CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26784/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/11/1963Bocola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi, proposti con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo e secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ilprimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in punto di accertamento dellaresponsabilità, corretta qualificazione della condotta imputata, sussistenzadell’elemento soggettivo del delitto ascritto, risultano privi di concreta specificità,oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4,1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con le logiche e noncensurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono quindi a prefigurareuna rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito,estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata dei riscontri documentali e le testimonianze degli agentioperanti ad esito della analitica indagine della Guardia di Finanza (si vedanopagg. 3 e seg.);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti dispecificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. inquanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delleragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti allamotivazione dell’atto impugnato;ritenuto che il secondo motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorioproposto da [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per assoluta genericità ed aspecificità inpresenza di una chiara valutazione dei motivi devoluti sul punto da parte dellaCorte di appello, che esplicitamente concesso le circostanze attenuanti in regimedi equivalenza, escludendo la possibile prevalenza delle stesse (elemento questoneanche richiamato in ricorso) con motivazione esente da aporie o illogicità, chenon si presta a censure in questa sede;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]