CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sull'istanza proposta in data 22 ottobre 2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Moldavia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Andrea; premesso: che nei confronti dell'istante è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza della Corte di appello di Milano del 19 agosto 2021, nell'ambito della procedura estradizionale promossa dalla Repubblica di Moldavia in relazione alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Chisani del 6 marzo 2013, con cui lo stesso ha riportato condanna alla pena complessiva di anni 6 di reclusione per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e di frode, rispettivamente previsti dagli artt. 352, comma 3, lett. d, e 190 codice penale moldavo; - che il titolo custodiale è stato adottato sul presupposto della definitività della sentenza con cui, il 15 luglio 2021, la stessa Corte territoriale ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta; - che con il proposto ricorso l'istante deduce: a) la insussistenza delle esigenze cautelari poste a base dell'ordinanza custodiale, per avere egli osservato puntualmente le prescrizioni inerenti alle misure restrittive dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in precedenza applicate; b) l'erroneità del presupposto dell'aggravamento, individuato nella definitività della sentenza di estradizione, non essendosi tenuto conto della applicabilità della sospensione feriale al termine per impugnare detta pronuncia; - ritenuto che sussiste la competenza a provvedere della Corte di cassazione in ordine alla richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari disposte nell'ambito della procedura di estradizione per l'estero, ai sensi dell'art. 718, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui gli atti del procedimento si trovino presso la Corte per il giudizio concernente l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione (Sez. 6, n. 17773 del 13/04/2018, Oprea, Rv. 272923) .e che tale condizione ricorreva al momento della proposizione della istanza in oggetto, posto che il ricorso per cassazione proposto avverso la predetta sentenza di estradizione è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza resa in data 1 dicembre 2021; - rilevato che, dall'interrogazione svolta a mezzo della cancelleria di questa Corte attraverso la consultazione del sistema informativo del Ministero della Giustizia, la misura cautelare in oggetto risulta essere stata revocata ex art. 715, comma 6, cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Milano, che ha disposto la rimessione in libertà di Talmaci in data 14 dicembre 2022; - ritenuto che l'intervenuta revoca della misura cautelare impugnata fa venir meno ogni interesse alla pronuncia richiesta P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]»ATO I, A CANC I Pres