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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11171/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in merito alla valutazione del dolo, in rapporto alla accertato vizio parziale di mente viene argomentato sulla base di una differente lettura delle risultanze in atti, atteso che la ridotta capacità di autodeterminazione è stata apprezzata in sede di riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 89 c.p., oltre che nel bilanciamento favorevole in rapporto di prevalenza con la recidiva; ritenuto che la verifica sulla correttezza della motivazione non può risolversi in nuova valutazione dei dati acquisiti perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, potendosi ravvisare il "travisamento della prova", solo quando la sentenza impugnata si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova certamente diverso da quello reale, perché in solo questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ma soltanto di verificare se questi esistono; ritenuto pertanto che la decisione appare coerente alle valutazioni peritali che non hanno escluso l'imputabilità, mentre il motivo di ricorso tende a confondere il piano dell'imputabilità con quello della colpevolezza; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in merito alla valutazione del dolo, in rapporto alla accertato vizio parziale di mente viene argomentato sulla base di una differente lettura delle risultanze in atti, atteso che la ridotta capacità di autodeterminazione è stata apprezzata in sede di riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 89 c.p., oltre che nel bilanciamento favorevole in rapporto di prevalenza con la recidiva; ritenuto che la verifica sulla correttezza della motivazione non può risolversi in nuova valutazione dei dati acquisiti perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, potendosi ravvisare il "travisamento della prova", solo quando la sentenza impugnata si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova certamente diverso da quello reale, perché in solo questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ma soltanto di verificare se questi esistono; ritenuto pertanto che la decisione appare coerente alle valutazioni peritali che non hanno escluso l'imputabilità, mentre il motivo di ricorso tende a confondere il piano dell'imputabilità con quello della colpevolezza; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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