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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06162/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 7498-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 265/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/03/2015 R.G.N. 489/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.3.2015, la Corte d'appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i crediti per contributi previdenziali oggetto delle cartelle esattoriali notificate a (e successivamente opposte da) [OSCURATO:PERSONA]; che i giudici territoriali, dopo aver ritenuto che la notifica di una delle tre cartelle opposte con il ricorso introduttivo del giudizio non fosse andata a buon fine, hanno nondimeno dichiarato la prescrizione di tutti i crediti fatti valere dall'INPS mercé l'iscrizione a ruolo, relativi agli anni 1995- 2001; che avverso tale pronuncia la società concessionaria dei servizi di riscossione in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la notifica di una delle tre cartelle (precisamente quella effettuata in data 6.3.2003 presso la residenza dell'odierno intimato in Misterbianco, corso Martiri di via Fani 51) non si fosse perfezionata per mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a seguito della verifica della temporanea assenza del destinatario; che, al riguardo, va premesso che il procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità relativa del destinatario, prevede la necessità che venga prodotto in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata spedita a seguito del deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'affissione all'albo del relativo avviso (così da ult.

Cass. n. 25351 del 2020); che, ciò posto, il motivo è fondato, atteso che dalla documentazione allegata in atti - e debitamente trascritta a pagg. 5-6 del ricorso per cassazione - risulta che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale a pag. 3 della sentenza impugnata, a corredo della raccomandata spedita a seguito del deposito della cartella alla casa comunale è stato prodotto l'avviso di compiuta giacenza; che, riguardando la cartella oggetto della notificazione contributi relativi all'anno 1999, erroneamente è stata dichiarata la prescrizione di questi ultimi; che, non avendo formato oggetto di specifica impugnazione la declaratoria di avvenuta prescrizione dei crediti oggetto delle altre due cartelle notificate all'odierno intimato ed opposte con il ricorso introduttivo del giudizio, l'accoglimento del motivo di ricorso comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 7498-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 265/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/03/2015 R.G.N. 489/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.3.2015, la Corte d'appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i crediti per contributi previdenziali oggetto delle cartelle esattoriali notificate a (e successivamente opposte da) [OSCURATO:PERSONA]; che i giudici territoriali, dopo aver ritenuto che la notifica di una delle tre cartelle opposte con il ricorso introduttivo del giudizio non fosse andata a buon fine, hanno nondimeno dichiarato la prescrizione di tutti i crediti fatti valere dall'INPS mercé l'iscrizione a ruolo, relativi agli anni 1995- 2001; che avverso tale pronuncia la società concessionaria dei servizi di riscossione in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la notifica di una delle tre cartelle (precisamente quella effettuata in data 6.3.2003 presso la residenza dell'odierno intimato in Misterbianco, corso Martiri di via Fani 51) non si fosse perfezionata per mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a seguito della verifica della temporanea assenza del destinatario; che, al riguardo, va premesso che il procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità relativa del destinatario, prevede la necessità che venga prodotto in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata spedita a seguito del deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'affissione all'albo del relativo avviso (così da ult. Cass. n. 25351 del 2020); che, ciò posto, il motivo è fondato, atteso che dalla documentazione allegata in atti - e debitamente trascritta a pagg. 5-6 del ricorso per cassazione - risulta che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale a pag. 3 della sentenza impugnata, a corredo della raccomandata spedita a seguito del deposito della cartella alla casa comunale è stato prodotto l'avviso di compiuta giacenza; che, riguardando la cartella oggetto della notificazione contributi relativi all'anno 1999, erroneamente è stata dichiarata la prescrizione di questi ultimi; che, non avendo formato oggetto di specifica impugnazione la declaratoria di avvenuta prescrizione dei crediti oggetto delle altre due cartelle notificate all'odierno intimato ed opposte con il ricorso introduttivo del giudizio, l'accoglimento del motivo di ricorso comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso
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