operativo.

Né, ancora, rispetto alla conclusione dinanzi attinta, sorgono dubbi in ordine ad un possibile contrasto della disciplina interna rispetto a quello unionale: dubbi tali, come sollecitato in conclusione del motivo, da determinare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Per un verso, la sollecitazione di un siffatto rinvio, non argomentata, è del tutto generica ed in definitiva autoreferenziale: a misura che la si ritenesse fondata sull’assimilazione, nella parte precedente dell’illustrazione del motivo, dei servizi sportivi ai servizi complessi, valgono le considerazioni appena svolte; ad ogni modo, la superiore ricostruzione della disciplina dei servizi sportivi è espressamente effettuata in chiave di adeguamento interpretativo – sul piano logico e sistematico – della lettera delle disposizioni interne al contenuto delle previsioni delle norme unionali rilevanti in materia: ragion per cui, in costanza di una convergenza dei due piani interno ed unionale, è fugato ogni dubbio di disallineamento dell’uno all’altro.

11.3. Da ultimo, la censura finale, volta ad aggredire il metodo utilizzato per la determinazione dell’imponibile, è inammissibile.

A fronte di un accertamento correttamente incentrato, giusta le ragioni dinanzi illustrate, solo sugli eventi italiani di Monza ed Imola, e correlativamente ragguagliato, nella determinazione del valore delle prestazioni ai fini del calcolo dell’imponibile, solo a tali eventi, la censura pecca di decisività, in quanto non allega il metodo alternativo lecito che avrebbe dovuto essere applicato per la liquidazione dell’imposta, né comunque dimostra il minor ammontare dell’imposta effettivamente dovuta inferiore rispetto a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19598/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'UFFIZIed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] N. 45 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - SEZ.DIST.BRESCIA n.534/2016 depositata i l 25 gennaio 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. N.T. [OSCURATO:PERSONA] –che esercita l’attività di progettazione e costruzione di autovetture sportive monoposto, preparazione di autovetture di marche automobilistiche, partecipazione a campionati automobilistici nazionali ed internazionali e prestazione di assistenza e consulenza tecnico- amministrativa a organizzatori e partecipanti – era attinta da avviso di accertamento T9M030301178/2013 notificato il 29.11.2013, con il quale l’Ufficio di Cremona dell’Agenzia delle entrate, su PVC dell’Ufficio delle Dogane di Brescia ad esito di verifica per gli anni 2007, 2008 e 2009, rettificava ai sensi art. 54 DPR n. 633 del 1972 la dichiarazione IVA della medesima, relativamente all'anno d'imposta 2008, sottoponendo a tassazione prestazioni intracomunitarie non assoggettate ad IVA, determinando un maggior imponibile e liquidando una maggiore imposta, oltre interessi e sanzioni. Il maggior imponibile riguardava prestazioni rese a due società inglesi – KSO [OSCURATO:PERSONA]., promotrice del campionato mondiale FIA-WTCC, e MSC [OSCURATO:PERSONA]., organizzatrice e promotrice del campionato IFMWS) – per le gare svolte in Italia presso gli autodromi nazionali di Monza e di Imola. Tali società avevano ricevuto in esclusiva dalla FIA-Federazione internazionale dell'automobile i diritti per la promozione commerciale del FIA-WTCC (nel caso della KSO) e per l’organizzazione e promozione del campionato/serie di supporto IFMWS (nel caso della MSC). La FIA è infatti proprietaria ed organizzatrice dei campionati mondiali/internazionali FIA e ne autorizza la promozione commerciale. 1.1. Leggesi in ricorso che la partecipazione ai campionati è condizionata alla cessione dei diritti commerciali in favore del proprietario del campionato o dell'organizzatore o del promotore commerciale. Nel caso del rapporto con MSC, trattandosi di attività di consulenza da parte della NT, la cessione dei diritti commerciali non avrebbe senso e tuttavia è prevista contrattualmente la limitazione de li 'uso del trademark per i soli scopi e per la sola durata del campionato. In tale quadro: l -KSO ha stipulato con NT nel 2008 un contratto in forza del quale: a. la NT partecipa al campionato FIA-WTCC nel seguente modo: a) facendo competere in tutte le manifestazioni di calendario una propria squadra corse (scuderia) e una o più proprie autovetture HONDA appositamente "preparate"; b) partecipando a tutte le gare previste nel calendario ufficiale autorizzato dalla FIA; c) cedendo in esclusiva mondiale alla KSO i diritti di sfruttamento commerciale della partecipazione al campionato […], quindi con rinuncia totale di NT allo sfruttamento in proprio. b. A fronte della detta prestazione, KSO corrisponde a NT una somma ‘una tantum’ di Euro 750.000, con esclusione dell'IVA […]. -MSC ha stipulato con NT nel 2008 un contratto in forza del quale: a. NT fornisce assistenza e consulenza per l'organizzazione e coordinamento tecnico-amministrativo-logistico-meccanico del campionato IFM e IFMWS e per tutti i collegamenti con la FIA nonché il rispetto delle norme regolamentari della Federazione; b. A fronte dell'attività di assistenza e consulenza, MSC corrisponde a NT una somma di Euro 1.040.000, con esclusione dell'IVA. 1.2. Ulteriormente leggesi che le due società inglesi non hanno posto in essere alcuna operazione attiva nei confronti degli Autodromi italiani ma, al contrario, hanno assunto a noleggio le piste e le strutture dei circuiti per svolgere le gare, eseguendo presso i predetti Autodromi soltanto operazioni passive. Pertanto le società inglesi non hanno ricevuto dal consumatore finale italiano alcun corrispettivo, in quanto la gestione dell'accesso alle manifestazioni era di competenza degli autodromi. 2. La contribuente impugnava l’avviso nanti la CTP di Cremona, che, con sentenza n. 58/2/2015 depositata il 18 marzo 2015, rigettava il ricorso. 3. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: Preliminarmente, occorre sottolineare che la ricorrente oggetto di controllo fiscale ha esibito documentazione irregolare sotto il profilo del corretto comportamento contabile in quanto non vi è corrispondenza tra il titolo di non imponibilità indicato sulle fatture emesse nei confronti della MSC Organization ed il registro IVA relativo. Tale comportamento è contrario alle norme dello Statuto del Contribuente […]. Quanto alla fattispecie, non è in discussione che la ricorrente ha effettuato servizi sportivi in Italia a beneficio di due società britanniche e che l'art. 7 del DPR 633/72 e gli articoli 40-42- 46 del D.L. 331/93 dopo le modifiche del collegato alla legge finanziaria del 2000 art. 46 hanno statuito, al n. 3, che per le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, il criterio per stabilire la loro imponibilità IVA è fondato sul domicilio in Italia del prestatore e che si applica l'IVA italiana se il prestatore ha sede in Italia. Nella fattispecie il prestatore del servizio sportivo è la ricorrente che ha sede in Italia ed il servizio sportivo andava assoggettato ad IVA con l'aliquota ordinaria. Le deduzioni di parte tendenti a dimostrare che l'unicità del contratto per tutte le manifestazioni mondiali non consentiva la frazionabilità del compenso per la natura complessa ed altresì inscindibile della prestazione di servizi alle due società inglesi; che l'imposta non sarebbe dovuta perché non è stato riscosso alcun compenso dal consumatore finale italiano; che la forfetizzazione onnicomprensiva del corrispettivo erogato dall'organizzatore ai team partecipanti rende impossibile determinare l'autonoma valutazione economica di ogni singolo evento in calendario, non appare decisivo per ritenere indeterminato il valore della prestazione alla luce del semplice metodo di calcolo adottato dall'ufficio che ha diviso il compenso forfettario tra le competizioni, previste dal contratto[,] ed ha moltiplicato il quoziente ottenuto per le manifestazioni sportive i cui eventi si sono svolti in Italia, ricavandone l'imponibile e l'IVA corrispondente. Quanto alle considerazioni della ricorrente in merito al contrasto con la giurisprudenza comunitaria, le stesse sono riferite esclusivamente all'assoggettamento eventuale ad IVA da parte delle due società britanniche le quali, però, non sono oggetto del presente contenzioso […]. Quanto alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per le presunte obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma, questo Collegio ritiene che tale richiesta sia dettata dalla confusione di identità in cui è incorsa la ricorrente nel proporsi come committente e non come prestatore di servizi sportivi, perché "a contrario" non vi è nessun dubbio che ogni singola competizione è considerabile una prestazione autonoma […]. 4. Propone la contribuente ricorso per cassazione con un motivo. L’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. b), DPR n. 633 del 1972, nel testo “pro-tempore” vigente, “per contrasto e disapplicazione dell'art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino, della VI Direttiva CE”. 1.1. La contribuente anzitutto contesta la “censura preliminare del [suo] comportamento […], contrario ai principi della trasparenza, della collaborazione e della buona fede”, poiché si tratta “soltanto di errore nell'aggiornamento dei registri IVA”, priva di influenza sugli esiti della verifica. La CTR accede alla versione dell’Agenzia, che aveva rilevato che “sulle fatture emesse dalla N.T. nei confronti della KSO era indicata la dicitura[:] ‘Non imponibile art. 40 C. 9 D.L. 331/93’. Su tutte le fatture emesse nei confronti di MSC Organization era indicato quale titolo di non imponibilità l'art. 41 c. 1 lett. a) del D.L. 33J/93, successivamente corretto in art. 40 c. 9 D.L. 331/93”; in realtà, la NT ha corretto le fatture perché l'art. 41, D.L. 331/93 riguarda le cessioni intracomunitarie di beni, mentre l'art. 40, comma 9, dello stesso D.L. richiama le prestazioni intracomunitarie di servizi”. Nel merito, la contribuente, in breve, osserva: - “Va affermata la natura complessa e altresì inscindibile delle operazioni intercorse tra le società inglesi KSO e MSC e la società italiana NT”; - “La rinuncia allo sfruttamento dei diritti commerciali in favore della società inglese KSO è una prestazione di servizio ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 2) del DPR n. 633/72 (nel testo pro-tempore vigente) perché attua una cessione di diritti similari al diritto di autore, imponibile nello Stato del committente soggetto passivo (criterio della committenza) secondo il disposto dell'art. 7, comma 4, lettera d) ed e) del DPR n. 633/72 pro- tempore vigente. Ovviamente, qui, la cessione dei diritti commerciali è una condizione ‘sine qua non’ …. Anche la prestazione di consulenza tecnica, resa da NT alla MSC, è, ‘in limine’, imponibile secondo il criterio della committenza, così come previsto dall'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino della VI Direttiva, peraltro trasfuso nel comma 4, lettera e) del DPR 633/1972 pro-tempore vigente, essendo la MSC soggetto passivo inglese”. -Vige “il principio cardine della territorialità delle operazioni complesse disciplinate dall'art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino della VI Direttiva” ed il legislatore unionale “individua la territorialità nel paese in cui l'organizzatore della manifestazione riscuote l'IVA diretta a gravare sul consumatore finale”. -“[OSCURATO:PERSONA] ‘a quo’ individua il destinatario delle prestazioni di N.T. non nel consumatore finale italiano bensì nelle due società inglesi”, tuttavia “il costo sostenuto dalle società inglesi per la realizzazione dei campionati, costituito anche dalle somme corrisposte per assicurarsi la partecipazione alle gare e la consulenza di N.T., non è stato addebitato ai circuiti di Monza ed Imola e non fa parte del prezzo pagato dal consumatore finale italiano”. - “È contrario ai principi dell'imposta sul valore aggiunto il modo forfettario di determinazione della base imponibile IVA attribuita a N.T. in relazione alle gare svoltesi presso i circuiti italiani[, anche] perché l'imposta sul valore aggiunto, essendo imposta trasparente per definizione, deve essere ancorata al corrispettivo soggettivo e non invece a quello stimato”. - “La società ha presentato alla Commissione Europea l'allegata denuncia per presunta violazione del diritto dell'Unione e chiede alla Suprema Corte di cassazione di valutare la procedibilità di rinvio pregiudiziale ex art. 234, comma 3 del Trattato, ritenendo subordinatamente la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, come sopra rappresentata e difesa, che la decisione comunitaria sia in grado di influire sull'esito della lite”. 2. Il motivo è infondato. 3. Preliminarmente, la censura iniziale in ordine all’affermazione della CTR circa l’avere la contribuente esibito documentazione irregolare si rivela decentrata, poiché la CTR non ha affatto fondato la decisione su tale affermazione. 4. Ciò consente di procedere oltre nella disamina del motivo. 5. In punto di fatto, la CTR pone la qualifica dei servizi prestati dalla contribuente alle due società inglesi alla stregua di servizi sportivi, giacché, espressamente, scrive: “Nella fattispecie il prestatore del servizio sportivo è la ricorrente che ha sede in Italia ed il servizio sportivo andava assoggettato ad IVA”. 6. Riguardo, specificamente, a tale tipologia di servizi, viene in rilievo l’art. 7 DPR n. 600 del 1973 nel testo vigente in relazione agli anni d’imposta che ne occupano (2007, 2008 e 2009). 6.1. L’art. 7 DPR n. 600 del 1973 menzionava i servizi e le prestazioni sportive in due luoghi, alle lett. b) e d) del comma 4. Per comprendere la portata del comma 4, occorre risalire al comma 3, giacché il comma 4 individua espressamente una deroga rispetto al comma A termini del comma 3, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva. A termini del comma 4, lett. b), in deroga, tra l’altro, al comma 3, b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso; […]; d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al n. 2) del secondo comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea; f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunità, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa. 7. Questa S.C. (cfr. Cass. 31955 del 2021, in motiv., “passim”) – con riferimento a testi normativi identici, in relazione a fattispecie parzialmente sovrapponibile a quella che quivi ne occupa (in quanto relativa a società colpita da avviso di accertamento, per l’a.i. 2004, mediante il quale le era stata contestata, tra l’altro, “la mancata applicazione dell'IVA per prestazioni di servizi sportivi rese nei confronti di clienti comunitari ed esteri”) –ha già avuto modo di chiarire che: - giusta il comma 3, quanto ai servizi, “il criterio direttivo […] era determinato dalla circostanza che il prestatore fosse (territorialità) o meno (non territorialità) stabilito in Italia”; -tuttavia, “a fronte di tale previsione generale (relativa a tutti i servizi ‘generici’), il quarto comma prevedeva eccezioni e deroghe in relazione a specifiche tipologie di servizi”, tra cui i cd. “servizi sportivi”, che, in tale precedente come in questa sede, rileva(va)no; -in particolare, nell’ambito della deroga, --“la lett. b) […] individuava una pluralità di specifiche ipotesi - tra cui rientravano «le prestazioni di servizi ... sportivi» - per le quali la regola ai fini della imponibilità IVA era collegata al luogo della prestazione, irrilevante il domicilio del prestatore o del committente: ai fini dell'assoggettamento ad Iva era solo necessario (e sufficiente) che il servizio fosse stato reso nel territorio nazionale”; --anche, “la lett. f) […], con riguardo alle prestazioni di servizi indicate nella lett. d) - che non contempla le ipotesi di ‘servizi sportivi’ ma solo la diversa fattispecie delle «cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti» - richiamava la regola del luogo di ‘utilizzazione’ delle prestazioni, nozione che, peraltro, era definita (anche) in relazione al domicilio del prestatore (nel senso che i servizi si ritengono effettuati in Italia se il prestatore è ivi domiciliato ovvero è domiciliato in altro Stato membro e se sono utilizzate in Italia o nella UE)”; - indi, “il testo normativo evidenzia […] che le ‘prestazioni di servizi sportivi’ sono oggetto di specifica disciplina (la stessa, peraltro, di cui all'attuale art. 7-quinquies d.P.R. n. 633 del 1972), per la quale vale la regola del luogo in cui le stesse sono state eseguite[,] mentre è irrilevante il domicilio del prestatore” [dissimilmente dalla lett. f), che “riguarda altre condotte ed ipotesi poiché richiama la lett. d), il cui contenuto è autonomo e distinto da quello della lett. b), individuando una diversa tipologia di fattispecie”]. 8. La condivisibile interpretazione della lett. b) del comma 4 dell’art. 7 DPR n. 633 del 1972 offerta da Cass. n. 31955 del 2021 –secondo cui, per le prestazioni di servizi sportivi, “vale la regola del luogo in cui le stesse sono state eseguite[,] mentre è irrilevante il domicilio” (ed il domicilio è irrilevante perché non si applica la regola generale ex comma 3) –consente di superare il contrario avviso espresso da un lontano precedente, secondo cui, invece, ferma la regola generale ex comma 3, il luogo della prestazione, di cui alla lett. b) del comma 4, verrebbe in rilievo solo, residualmente, per attrarre all’imponibilità le prestazioni rese in Italia da soggetto non domiciliato, con conseguente imponibilità, secondo la regola generale, di prestazioni rese all’estero da soggetto domiciliato. Il riferimento cade su Cass. n. 5641 del 2015, la quale, in motivazione, premesso che la regola generale è quella dell’art. 7, comma 3, DPR n. 633 del 1972, secondo cui “l’IVA è dovuta […] esclusivamente dal prestatore del servizio, che ne costituisce l'unico soggetto passivo e che è tenuto a versarla all'Erario”, legge in maniera restrittiva la deroga della lett. b) del comma 4, nel senso che, la lett. b) del comma 4 non si sostituisce alla regola generale, ma vi deroga (solo) in parte laddove stabilisce che “le prestazioni di servizi artistici si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono eseguite nel territorio stesso, anche se il prestatore risiede all'estero”, talché dovrebbe conseguirne “che l'applicabilità del criterio prioritario fondato sul principio di territorialità, quando il prestatore del servizio artistico è domiciliato o residente in Italia, esclude in radice che possa applicarsi a tale fattispecie il criterio residuale del cd. ‘reverse charge’, previsto dal combinato disposto delle norme succitate”. 9. Ora, in favore della lettura offerta da Cass. n. 31955 del 2021, milita il tenore letterale esibito dall’art. 9 della cd. Sesta Direttiva [Direttiva (CEE) del Consiglio del 17/05/1977 n. 388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari], cui l’art. 7, commi 3 e 4, DPR n. 633 del 1972 dava attuazione. A termini del comma 1 dell’art. 9 della Sesta Direttiva, come a termini del comma 3 dell’art. 7 DPR n. 633 del 1972, si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. A termini del primo trattino del comma 2 del medesimo art. 9, tuttavia, […] c) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto: - attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, prestazioni di servizi accessorie a tali attività […], è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite. 9.1. In buona sostanza, il primo trattino del comma 2 introduce(va) un criterio di carattere generale, fondato sul luogo della prestazione, per i servizi ivi elencati, tra cui quelli sportivi. 9.2. Quanto alla prestazione di questi ultimi, nel medesimo senso, dopo la Sesta Direttiva, la formulazione generale del primo trattino del comma 2 dell’art. 9 della medesima, volta ad introdurre il criterio del luogo di esecuzione delle prestazioni, risulta confermata, dapprima, dall’art. 52, lett. a), dappoi (sino al 1° gennaio 2011) dall’art. 53 della Direttiva IVA (su cui cfr. “infra”, par. 9.3). Ne offre conferma CGUE, 8 maggio 2019, n. 388, che, ai punti 27 e 28, scrive: Il paragrafo 1 dell'articolo 9 della sesta direttiva e il paragrafo 2, lettera c), primo trattino, di detto articolo 9 corrispondono, rispettivamente, all'articolo 43 e all'articolo 52, lettera a), della direttiva IVA. Dato che la formulazione di tali disposizioni è, in sostanza, identica a quella delle corrispondenti disposizioni della sesta direttiva, esse devono essere interpretate allo stesso modo; la medesima, peraltro, al punto 24, soggiunge che, come emerge da giurisprudenza costante, non esiste alcuna preminenza del paragrafo 1 dell'articolo 9 della sesta direttiva sul paragrafo 2 di tale articolo. Occorre chiedersi, caso per caso, se la relativa fattispecie corrisponda ad una di quelle menzionate all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva medesima. In caso contrario, la fattispecie ricade nell'articolo 9, paragrafo 1, della stessa. 9.3. Né a diverse conclusioni induce, anche solo retrospettivamente, la disamina della cd. [OSCURATO:PERSONA] [Direttiva (CE) del Consiglio del 12/02/2008 n. 8], la quale ha apportato modifiche alla Direttiva IVA con nuove regole, in vigore tuttavia dal 1° gennaio 2010, senza dunque interessare l’arco temporale dei fatti di causa. Ed invero, in punto di territorialità delle prestazioni di servizi, la [OSCURATO:PERSONA] ha bensì previsto la distinzione tra prestazioni cd. “business to business” (B2B), cui si applica il criterio della committenza (residenza del committente soggetto passivo, tenuto ad autofatturare l’acquisto), e cd. “business to consumer” (B2C), cui (non rilevando il committente in quanto non soggetto passivo) si applica il criterio del luogo di domicilio del prestatore. Nondimeno essa conferma talune deroghe già preesistenti rispetto alla preesistente regola generale del criterio del luogo di domicilio del prestatore, deroghe che comportano l’applicazione degli stessi criteri di tassazione per le prestazioni rese sia a soggetti passivi che a consumatori, concernenti, tra l’altro, prestazioni di servizi sportivi (art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all’art. 53 della Direttiva IVA). 10. A fronte di quanto precede, rammentato che, nel caso di specie, oggetto dell’avviso sono i compensi (“rectius”, la quota parte dei compensi) ricevuti (ricevuta) dalla contribuente per le prestazioni di servizi sportivi erogati alle società inglesi in Italia in occasione delle manifestazioni sportive svoltesi presso gli autodromi di Monza ed Imola, destituita di fondamento è la pretesa della medesima di sottrarre siffatte prestazioni all’imposizione italiana: trattasi, infatti, di prestazioni di servizi sportivi (così qualificati dalla CTR, come detto, con incontestato accertamento in fatto) imponibili in Italia alla luce del criterio, loro specificamente applicabile, del luogo della prestazione ex art. 7, comma 4, lett. b), DPR n. 633 del 1972. 11. Ne consegue che la contribuente avrebbe dovuto assolvere l’imposta in regime di autofatturazione (cfr., “a contrario”, la citata Cass. n. 5641 del 2015); tuttavia, come visto in apertura, la medesima adduce di aver emesso fattura con esposizione del titolo di non imponibilità di cui all’art. 40, comma 9, d.l. n. 331 del 1993 [avendo corretto in tal senso – sia pure, come rilevato dalla sentenza impugnata, in difetto di corrispondente annotazione nei registri – l’indicazione in alcune fatture dell’art. 41, comma 1, lett. a), del medesimo testo]. 11.1. L’art. 40, comma 9, cit., nel testo vigente “ratione temporis”, recitava: Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro. Le disposizioni richiamate (commi 4-bis, 5, 6 e 8) si riferivano a servizi eterogenei rispetto a quelli sportivi: servizi – “lato sensu” definiti nella prassi “complessi” – relativi a beni mobili e di trasporto, in un’accezione ulteriormente allargata comprensiva dei servizi accessori e di intermediazione. 11.2. Né, nonostante le contrarie argomentazioni della contribuente nel motivo, sussistono valide ragioni di assimilazione della prestazione di servizi sportivi alla prestazione di servizi complessi, onde ricavare, giusta le elaborazioni della giurisprudenza unionale riguardo ai servizi complessi, il criterio dell’imponibilità secondo la committenza. Invero, ai servizi sportivi è applicabile la specifica disciplina per questi previsti: ciò che, tra l’altro, sottrae rilievo allo spacchettamento delle prestazioni accennato, non senza contraddittorietà, nel motivo, al fine di evidenziare la cessione dei diritti di sfruttamento “lato sensu” dell’immagine e così sostenere, al traino di essa, il criterio dell’imponibilità secondo la committenza; ed in forza di tale specifica disciplina la differenza tra servizi sportivi e servizi complessi è tracciata direttamente dal legislatore, dapprima unionale indi interno. Né, oltretutto, la contribuente offre contezza, mediante idonei richiami ai non minimamente accennati testi contrattuali, sia delle singole obbligazioni assunte nei confronti di ciascuna delle società inglesi (su cui permane incertezza, tanto da essere essa medesima costretta a riconoscere che, in riferimento al rapporto con MSC, la cessione dei diritti d’immagine, pur in tesi prevista, era eccentrica); sia, soprattutto, della loro concatenazione pretesamente inscindibile, in specie dal punto di vista funzionale e tecnico-operativo. Né, ancora, rispetto alla conclusione dinanzi attinta, sorgono dubbi in ordine ad un possibile contrasto della disciplina interna rispetto a quello unionale: dubbi tali, come sollecitato in conclusione del motivo, da determinare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Per un verso, la sollecitazione di un siffatto rinvio, non argomentata, è del tutto generica ed in definitiva autoreferenziale: a misura che la si ritenesse fondata sull’assimilazione, nella parte precedente dell’illustrazione del motivo, dei servizi sportivi ai servizi complessi, valgono le considerazioni appena svolte; ad ogni modo, la superiore ricostruzione della disciplina dei servizi sportivi è espressamente effettuata in chiave di adeguamento interpretativo – sul piano logico e sistematico – della lettera delle disposizioni interne al contenuto delle previsioni delle norme unionali rilevanti in materia: ragion per cui, in costanza di una convergenza dei due piani interno ed unionale, è fugato ogni dubbio di disallineamento dell’uno all’altro. 11.3. Da ultimo, la censura finale, volta ad aggredire il metodo utilizzato per la determinazione dell’imponibile, è inammissibile. A fronte di un accertamento correttamente incentrato, giusta le ragioni dinanzi illustrate, solo sugli eventi italiani di Monza ed Imola, e correlativamente ragguagliato, nella determinazione del valore delle prestazioni ai fini del calcolo dell’imponibile, solo a tali eventi, la censura pecca di decisività, in quanto non allega il metodo alternativo lecito che avrebbe dovuto essere applicato per la liquidazione dell’imposta, né comunque dimostra il minor ammontare dell’imposta effettivamente dovuta inferiore rispetto a qu
Sentenza Cassazione n. 02737/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris