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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10765/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3639-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 138, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1439/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 6.7.2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi il Tribunale di Mantova, invocando la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta, della quale invocavano la condanna al pagamento della somma di € 56.009,18 a titolo di risarcimento dei danni.

Nella resistenza della società convenuta, che spiegava domanda riconvenzionale per il saldo del corrispettivo dell’appalto ancora dovuto dagli attori, il Tribunale, con sentenza n. 866/2015, accoglieva tanto la domanda principale di risoluzione del contratto che la riconvenzionale e, operate le compensazioni del caso, in relazione alle opere effettivamente eseguite dall’appaltatore, condannava l’attore al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 35.234,39 oltre iva e interessi dalla domanda.

Compensava inoltre le spese di lite e poneva quelle di CTU a carico di ciascuna parte in ragione della metà per ciascuna.

Con la sentenza impugnata, n. 1439/2017, la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame proposto dal Ghisi avverso la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] n. 14/2012 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, erroneamente rubricato come “II motivo”, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1453 e 1455 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non conseguita la prova del danno patito dal Ghisi in conseguenza dell’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore.

Ad avviso del ricorrente, una volta ritenuto l’appaltatore inadempiente, e dichiarato di conseguenza risolto il contratto, il danno avrebbe dovuto essere configurato in re ipsa, con esclusione del diritto dell’impresa a qualsiasi somma.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello afferma che la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto non è incompatibile con la condanna del committente al saldo delle opere eseguite dall’appaltatore (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

La statuizione è coerente con il costante insegnamento di questa Corte, i cui precedenti sono richiamati a pag. 6 della sentenza, secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive … la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458 c.c. in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 7829del 19/05/2003 , Rv. 563291; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 11340 del 16/06/2004, Rv. 573681; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 18143 del 09/09/2004 , Rv. 576899; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 2439del 03/02/2006 , Rv. 586898; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2562 del02/02/2009, Rv. 606567) , ovviamente a condizione che vengano proposte le rispettive domande: cosa che, nella fattispecie, è certamente avvenuta, avendo l’appaltatore resistito alla domanda di risoluzione proposta dal committente, spiegando a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto.

Con il secondo motivo, erroneamente rubricato come “III motivo”il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il motivo di gravame concernente la statuizione di compensazione delle spese di primo grado assunta dal Tribunale.

Ad avviso del ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare che la domanda principale era stata accolta dal Tribunale, sia quanto alla statuizione di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, sia quanto alla domanda risarcitoria, sia pure per importo ridotto rispetto alla pretesa indicata in citazione.

Del pari, anche la domanda riconvenzionale era stata accolta solo in parte, con riconoscimento finale all’appaltatore di una somma pari a meno di un terzo di quella dallo stesso richiesta a titolo di danno emergente, e rigetto della domanda per la parte relativa al danno da mancato guadagno.

L’esito complessivo della lite, dunque, avrebbe dovuto condurre il giudice di secondo grado ad accogliere il motivo concernente la regolamentazione delle spese operata dal Tribunale.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha ritenuto corretta la statuizione di compensazione operata dal Tribunale, poiché “… a fronte dell’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta dall’attore, è stata, invece, rigettata la domanda volta a dichiarare che nulla il Ghisi avrebbe dovuto pagare per le opere eseguite e l’attore è stato, al contrario condannato a pagare, a saldo dei lavori, la somma di euro 35.234,39 mentre la domanda risarcitoria è stata accolta solo per la minima somma di euro 5.577,72 a fronte dell’esosa richiesta di euro 56.009,18.

Quanto al convenuto, ha visto accolta la sua domanda riconvenzionale, seppur per la minor somma di euro 35.234,39 e la sua domanda di risarcimento dei danni è stata integralmente rigettata”(cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Con tale passaggio della motivazione la Corte di merito ha, correttamente, individuato una soccombenza reciproca, ed ha dunque confermato il governo delle spese operato dal Tribunale.

La decisione non confligge con quanto previsto dall’art. 92 c.p.c., che autorizza la compensazione delle spese proprio per il caso di reciproca soccombenza.

Né è possibile sindacare, in sede di legittimità, la decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, posto che “ La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 31/01/2014 Rv. 629389; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenzan. del 20/12/2017 , Rv. 646611; nonché Cass. Sez.1, Sentenza n. del 24/01/2013 , Rv. 624926 e Cass. Sez.5, Ordinanza n. del 31/03/2017 , Rv. 643477 ).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3639-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 138, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1439/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 6.7.2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi il Tribunale di Mantova, invocando la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta, della quale invocavano la condanna al pagamento della somma di € 56.009,18 a titolo di risarcimento dei danni. Nella resistenza della società convenuta, che spiegava domanda riconvenzionale per il saldo del corrispettivo dell’appalto ancora dovuto dagli attori, il Tribunale, con sentenza n. 866/2015, accoglieva tanto la domanda principale di risoluzione del contratto che la riconvenzionale e, operate le compensazioni del caso, in relazione alle opere effettivamente eseguite dall’appaltatore, condannava l’attore al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 35.234,39 oltre iva e interessi dalla domanda. Compensava inoltre le spese di lite e poneva quelle di CTU a carico di ciascuna parte in ragione della metà per ciascuna. Con la sentenza impugnata, n. 1439/2017, la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame proposto dal Ghisi avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] n. 14/2012 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, erroneamente rubricato come “II motivo”, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1453 e 1455 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non conseguita la prova del danno patito dal Ghisi in conseguenza dell’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore. Ad avviso del ricorrente, una volta ritenuto l’appaltatore inadempiente, e dichiarato di conseguenza risolto il contratto, il danno avrebbe dovuto essere configurato in re ipsa, con esclusione del diritto dell’impresa a qualsiasi somma. La censura è inammissibile. La Corte di Appello afferma che la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto non è incompatibile con la condanna del committente al saldo delle opere eseguite dall’appaltatore (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). La statuizione è coerente con il costante insegnamento di questa Corte, i cui precedenti sono richiamati a pag. 6 della sentenza, secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive … la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458 c.c. in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 7829del 19/05/2003 , Rv. 563291; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 11340 del 16/06/2004, Rv. 573681; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 18143 del 09/09/2004 , Rv. 576899; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 2439del 03/02/2006 , Rv. 586898; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2562 del02/02/2009, Rv. 606567) , ovviamente a condizione che vengano proposte le rispettive domande: cosa che, nella fattispecie, è certamente avvenuta, avendo l’appaltatore resistito alla domanda di risoluzione proposta dal committente, spiegando a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto. Con il secondo motivo, erroneamente rubricato come “III motivo”il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il motivo di gravame concernente la statuizione di compensazione delle spese di primo grado assunta dal Tribunale. Ad avviso del ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare che la domanda principale era stata accolta dal Tribunale, sia quanto alla statuizione di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, sia quanto alla domanda risarcitoria, sia pure per importo ridotto rispetto alla pretesa indicata in citazione. Del pari, anche la domanda riconvenzionale era stata accolta solo in parte, con riconoscimento finale all’appaltatore di una somma pari a meno di un terzo di quella dallo stesso richiesta a titolo di danno emergente, e rigetto della domanda per la parte relativa al danno da mancato guadagno. L’esito complessivo della lite, dunque, avrebbe dovuto condurre il giudice di secondo grado ad accogliere il motivo concernente la regolamentazione delle spese operata dal Tribunale. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto corretta la statuizione di compensazione operata dal Tribunale, poiché “… a fronte dell’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta dall’attore, è stata, invece, rigettata la domanda volta a dichiarare che nulla il Ghisi avrebbe dovuto pagare per le opere eseguite e l’attore è stato, al contrario condannato a pagare, a saldo dei lavori, la somma di euro 35.234,39 mentre la domanda risarcitoria è stata accolta solo per la minima somma di euro 5.577,72 a fronte dell’esosa richiesta di euro 56.009,18. Quanto al convenuto, ha visto accolta la sua domanda riconvenzionale, seppur per la minor somma di euro 35.234,39 e la sua domanda di risarcimento dei danni è stata integralmente rigettata”(cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Con tale passaggio della motivazione la Corte di merito ha, correttamente, individuato una soccombenza reciproca, ed ha dunque confermato il governo delle spese operato dal Tribunale. La decisione non confligge con quanto previsto dall’art. 92 c.p.c., che autorizza la compensazione delle spese proprio per il caso di reciproca soccombenza. Né è possibile sindacare, in sede di legittimità, la decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, posto che “ La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2, Sentenzan. del 20/12/2017 , Rv. 646611; nonché Cass. Sez.1, Sentenza n. del 24/01/2013 , Rv. 624926 e Cass. Sez.5, Ordinanza n. del 31/03/2017 , Rv. 643477 ). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com
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