CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG31896 anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall'avvocatoMassimo Serra e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato avverso la sentenza n. 3520 della Corte di appello di Milano depositata Sez. I –RG31896/2019 camera di consiglio13.2.2023 il giorno21 agosto 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di Paschi di [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare il solido al risarcimento del danno asseritamente sofferto in conseguenza dell’attività illecita del secondo: questi, infatti, quale promotore finanziario selezionato dalla banca per gestire il portafoglio di investimento dell’attrice, si sarebbe appropriato d elle somme che gli erano stateconsegnate dalla stessa Pavanello. In esito al giudizio di primo grado, in cui Bardelli è restato contumace e la banca si è costituita, il Tribunale di Varese ha accolto la domanda e condannato i detti convenuti al risarcimento del danno, liquidato in euro 120.000,00, oltre interessi e rivalutazione. 2. ― La Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza avanti ad essa impugnata, respingendo la domanda attrice. In estrema sintesi, il Giudice del gravame ha ritenuto mancante la prova del fatto che l’attrice appellataavesse versato ad [OSCURATO:PERSONA] la somma oggetto della lamentata appropriazione. 3. ― Ricorre per cassazione, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]; Bardelli non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. — La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivoper il giudizio, oggetto di discussionetra le parti, consistente nella mancata contestazione in primo grado, da parte della banca, dell’effettiva Sez. I –RG31896/2019 camera di consiglio13.2.2023 consegna del denaro al promotore Bardelli. Si imputa alla sentenza impugnata di aver ritenuto non provato il versamento degli importi oggetto di causa al promotore, nonostante la circostanza sia stata contestata dalla banca solo con l’atto di impugnazione. 2. ― Il motivo è infondato, e con esso il ricorso. Come è risaputo, l 'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti(Cass. 31 agosto 2020, n. 18074;Cass. 4 gennaio 2019, n. 87; Cass. 18 luglio 2016, n. 14652; Cass. 13 febbraio 2013, n. 3576).Tale non può considerarsi la circostanza del versamento intercorso tra l’odierna ricorrente e il promotore finanziario, a cui la banca è restata estranea. La ricorrente ha opposto che la conoscenza, da parte della banca, di tale evenienzaemergerebbe da alcuni documenti, dai quali, però, a detta della stessa istante, sarebbe dato di ricavare non la specifica consapevolezza, da parte della banca, del fatto controverso , ma , più genericamente,la circostanza per cui la stessa non ignorasse condotte illecite tenute da Bardelli nei confronti di altri investitori: sicché la deduzione è priva di concludenza. Si aggiunga che, a fronte dell’affermazione, contenuta nella sentenza di appello, per cui la banca avrebbe formulato, con riferimento alla datio della somma di euro 120.000,00, specifica contestazione (pag. 8 della sentenza), la ricorrente ha riconosciuto che la stessa controricorrente, nella comparsa di risposta di primo grado, ebbe a prendere in considerazioneil richiamato versamento (cfr . pagg. 24 s. del ricorso,in cui è riprodotto uno stralcio della comparsa di risposta di primo grado, ove [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ha dato per «ammesso, ma non concesso» che l’importo in questione fosse stato effettivamente corrisposto a Bardelli). Ciò detto, noncompete a questa Corte pronunciarsi sul valore di tale affermazione: infatti, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non Sez. I –RG31896/2019 camera di consiglio13.2.2023 contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione(Cass. 28 ottobre 2019,n. 27490 ; cfr. pure Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680 ). Un vizio motivazionale, sul punto specifico , non risulta, peraltro, nemmeno prospettato. 3. ― Il ricorso è respinto. 4. ― Le spese d el giudizio di cassazione seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di importo pari a quello stabili