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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17571/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché la Corte di appello di Genova, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha rideterminato e ridotto la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod.pen., nella misura concordata dalle parti; ritenuto che il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e che ad essa consegue ex art. 616 cod.proc.pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché la Corte di appello di Genova, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha rideterminato e ridotto la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod.pen., nella misura concordata dalle parti; ritenuto che il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e che ad essa consegue ex art. 616 cod.proc.pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deci
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