CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, illustrati i motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Michael, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla sua partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, capeggiata da CARBONE Roberto, a decorrere dal 2019, oltre a più reati fine (capi 20, 21, 22, 28 e 32). 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 74, d. P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per tale reato, avendo il Tribunale omesso di valorizzare l'assenza di specificazione in ordine alla genesi dell'associazione criminosa, al suo perimetro di operatività, alla divisione dei compiti e dei proventi e alla esistenza di una cassa comune. I dubbi in ordine alla sussistenza del gruppo deriverebbero, per il deducente, anche dalla disamina di alcuni episodi, il cui separato scrutinio propone per addivenire alla conclusione che le ragioni sottostanti alla decisione sarebbero illogiche e intrinsecamente contraddittorie, essendo emerso l'intento dei presunti associati di danneggiare l'associazione e la esatta definizione della condotta in termini di acquisto e non di vendita, come ritenuto dai giudici territoriali. La difesa, poi, evidenzia quello che ritiene un ragionamento del tutto contraddittorio, avendo il Tribunale ritenuto che la riqualificazione del capo 25) in termini di favoreggiamento, in luogo dell'ipotizzato concorso in detenzione, fosse confermativa della intraneità dell'indagato, presupponendo il favoreggiamento la cessazione dell'associazione. Assume, inoltre, la scarsa consistenza delle altre evenienze indiziarie, offrendo una diversa lettura dei dialoghi che riporta per stralci nel ricorso, affermando che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] appare più improntato alla preoccupazione di ovviare a ulteriori problemi, determinati dalle sue iniziative contrarie a un agire comune. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto ai reati fine, assumendo il difetto di un'autonoma valutazione delle risultanze investigativo-indiziarie, con riferimento alle condotte contestate all'indagato, rispetto alle quali la valutazione giudiziale si sarebbe, a suo dire, limitata allo sterile dato captativo o alle massime d'esperienza, senza alcun riscontro esterno, con incertezza circa il quantum di droga destinato concretamente alla vendita e alla sua capacità drogante, stante il giudizio di scarsa qualità formulato dagli stessi protagonisti. Infine, con un terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta quanto al quadro cautelare, rilevando che il Tribunale avrebbe operato una generica e apodittica disquisizione in merito agli elementi giustificativi delle proprie conclusioni, peraltro non riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], ritenendo del tutto irrilevante l'argomentazione che fa leva su circostanze come il trasporto accertato il 27/5/2019 e il controllo di polizia del 2 febbraio 2021 conclusosi con segnalazione ai sensi dell'art. 75 del d. P.R. n. 309/1990. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha operato una sintesi dei fatti che fanno da sfondo al presente incidente cautelare, dando conto, innanzitutto, degli elementi gravemente indiziari con riferimento ai reati fine contestati all'indagato, acquisiti grazie all'esito delle intercettazioni disposte, riportate per stralcio a giustificazione del proprio convincimento, con riferimento alle condotte contestate nei singoli capi della incolpazione provvisoria. Per ciascuno, peraltro, il Tribunale ha valutato le prospettazioni alternative offerte a difesa, disattendendole alla stregua dei chiari riferimenti contenuti nei dialoghi captati, traendo conferme del vincolo solidaristico che accomuna l'indagato al gruppo sia da alcune di tali condotte, come nel caso del capo 28), episodio nel quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso anche verbalmente la comunanza degli interessi, utilizzando il pronome "noi"; che dai servizi di videosorveglianza che avevano consentito, per esempio, di monitorarne la condotta presso il circolo Margot, ritenuto una delle basi logistiche dell'associazione, infine il suo interagire con il vertice CARBONE. Quanto alla gravità indiziaria in ordine alla esistenza del sodalizio, il Tribunale ha dato atto degli esiti investigativi che avevano permesso di accertare che il contesto nel quale le condotte di cui ai reati fine si inserivano era più ampio e riconducibile a una organizzazione di uomini e mezzi finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di reati nel settore del narcotraffico, dagli elementi raccolti emergendo in particolare: la indeterminatezza del programma, la distinzione dei ruoli, la posizione verticistica di CARBONE Roberto, le operazioni di approvvigionamento, la disponibilità di basi logistiche (per l'esattezza, il bar Rossonero e il circolo Margot), di luoghi deputati alla custodia della droga, le modalità di vendita al minuto a Masagne oppure la cessione di quantitativi più rilevanti a intermediari di altre regioni e in altre piazze. Tutto ciò era stato ricostruito grazie a attività di captazione e minuziosi servizi di osservazione sul territorio, esitati, in alcuni casi, anche nel sequestro di sostanza e arresti in flagranza, come nel caso del CHIRICO e del [OSCURATO:PERSONA], oppure in controlli stradali, oltre ai servizi di videosorveglianza delle basi logistiche del gruppo, ove si riunivano gli spacciatori (circolo Margot), o dove il CARBONE organizzava gli approvvigionamenti e le consegne ai pushers (bar Rossonero). Il ruolo verticistico di quest'ultimo, peraltro, si era delineato in maniera netta, in quanto presente a tutte le operazioni rilevanti, in tal senso avendo i giudici territoriali valorizzato le sollecitazioni per il pagamento, la ricomposizione di contrasti, i rimproveri, il coordinamento delle attività del sodalizio, le direttive, rivelatesi efficaci, per scongiurare il sequestro di sostanza stupefacente (come in occasione del sequestro presso l'abitazione del FERRUCCIO) e per dotare il gruppo di schede telefoniche internazionali, previa sostituzione di quelle in uso per eludere eventuali intercettazioni. Sempre sul versante della gravità indiziaria, poi, il Tribunale ha ritenuto esistenti le aggravanti del numero delle persone superiore a dieci (avendo il GIP individuato 11 sodali) e non avendo la difesa nulla contestato sul punto; ma anche quella della disponibilità delle armi (rinviando, sul punto, a quanto era emerso a proposito della detenzione di un fucile a pompa e due pistole nascoste presso il BACILE in campagna su ordine del CARBONE e delle pistole detenute dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dal FERRUCCIO). Ha, infine, escluso l'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d. P.R. n. 309/1990, avuto riguardo al quantitativo della droga trattata, alla struttura organizzativa, alle modalità operative e all'ampiezza dei rapporti con gli acquirenti all'ingrosso. Quanto al ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto la consistenza indiziaria circa la sua attività di pusher a servizio del gruppo, proprio presso la base operativa del circolo Margot, richiamando a conferma le condotte esaminate con riferimento ai reati fine confluiti nella incolpazione provvisoria, ma anche altri elementi ritenuti sintomatici della sua intraneità (il riferimento è alla preoccupazione manifestata di spostare qualcosa di compromettente per paura di controlli di polizia; al sollievo manifestato per averla fatta franca; alle conversazioni presso il circolo citato con altri sodali, durante le quali si discuteva di affari di droga; il richiamo dei sodali al patto associativo, dimostrativo della sua totale fedeltà al CARBONE; la sua presenza con quest'ultimo in occasione della pianificazione di singole operazioni di stoccaggio di droga; la partecipazione all'azione di "bonifica" presso l'abitazione del FERRUCCIO, tratto in arresto, luogo dal quale i sodali erano riusciti ad asportare uno zaino pieno di droga; i commenti sull'episodio con lo stesso FERRUCCIO, dopo la sua liberazione, nel corso dei quali i due condividevano la conclusione che ci fosse stata una soffiata). Peraltro, il Tribunale, proprio con riferimento al capo 25), riqualificato quale favoreggiamento, in luogo del contestato concorso nella detenzione di quella partita di droga, ha considerato la condotta elemento confermativo della intraneità associativa, avendo il [OSCURATO:PERSONA] prontamente cooperato nell'azione dei "salvataggio" del carico custodito dal FERRUCCIO. Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, rinviato alla presunzione di sussistenza, avuto riguardo al delitto associativo contestato, ha comunque ritenuto il pericolo attuale e concreto di reiterazione, avuto riguardo alla continuità e sistematicità delle condotte, alla consolidata organizzazione di uomini e mezzi, ai settori di mercato impegnati (anche all'ingrosso e fuori regione), infine, alla personalità del [OSCURATO:PERSONA], gravato da un precedente specifico (trasporto di sostanze stupefacenti) e quindi considerato, a ragione, soggetto dedito al commercio di droga, valorizzando peraltro anche un successivo controllo di polizia del febbraio 2021. esitato nella segnalazione alla Prefettura ai sensi dell'art. 75 d. P.R. n. 309/1990. Dall'insieme di tali elementi, quel giudice ha tratto conferma che il [OSCURATO:PERSONA], solo domiciliarmente ristretto, possa riprendere i contatti con i canali del narcotraffico e reiterare analoghe condotte criminose, anche attraverso l'intermediazione di terzi soggetti, grazie alla rete di conoscenze vantate della città di Masagne. 3. I motivi sono manifestamente infondati. La difesa ha contestato la gravità indiziaria rispetto ai singoli capi d'incolpazione, omettendo, tuttavia, un effettivo confronto con il ragionamento articolato dai giudici territoriali, confutato attraverso la prospettazione, in sede di legittimità, di una lettura alternativa del compendio indiziario. Tuttavia, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976). Ne consegue la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esminato dai giudici del merito, per ribadire quello che può considerarsi ormai orientamento consolidato di questa Corte di legittimità: in materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4. Nella specie, il Tribunale ha analizzato il quadro indiziario alla stregua delle doglianze difensive, dando a queste congrua risposta, tratteggiando in maniera esaustiva i connotati della associazione e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo facente capo al CARBONE, dando conto del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo. La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali, preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di vizi motivazionali che, però risultano smentiti dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata. 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000), nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94, comma I- ter, disp. att. c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm