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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 dicembre 2022

Cassazione n. 26517/2023

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ente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Torino il 05/12/2022 (proc. riuniti nn. 2022/500200, 2022/500201, 2022/500202, 2022/500203, 2022/500204, 2022/500205) visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le note di replica in data 05/05/2023, con cui l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insiste per dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 05/12/2022, il Tribunale del riesame di Torino rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero di Ivrea avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari di Ivrea aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo impeditivo (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) avente ad oggetto le discariche site in Chivasso e denominate Chivasso 1, Chivasso 2 e Chivasso 3, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Il pubblico ministero aveva in particolare contestato: - Capo a: agli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il delitto di cui all'articolo 452- terdecies cod. pen.

In riferimento al reiterato e mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle fonti di contaminazione, progetto determinazioni dirigenziali del servizio tecnico del Comune di Chivasso; - Capo b: agli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il delitto di cui all'articolo 452-bis cod. pen., per avere gli imputati, con il reiterato e mancato raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, cagionato la compromissione o comunque il deterioramento significativo e misurabile della falda acquifera sottostante la zona delle discariche; - Capo c: agli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il delitto di cui all'articolo 452-quater cod. pen., per avere gli imputati [OSCURATO:PERSONA] un disastro ambientale, in relazione alla offesa alla pubblica incolumità a causa del tipo di compromissione determinata, intrinsecamente pericolosa, dei suoi effetti lesivi e in funzione del potenziale numero di persone offese o comunque esposte al pericolo, ragiona del grave problema di migrazione del biogas all'interno della sottosuolo della discarica, la cui estrazione non è resa possibile, Con il conseguente rischio di esplosioni, peraltro già verificatesi negli anni precedenti; - Capi da e) a h), violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione, di cui all'articolo 29- quaterdecies d.

Igs. 152/2006.

3. Avverso tale ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Ivrea.

3.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Evidenzia in primo luogo come tutte e tre le discariche sono scrive di autorizzazione e in fase di gestione post-operativa; ed infatti, la gestione delle discariche, a seguito di concordato, è passata alla società [OSCURATO:SOCIETA], senza che si sia mai proceduto alla voltura delle autorizzazioni di cui era titolare la precedente gestione, dovendosi ritenere del tutto irrilevante l'esistenza di una «presa d'atto» da parte degli enti preposti, così come del tutto più rilevante è l'esistenza di un concordato, che regola la situazione economica dell'impresa in crisi ma non concerne autorizzazione alla gestione dell'impianto.

Per la sola discarica di Chivasso 3 vi è stata in realtà una richiesta di voltura dell'autorizzazione, che è stata tuttavia respinta dalla provincia non avendo l'impresa ottemperato all'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie (la stessa SGRA ha del resto confermato di non essere in grado di prestare idonee garanzie finanziarie per incapienza patrimoniale).

Sostiene il ricorrente pubblico ministero che, già di per sé, situazione di illegalità giustificherebbe l'apposizione del vincolo reale.

Censura, inoltre, l'argomentazione del tribunale del riesame secondo cui la mancanza di autorizzazione concretizzerebbe una violazione meramente formale.

3.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà in riferimento alla contestazione sub b) di inquinamento ambientale e al Capo a) di omessa bonifica.

Contesta l'affermazione del tribunale di riesame, il quale, pur evidenziando come emerga pacificamente dagli atti che l'asporto del percolato da parte di SMC prima e di SGRA dopo è stato effettuato in maniera insufficiente ed inadeguata rispetto al cronoprogramma originale, i provvedimenti che disciplinavano il provvedimento di bonifica sarebbero difficilmente intelligibili in riferimento agli obblighi di gestione del percolato, e soprattutto che non appare provato tale inadeguata gestione del percolato abbia determinato l'integrazione dei reati contestati, vale a dire l'inquinamento ambientale e l'omessa bonifica.

A tal fine, attribuisce rilievo alle valutazioni espresse dalla conferenza di servizi di luglio 2017, la quale aveva concluso nel senso di non essere stati rilevati impatti ambientali evidenti dovuti alla discarica Chivasso 3, ma ritiene di non valorizzare le analoghe conclusioni, di segno opposto, espresse in riferimento alle altre due discariche.

Censura la decisione del tribunale del riesame laddove che non siano sufficienti, in assenza di altri elementi, gli sforamenti per nichel, manganese e ammoniaca riscontrati per anni a partire dal 2006 nella falda sottostante le discariche, né che il sito fosse stato già dichiarato sito inquinato, sottoposto a procedura di bonifica ex art. 242 del testo unico ambientale ed oggetto di un progetto di bonifica.

Ritiene, al contrario, che proprio il fatto che il sito fosse oggetto di un intervento di bonifica, a cui non è stato dato seguito nella realtà dei fatti e comunque in termini congrui e tempi adeguati, evidenzia la sussistenza dei due reati.

Quanto allora responsabilità degli odierni imputati, ritiene che la loro condotta gravemente omissiva abbia con-causato l'evento di inquinamento già presente in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 68/2015.

Censura altresì la decisione del tribunale del riesame laddove ritiene che in assenza di perizia o consulenza non sia possibile stabilire la sussistenza di una compromissione o di un deterioramento significativi e misurabili, nonostante la presenza di continui trafilamenti di percolato evidenzi l'inquinamento della falda acquifera.

3.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà in riferimento all'affermazione del tribunale del riesame secondo cui la reiterata ammissione dei gestori delle discariche alla procedura di cui all'articolo 318-bis d.

Igs. 152/2006 osterebbe al riconoscimento dell'esistenza del danno o pericolo concreto ed attuale per l'ambiente, posto che il presupposto per l'ammissione alla procedura di estinzione agevolata ecco costituito proprio dall'assenza di tale danno o pericolo.

Aggiunge il ricorrente che in concreto l'ottemperanza alle prescrizioni non è mai avvenuta, tanto che ARPA ha inoltrato alla procura numerose notizie di teatro.

Contesta inoltre l'affermazione del tribunale secondo cui, nonostante i ritardi, gli imputati avrebbero comunque possono essere degli interventi in grado di mitigare l'inquinamento.

Censura, inoltre, l'affermazione del tribunale secondo cui dovrebbe attribuirsi rilievo anche all' utilizzo o al mancato utilizzo della fideiussione escussa da parte del comune, la quale è stata utilizzata per smaltire il percolato illecitamente accumulato ma non poteva servire anche al risanamento della falda acquifera, e comunque alla affermazione secondo cui l'omesso esercizio del potere sostitutivo da parte del comune in qualche modo trasferirebbe sul comune stesso la responsabilità per omessa bonifica;

3.4. Con il quarto motivo lamenta il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà in riferimento all'imputazione di disastro ambientale (capo c).

Il tribunale del riesame non spiegherebbe in cosa sarebbe consistito l'atteggiamento collaborativo da parte di SMC e SGRA, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dal dottor Soldi, da cui emergerebbe non solo la mancanza di interventi effettivi volti a limitare la migrazione del biogas all'interno del sottosuolo, ma anche e soprattutto la situazione di estremo pericolo per eventuali esplosioni.

4. Con memoria depositata in data 28/04/2023, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso, di cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Per costante giurisprudenza della Corte (Sez. 5, n. 18821 del 15/02/2018, Arlia, Rv. 272858 - 01; Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869; Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento di tale sequestro, poiché la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata.

Ed infatti, in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen., nel richiamare le regole di procedure dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 60, L. 23 giugno 2017, n. 103), e non al comma 1 che, quanto alle misure cautelari personali, legittima a proporre ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale.

Deve quindi trovare applicazione la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento (Sez. 5, n. 18821 del 15/02/2018, Arlia).

Il ricorso, presentato dal Procuratore della Repubblica di Ivrea avverso ordinanza del Tribunale del riesame di Torino, è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero che l'ha proposto.

2. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Torino il 05/12/2022 (proc. riuniti nn. 2022/500200, 2022/500201, 2022/500202, 2022/500203, 2022/500204, 2022/500205) visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le note di replica in data 05/05/2023, con cui l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insiste per dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 05/12/2022, il Tribunale del riesame di Torino rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero di Ivrea avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari di Ivrea aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo impeditivo (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) avente ad oggetto le discariche site in Chivasso e denominate Chivasso 1, Chivasso 2 e Chivasso 3, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il pubblico ministero aveva in particolare contestato: - Capo a: agli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il delitto di cui all'articolo 452- terdecies cod. pen. In riferimento al reiterato e mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle fonti di contaminazione, progetto determinazioni dirigenziali del servizio tecnico del Comune di Chivasso; - Capo b: agli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il delitto di cui all'articolo 452-bis cod. pen., per avere gli imputati, con il reiterato e mancato raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, cagionato la compromissione o comunque il deterioramento significativo e misurabile della falda acquifera sottostante la zona delle discariche; - Capo c: agli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il delitto di cui all'articolo 452-quater cod. pen., per avere gli imputati [OSCURATO:PERSONA] un disastro ambientale, in relazione alla offesa alla pubblica incolumità a causa del tipo di compromissione determinata, intrinsecamente pericolosa, dei suoi effetti lesivi e in funzione del potenziale numero di persone offese o comunque esposte al pericolo, ragiona del grave problema di migrazione del biogas all'interno della sottosuolo della discarica, la cui estrazione non è resa possibile, Con il conseguente rischio di esplosioni, peraltro già verificatesi negli anni precedenti; - Capi da e) a h), violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione, di cui all'articolo 29- quaterdecies d. Igs. 152/2006. 3. Avverso tale ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Ivrea. 3.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Evidenzia in primo luogo come tutte e tre le discariche sono scrive di autorizzazione e in fase di gestione post-operativa; ed infatti, la gestione delle discariche, a seguito di concordato, è passata alla società [OSCURATO:SOCIETA], senza che si sia mai proceduto alla voltura delle autorizzazioni di cui era titolare la precedente gestione, dovendosi ritenere del tutto irrilevante l'esistenza di una «presa d'atto» da parte degli enti preposti, così come del tutto più rilevante è l'esistenza di un concordato, che regola la situazione economica dell'impresa in crisi ma non concerne autorizzazione alla gestione dell'impianto. Per la sola discarica di Chivasso 3 vi è stata in realtà una richiesta di voltura dell'autorizzazione, che è stata tuttavia respinta dalla provincia non avendo l'impresa ottemperato all'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie (la stessa SGRA ha del resto confermato di non essere in grado di prestare idonee garanzie finanziarie per incapienza patrimoniale). Sostiene il ricorrente pubblico ministero che, già di per sé, situazione di illegalità giustificherebbe l'apposizione del vincolo reale. Censura, inoltre, l'argomentazione del tribunale del riesame secondo cui la mancanza di autorizzazione concretizzerebbe una violazione meramente formale. 3.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà in riferimento alla contestazione sub b) di inquinamento ambientale e al Capo a) di omessa bonifica. Contesta l'affermazione del tribunale di riesame, il quale, pur evidenziando come emerga pacificamente dagli atti che l'asporto del percolato da parte di SMC prima e di SGRA dopo è stato effettuato in maniera insufficiente ed inadeguata rispetto al cronoprogramma originale, i provvedimenti che disciplinavano il provvedimento di bonifica sarebbero difficilmente intelligibili in riferimento agli obblighi di gestione del percolato, e soprattutto che non appare provato tale inadeguata gestione del percolato abbia determinato l'integrazione dei reati contestati, vale a dire l'inquinamento ambientale e l'omessa bonifica. A tal fine, attribuisce rilievo alle valutazioni espresse dalla conferenza di servizi di luglio 2017, la quale aveva concluso nel senso di non essere stati rilevati impatti ambientali evidenti dovuti alla discarica Chivasso 3, ma ritiene di non valorizzare le analoghe conclusioni, di segno opposto, espresse in riferimento alle altre due discariche. Censura la decisione del tribunale del riesame laddove che non siano sufficienti, in assenza di altri elementi, gli sforamenti per nichel, manganese e ammoniaca riscontrati per anni a partire dal 2006 nella falda sottostante le discariche, né che il sito fosse stato già dichiarato sito inquinato, sottoposto a procedura di bonifica ex art. 242 del testo unico ambientale ed oggetto di un progetto di bonifica. Ritiene, al contrario, che proprio il fatto che il sito fosse oggetto di un intervento di bonifica, a cui non è stato dato seguito nella realtà dei fatti e comunque in termini congrui e tempi adeguati, evidenzia la sussistenza dei due reati. Quanto allora responsabilità degli odierni imputati, ritiene che la loro condotta gravemente omissiva abbia con-causato l'evento di inquinamento già presente in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 68/2015. Censura altresì la decisione del tribunale del riesame laddove ritiene che in assenza di perizia o consulenza non sia possibile stabilire la sussistenza di una compromissione o di un deterioramento significativi e misurabili, nonostante la presenza di continui trafilamenti di percolato evidenzi l'inquinamento della falda acquifera. 3.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà in riferimento all'affermazione del tribunale del riesame secondo cui la reiterata ammissione dei gestori delle discariche alla procedura di cui all'articolo 318-bis d. Igs. 152/2006 osterebbe al riconoscimento dell'esistenza del danno o pericolo concreto ed attuale per l'ambiente, posto che il presupposto per l'ammissione alla procedura di estinzione agevolata ecco costituito proprio dall'assenza di tale danno o pericolo. Aggiunge il ricorrente che in concreto l'ottemperanza alle prescrizioni non è mai avvenuta, tanto che ARPA ha inoltrato alla procura numerose notizie di teatro. Contesta inoltre l'affermazione del tribunale secondo cui, nonostante i ritardi, gli imputati avrebbero comunque possono essere degli interventi in grado di mitigare l'inquinamento. Censura, inoltre, l'affermazione del tribunale secondo cui dovrebbe attribuirsi rilievo anche all' utilizzo o al mancato utilizzo della fideiussione escussa da parte del comune, la quale è stata utilizzata per smaltire il percolato illecitamente accumulato ma non poteva servire anche al risanamento della falda acquifera, e comunque alla affermazione secondo cui l'omesso esercizio del potere sostitutivo da parte del comune in qualche modo trasferirebbe sul comune stesso la responsabilità per omessa bonifica; 3.4. Con il quarto motivo lamenta il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà in riferimento all'imputazione di disastro ambientale (capo c). Il tribunale del riesame non spiegherebbe in cosa sarebbe consistito l'atteggiamento collaborativo da parte di SMC e SGRA, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dal dottor Soldi, da cui emergerebbe non solo la mancanza di interventi effettivi volti a limitare la migrazione del biogas all'interno del sottosuolo, ma anche e soprattutto la situazione di estremo pericolo per eventuali esplosioni. 4. Con memoria depositata in data 28/04/2023, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso, di cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Per costante giurisprudenza della Corte (Sez. 5, n. 18821 del 15/02/2018, Arlia, Rv. 272858 - 01; Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869; Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento di tale sequestro, poiché la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata. Ed infatti, in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen., nel richiamare le regole di procedure dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 60, L. 23 giugno 2017, n. 103), e non al comma 1 che, quanto alle misure cautelari personali, legittima a proporre ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale. Deve quindi trovare applicazione la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento (Sez. 5, n. 18821 del 15/02/2018, Arlia). Il ricorso, presentato dal Procuratore della Repubblica di Ivrea avverso ordinanza del Tribunale del riesame di Torino, è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero che l'ha proposto. 2. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del
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