CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02033/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Brescia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 26 aprile 2023, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti in ordine ai delitti di riciclaggio, furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali allo stesso contestati. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) codice procedura penale in relazione alla mancata applicazione della riduzione di un terzo della pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili avverso una sentenza di patteggiamento e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, va ricordato come è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509 - 01). E nel Caso in esame il ricorso deduce la mancata riduzione della pena nella misura massima di un terzo benchè ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. la riduzione prevista è fino ad un terzo così che alcun profilo di illegalità della sanzione inflitta sussiste. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 dicembre 2023 I [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]