CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6569-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 03341820276, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1A; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1525/2021 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 26/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 06569 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- Suprema Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]&co conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di Venezia, per ottenere la restituzione degli importi corrisposti a titolo d'IVA sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1993 n. 22, c.d. TIA 1, da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo e, come tale, non assoggettabile alla suddetta imposta indiretta; il Giudice di Pace accoglieva la domanda e il Tribunale disattendeva il gravame, richiamando la nomofilachia di questa Corte in punto di mancanza di base legale dell'IVA per assenza dell'imposta, e di autonomia dei rapporti tra cedente, cessionario ed erario; avverso questa decisione ricorre per cassazione la Verita s s.p.a., sulla base di un motivo, corredato da memoria; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]&co, che ha depositato altresì memoria; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 cod. civ., 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente negato che la pacifica detrazione delle somme in discussione, non esclusa dall'amministrazione fiscale e non più rettificabile, inibisse il diritto al correlativo rimborso, essendo venuta meno l'effettività del pagamento presupposta dalla domanda di ripetizione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 6569 del 2022 Cons. rel. ' PaolcJ P1weca Rilevato che: il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; in tema di IVA, questa Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 13/06/2018, n. 15536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme del 2014 cui adde Cass., 15/05/2015 n. 9946; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, solo ad esempio, Cass., 17/02/2019, n. 4874, Cass., 24/01/2020, n. 1642, Cass., 22/09/2021, n. 25741); stante quanto sopra, non rileva che l'amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che: a) il pagamento indebito dev'essere, come vistol "neutralizzato" in modo circolare, coerentemente al regime dell'imposta in questione; b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a séguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutra lizzazione;RG n 6569 del 2022 Cons. [OSCURATO:PERSONA] VIVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 10/04/2018, n. 8822; cfr. anche, in motivazione, Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632), come non più in discussione neppure tra le parti dell'odierno giudizio, sicché la pretesa restitutoria è stata correttamente ritenuta fondata; è stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario, non quello tra fisco e contribuente; l'osservazione non sposta l'anticipata conclusione, poiché, come appena visto, l'erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell'imposta indiretta in parola, sicché non vi è all'evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principT di ragionevolezza e pari trattamento; il Collegio ritiene quindi di riaffermare l'orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici, senza che possa ostare il precedente rimasto isolato di Cass., 11/02/2020, n. 12927, secondo cui la neutralità dell'imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non può infine incidere sulla complessiva disciplina, posto che all'esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni, senza che - per rispondere alla memoria di parte ricorrente - possano ostare limiti inerenti all'inapplicabile disciplina fiscale; spese secondo soccombenza; non può accogliersi la sollecitazione - prospettata in memoria dalla controricorrente - di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata posto che, sebbene la stessa abbia caratteri oggettivi per la sua natura pubblicistica, la mera soccombenza non ne integra il presupposto (Cass., 30/09/2021, n. 26545); P.Q.M. RG n 6569 del 2022 Cons. rel. PaQio Por«reca / La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in euro 800,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie, e accessori legali. Spese distratte in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 23 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]