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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41463/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZARO Vatp_aflujil Té i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato riservando la presentazione dei motivi ai difensori; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO Vatp_aflujil Té i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato riservando la presentazione dei motivi ai difensori; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 41463/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris