CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 30822/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 18 febbraio 2026 il Tribunale di ReggioCalabria, sezione misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'istanzapresentata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la revocazione della confiscadisposta su un edificio posto in [OSCURATO:PERSONA] fraz. Castellace via Verona n.25, accatastato a F.9, part. 148, confisca disposta a carico del proposto SaverioMammoliti, sostenendo essere stato tale edificio da lei costruito con capitali dilecita provenienza e su un terreno acquisito in buona fede dai proprietariVoccisano, o in via subordinata ottenere l'accertamento della applicabilitàdell'istituto dell'accessione invertita, dichiarando il diritto della istante allacessione della proprietà del terreno o ad un equo indennizzo.Secondo la istante la prova di quanto sostenuto era sopravvenuta allaconclusione del procedimento di prevenzione, in quanto derivava da unaconsulenza svolta nell'ambito di un procedimento civile conclusosi con sentenzadel Tribunale di Palmi emessa in data 20 maggio 2025 che, sulla base deidocumenti preesistenti, ha accertato che il terreno apparteneva ai Voccisano enon al Mammoliti, e che ella ha costruito personalmente e con denaro di lecitaprovenienza l'edificio insistente su di esso.Il Tribunale ha ritenuto l'istanza inammissibile perché la consulenza indicataera diretta solo ad accertare il valore locativo dell'immobile in questione nell'arcotemporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 22/10/2019 e non ha esaminato la liceità del suopossesso da parte della [OSCURATO:PERSONA], al punto che ella è stata condannata a risarcire ildanno in favore dell'A.N.B.S.C., per l'occupazione abusiva dell'immobile stesso.Tale consulenza, quindi, non ha in alcun modo modificato le prove in base allequali, nel procedimento di prevenzione, la istante è stata ritenuta unaprestanome del proposto Mammoliti, e non costituisce una prova nuova.2. Avverso il decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodegli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolandocinque motivi.2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge conriferimento all'art. 28, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 159/2011.Il Tribunale ha dichiarato l'istanza inammissibile, per l'insussistenza di unaprova nuova, valutando quest'ultima, costituita dalla citata consulenza tecnica,limitatamente al quesito posto al consulente e senza esaminare i fatti storiciaccertati in tale documento. Il quesito posto al consulente non impediva almedesimo di accertare fatti ulteriori, necessari per l'espletamento dell'incarico: inquesto caso egli ha accertato, sulla base dei documenti acquisiti, che il terrenosu cui l'immobile è stato edificato apparteneva ai signori Voccisano in forza di untitolo anteriore alla confisca, che la ricorrente lo aveva acquisito sulla base di uncontratto preliminare di compravendita, e che su di esso ella ha costruito unedificio con fondi propri. Tutto ciò, pur essendo una situazione già esistente nel1997, epoca in cui la confisca a carico del proposto Mammoliti è divenutadefinitiva, non era stato mai oggetto di alcun accertamento, né poteva esserlodal momento che detta consulenza è stata disposta in un giudizio civile svoltosioltre due decenni dopo.Tale accertamento è in grado, pertanto, di sovvertire la valutazionecompiuta nel giudizio di prevenzione, secondo cui il bene era nella disponibilitàdel proposto Mammoliti attraverso l'interposizione fittizia della [OSCURATO:PERSONA], avendoaccertato che il terreno apparteneva ai Voccisano e l'edificio realmente allaBarca.2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge e ilvizio di motivazione nella valutazione della rilevanza della consulenza, e neltravisamento di questa.Il decreto afferma erroneamente che la consulenza si riferisce ad aspettidiversi da quelli rilevanti per la revocazione, dal momento che contiene laricostruzione della proprietà del terreno, individuandola nella famiglia Voccisano:il Tribunale, perciò, ha travisato per omissione l'atto in questione. Il decreto,inoltre, è contraddittorio perché, dopo avere affermato che la consulenza nonriguarda i presupposti della confisca, richiama l'atto applicativo di quest'ultimaper evidenziare che la ricorrente fungeva da prestanome del Mammoliti, così difatto verificando la rilevanza della consulenza su tale atto, peraltro nonavvedendosi che se il consulente ha accertato che il terreno apparteneva aiVoccisano, esso non poteva appartenere al Mammoliti.2.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione di leggecon riferimento all'art. 28, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 159/2011, per l'omessoesame della domanda subordinata.L'istanza conteneva anche la domanda subordinata di accertare l'operativitàdell'istituto dell'accessione invertita, in favore della ricorrente, domanda che èstata ritenuta formulabile al Tribunale della prevenzione proprio nell'ambito delprocedimento a carico del Mammoliti, e che è stata decisa nella procedurainstaurata in relazione ad un immobile limitrofo.2.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge per iltravisamento della portata della sentenza emessa dal Tribunale civile di Palmi.L'affermazione del decreto circa la rilevanza della condanna al risarcimentodei danni in favore dell'ANBSC disposta dal giudice civile è errata, perché talecondanna è stata pronunciata per avere la [OSCURATO:PERSONA] occupato l'immobileabusivamente, in epoca successiva alla confisca, senza un titolo opponibileall'Agenzia, ma non dimostra né la disponibilità del terreno in capo al propostoné la illiceità dei fondi usati per la costruzione dell'edificio. Tale condannadimostra, caso mai, che la ricorrente deteneva effettivamente l'immobile.2.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge conriferimento all'art. 117 Cost. e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.Il Tribunale ha omesso di verificare la proporzionalità della misura inrelazione al sacrificio del diritto di proprietà della ricorrente, ed ha mantenuto laconfisca senza esaminare le allegazioni difensive circa la provenienza lecita delbene e la buona fede della ricorrente.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiaratoinammissibile.La revocazione della confisca di prevenzione, prevista dall'art. 28 d.lgs. n.159/2011, può essere chiesta, per quanto qui rileva, «in caso di scoperta diprove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento».Quanto al concetto di “prova nuova”, questa Corte ha stabilito che «Larevoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956,n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alladefinizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamentededucibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forzamaggiore» (Sez. U, n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, Scinardo, Rv. 289227),Si è però precisato che «la novità idonea a giustificare la revoca della misura, exart. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, afferisce alla prova dedotta e non alfatto che ne costituisce l'oggetto, essendo irrilevante che quest'ultimo, pur notoagli interessati, non sia stato dagli stessi dedotto nel corso del procedimento diprevenzione» (Sez. 6, n. 14888 del 24/03/2026, Rv. 289781).In ordine alla rilevanza di consulenze effettuate successivamente, enell'ambito di altri procedimenti, si è altresì affermato che «Ai fini della revocadella confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito dellarevisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova unadiversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe inapprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nelprocedimento» (Sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Rv. 267016).L'ordinanza impugnata, peraltro, di fatto non ha negato il carattere di novitàdella prova indicata dalla ricorrente, ritenendola ammissibile e valutandola nelmerito, ma ne ha escluso la rilevanza ai fini della revocazione richiesta, in quantonon decisiva. Questa Corte ha, infatti, stabilito che «In tema di misure diprevenzione, la prova nuova che consente la revoca della misura di prevenzionedeve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suotempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura delcorredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi,sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe pertrasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una nonconsentita forma di impugnazione tardiva» (Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013,Rv. 257334).La prova nuova, pertanto, consente la revocazione della confisca solo se«decisiva», cioè tale da scardinare l'argomentazione in base alla quale la confiscaè stata disposta. In questo caso, la richiesta della ricorrente si basa sull'asseritaidoneità della “prova nuova” da lei fornita a dimostrare la sua qualità di realeproprietaria dell'edificio ovvero del terreno su cui esso è stato edificato, immobilientrambi a lei confiscati perché ritenuta intestataria fittizia del proposto, e ildecreto impugnato ha escluso tale idoneità, affermando che detta prova nonincide sulla predetta qualità di mera prestanome, accertata nel giudizio diprevenzione, e risulta perciò priva del necessario carattere di decisività.2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente lamenta untravisamento della consulenza fornita quale “prova nuova” e della rilevanza delsuo contenuto, sono manifestamente infondati.La ricorrente non nega che la consulenza svolta nel procedimento civileavesse, quale quesito, unicamente la richiesta di accertare il valore locativodell'immobile in questione in un determinato arco temporale, ma sostiene che inessa il consulente ha accertato dei fatti storici rilevanti, e tali da incidere in mododecisivo sulle ragioni della confisca. Tale affermazione è manifestamenteinfondata, dal momento che la valutazione del consulente ha una diversaaffidabilità con riferimento al quesito specificamente posto, rispetto ad eventualiindicazioni relative ad elementi accessori, che il consulente si è limitato araccogliere, ma in ordine ai quali non gli è stato richiesto di effettuare alcunavalutazione, in particolare di veridicità ed attendibilità.Nel presente caso, come sottolineato nel decreto impugnato, la predettaconsulenza, così come la valutazione di essa compiuta dal Tribunale civile al finedi emettere la propria decisione, ha riguardato solo gli aspetti valutativi delvalore dell'immobile, non la veridicità sostanziale dei documenti esaminati,relativi alla proprietà del terreno e dell'edificio realizzato su di esso. Risultaevidente, peraltro, che i fatti storici che si assumono accertati dal consulente, eche non sono stati travisati dal Tribunale della prevenzione, non sono idonei ascardinare la valutazione compiuta nel giudizio di prevenzione, circa la qualitàdella ricorrente di interponente fittizia in favore del proposto.Il fatto che ella sia risultata, documentalmente, la persona che ha acquisitodai proprietari Voccisano la disponibilità del terreno attraverso un contrattopreliminare di compravendita, che ha richiesto i permessi necessari per lacostruzione dell'edificio, che ne ha disposto l'edificazione risultando anche,formalmente, colei che pagava il costo della costruzione anche ottenendoagevolazioni pubbliche, non incide affatto sull'accertamento, compiuto nelgiudizio di prevenzione, che ella agisse quale prestanome del proposto, essendol'occultamento di quest'ultimo il fine proprio dell'interposizione fittizia.Il decreto ribadisce che l'immobile, nel suo complesso costituito dal terrenoe dall'edificio che vi insiste, sono stati confiscati perché ritenuti acquistati erealizzati dalla ricorrente solo quale intestataria fittizia, essendo gli stessi, inrealtà, nella disponibilità del proposto, e tale valutazione non viene modificatadall'accertamento, peraltro solo incidentale, in merito alle risultanze formali edocumentali circa la titolarità di tali beni: la consulenza, infatti, non ha in alcunmodo investigato sui rapporti tra la ricorrente e il proposto Mammoliti, che nonrisulta essere stato neppure mai citato. L'affermazione, poi, che la consulenzaabbia accertato anche che la ricorrente ha costruito l'immobile impiegandodenaro proprio di lecita provenienza è manifestamente infondata, non rientrandoun simile accertamento nell'incarico affidato al consulente, così che egli possaavere espresso una valutazione accurata e ponderata, e non essendo in ognicaso spiegato in base a quali criteri sarebbe stato sconfessato l'accertamentocontenuto nel decreto applicativo della misura di prevenzione, secondo cui laricorrente e suo marito, all'epoca, erano privi di redditi propri idonei perrealizzare i vari acquisti.Del tutto infondata è anche l'affermazione che, essendo il terreno risultato diproprietà, in origine, di tali Voccisano e non del proposto, ciò dimostrerebbe chequest'ultimo non poteva esserne il proprietario: la confisca di prevenzione ha adoggetto beni che risultino nella disponibilità del proposto, anche per interpostapersona, e non i soli beni che siano formalmente di sua proprietà. Nel presentecaso, il terreno è stato confiscato a seguito dell'accertamento della fittizietàdell'intervento della ricorrente nell'intera operazione, di acquisizione del terrenoe della costruzione su di esso di un edificio: la stipula del contratto preliminare dicompravendita è stata ritenuta attribuibile al proposto, essendo la donna una suaprestanome, il quale ha in tal modo acquisito la disponibilità del bene, così comela successiva attività edificatoria è stata ritenuta compiuta dal proposto,sono scalfiti né messi in dubbio dalla verifica dell'intervento formale dellaricorrente, in quanto tale verifica non incide in alcun modo sulla valutazione dellasua qualità di intestataria solo fittizia.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La valutazione della domanda subordinata presuppone necessariamentel'accertamento della legittima proprietà della ricorrente sull'edificio costruitosopra il terreno altrui, nei confronti del quale ella chiedeva riconoscersi il dirittodi proprietà a titolo di accessione invertita, non essendo ella altrimentilegittimata ad ottenere quanto richiesto. Essa richiede, pertanto, la previarevocazione della confisca che, secondo quanto riportato nel ricorso stesso, èstata disposta anche sul terreno, oltre che sull'edificio costruitovi.Il richiamo della ricorrente alla sentenza Sez. 1, n. 16450 del 05/02/2021,che avrebbe deciso un'analoga domanda su un immobile limitrofo, èmanifestamente illogico ed errato, dal momento che tale sentenza ha esaminatoun caso del tutto diverso, di una revocatoria proposta dal soggetto costruttore diun edificio, non dichiarato prestanome del proposto, realizzato solo in parte suun terreno confiscato perché ritenuto appartenente a quest'ultimo, il qualecontestava la legittimità della confisca per intero del suo edificio, essendo statorealizzato solo per una parte sull'area confiscata.Il rigetto della istanza di revocatoria impone il mantenimento della confiscadisposta definitivamente, che ha comportato il passaggio allo Stato dellaproprietà sui beni confiscati, con conseguente inammissibilità della domandasubordinata.4. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.La condanna della ricorrente, decisa dal Tribunale civile, al risarcimento deldanno causato all'Agenzia Nazionale per l'occupazione abusiva dell'immobile,proseguita nonostante la sua confisca, è stata logicamente interpretata, dalgiudice della prevenzione, come dimostrativa della legittimità della confiscastessa, potendo tale occupazione essere ritenuta abusiva solo previoriconoscimento dell'avvenuta acquisizione del bene al patrimonio dello Stato. Ladiversa interpretazione fornita dalla ricorrente è palesemente illogica: ella stessaafferma di essere stata una occupante sine titulo, ma tale condizione sarebbeinsussistente se ella fosse stata la legittima proprietaria dell'edificio occupato,ovvero se il Tribunale civile avesse ritenuto accertato, sulla base della consulenzadisposta, il suo possesso di un titolo che giustificava detta occupazione.La valutazione del giudice della prevenzione in merito a detta sentenza,pertanto, è logica e fondata sul contenuto della decisione assunta dal giudicecivile, non avendo questi negato né messo in dubbio la legittimità della confisca,decisione che pertanto risulta irrilevante ai fini della revocazione richiesta.5. Infine è manifestamente infondato anche il quinto motivo di ricorso.La ricorrente lamenta l'omesso accertamento della proporzionalità dellaconfisca rispetto alla propria posizione, di proprietaria del bene confiscato, cheella avrebbe edificato in buona fede, ma tale accertamento era precluso inquesto procedimento, in quanto il bene è stato confiscato perché ritenuto nelladisponibilità del proposto, e intestato solo fittiziamente alla ricorrente.La ritenuta legittimità della confisca, derivante dalla definitività della stessae dall'assenza di prove nuove che ne impongano la revocazione, rende del tuttoinammissibile la doglianza circa la mancanza di proporzionalità tra gli interessidello Stato e il diritto di proprietà della ricorrente, perché ella è stata dichiaratamera prestanome del vero proprietario, con riferimento al quale deve, perciò,essere effettuato l'eventuale giudizio di proporzionalità, ai sensi dell'attuale art.24 d.lgs. n. 159/2011, e del previgente art. 2-ter legge n. 575/1965. Talegiudizio, peraltro, deve ritenersi già effettuato, nei confronti del proposto, al finedi disporre il provvedimento di confisca a suo carico, provvedimento che lastessa ricorrente afferma essere divenuto definitivo nel dicembre 1997.La domanda di revocatoria proposta, pertanto, è inammissibile perchéconsiste, di fatto, solo in una impugnazione tardiva, da parte della intestatariafittizia, della decisione di confiscare il bene perché ritenuto nella disponibilità delproposto, senza che siano presentate prove nuove tali da scardinare talevalutazione.6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per la manifestainfondatezza di tutti i suoi motivi.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per ritenerel'assenza di colpa della stessa nella proposizione del ricorso, anche alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]