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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 30041/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13451/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato perlegge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE d 'APPELLO NAPOLI n. 210/2022 depositata il 15/02/2022.

R.g. n. 13451 del 2022 Ad. 7/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2024dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, la sentenza della Corte d’appello di Napoli , n. 210 pubblicata in data 15/02/2022; risponde con controricorsoRaffaele Lauro; non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso (comunicata ritualmente dalla cancelleria alla parte controricorrente)e di relativa accettazione; da tali atti risulta che la rinuncia e l’accettazione della stessa , sottoscritte rispettivamente dal ricorr e nt e e dal controricorrente personalmente nonché dai lorodifensori, sono ritual i ; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudiziodi cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ben può accogliersi la concorde richiesta di compensazione delle stesse formulata da entrambe le parti, come risulta peraltro dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudiziodi cassazione.

Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

R.g. n. 13451 del 2022 Ad. 7/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13451/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato perlegge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE d 'APPELLO NAPOLI n. 210/2022 depositata il 15/02/2022. R.g. n. 13451 del 2022 Ad. 7/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2024dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, la sentenza della Corte d’appello di Napoli , n. 210 pubblicata in data 15/02/2022; risponde con controricorsoRaffaele Lauro; non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso (comunicata ritualmente dalla cancelleria alla parte controricorrente)e di relativa accettazione; da tali atti risulta che la rinuncia e l’accettazione della stessa , sottoscritte rispettivamente dal ricorr e nt e e dal controricorrente personalmente nonché dai lorodifensori, sono ritual i ; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudiziodi cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ben può accogliersi la concorde richiesta di compensazione delle stesse formulata da entrambe le parti, come risulta peraltro dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudiziodi cassazione. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. R.g. n. 13451 del 2022 Ad. 7/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d
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