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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00486/2025

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza in data 02/05/2024 della [OSCURATO:PERSONA]- POLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 02/05/2024 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..

1. Con un unico motivo d'impugnazione deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivo di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).

Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., atteso che la Corte di appello ha recepito integralmente quanto concordato dalle parti sulla misura di una pena che non configura un'ipotesi d'illegalità della sanzione inflitta.

3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza in data 02/05/2024 della [OSCURATO:PERSONA]- POLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 02/05/2024 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 1. Con un unico motivo d'impugnazione deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivo di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., atteso che la Corte di appello ha recepito integralmente quanto concordato dalle parti sulla misura di una pena che non configura un'ipotesi d'illegalità della sanzione inflitta. 3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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