CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24305-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - cantroricorrenti - avverso la sentenza n. 718/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24305 sez. M3 - ud. 20-12-2022 -2- Suprema Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 718 del 2021 della Corte di appello di Lecce esponendo che: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avevano convenuta in giudizio per ottenerne la condanna al pagamento di una somma di denaro oggetto, a sua volta, di statuizione di altra condanna giudiziale al pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], padre e marito delle suddette attrici che avevano proseguito la causa inizialmente introdotta da quest'ultimo poi deceduto; - in particolare, il titolo della condanna era stato lo svolgimento di prestazioni di collaborazione svolte da Luciano, per alcuni anni, presso la farmacia di cui era titolare Casciaro; - quest'ultimo aveva poi donato la relativa azienda alla figlia, odierna deducente convenuta, che come donataria era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi; - il Tribunale aveva rigettato la domanda, osservando che i debiti non risultavano iscritti nei libri obbligatori aziendali, ferma l'inapplicabilità dell'art. 2112, cod. civ., non essendo in corso un rapporto di lavoro dipendente del creditore al momento della cessione dell'azienda; - la Corte di appello aveva riformato la decisione di prime cure, osservando che l'art. 2560, secondo comma, cod. civ., non poteva essere invocato in senso opposto alla finalità di protezione creditoria propria della norma, posto che la donataria dell'azienda era risultato essere stata a conoscenza del debito in questione;RG n 24305 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] eca resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'iscrizione dei debiti oggetto di pretesa di adempimento nei libri obbligatori aziendali era elemento costitutivo per l'estensione soggettiva della titolarità passiva del rapporto obbligatorio; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: ad avviso del Collegio il processo dev'essere rinviato alla pubblica udienza, tenuto conto degli arresti di Cass., 10/12/2019, n. 32134, Cass., 07/10/2020, n. 21561, Cass., 03/09/2021, n. 23881, e, in particolare, della sopravvenuta ordinanza interlocutoria, sullo specifico tema posto dal motivo di censura e correlata fattispecie, di Cass., 12/12/2022, n. 36195; P.Q.M. La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 23 novembre 2022 DepGvItata in trt.‘ì,s21.4* Il Presidente gggi,