Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 1976

Cassazione n. 15569/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1976 avverso la sentenza del 16/10/2018 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 ottobre 2018, il Tribunale di Fermo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di molestia o disturbo alle persone continuato e lo ha condannato alla pena di 400 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per essere il Tribunale pervenuto all'affermazione della sua penale responsabilità travisando il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e senza considerare che egli ha agito perché mosso dall'esigenza di predisporre la propria difesa nell'ambito di distinto procedimento intentato a suo carico anziché, come prescritto dalla norma incriminatrice che si assume violata, per petulanza o altre biasimevole motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. La non manifesta infondatezza del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato perché, il 13 maggio 2015, avrebbe, per petulanza o comunque per biasimevoli motivi, molestato e recato disturbo a due ambulanti extracomunitari, persone offese e testimoni nel procedimento penale promosso nei suoi confronti per il reato di concussione, pedinandoli e scattando varie fotografie.

Dalla sentenza impugnata risulta, al riguardo, che, nel giorno indicato, Testoni, procedendo in macchina sul lungomare di [OSCURATO:PERSONA], riprese, con una macchina fotografica, le vittime nell'atto di vendere merce contraffatta, condotta che, a giudizio del Tribunale, integra molestia penalmente rilevante ed è sorretta, a dispetto delle giustificazioni offerte dall'imputato, da biasimevole motivo, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, in quel contesto, dalle vittime.

Il ricorrente articola, per contro, doglianze attinenti, da un canto, alla prova ed all'effettiva consistenza del fatto addebitatogli, che, risolvendosi in un'isolata produzione fotografica, posta in essere in luogo pubblico, sarebbe privo di attitudine molesta perché non comportante un'arbitraria e fastidiosa intromissione nell'altrui vita privata, e, dall'altro, all'indebita qualificazione in termini di «biasimevole motivo» di un comportamento finalizzato a dimostrare che, come espressamente indicato dal Tribunale, i due erano intenti a vendere merce contraffatta, circostanza suscettibile di acquisire rilievo nell'ambito del procedimento penale che vedeva Testoni, militare della Guardia di Finanza, rispondere di concussione in pregiudizio degli ambulanti i quali, stando all'impostazione difensiva, avrebbero reso dichiarazioni calunniose in suo danno per ritorsione contro le iniziative da lui svolte al fine di contrastare il commercio abusivo nel quale i due erano impegnati.

Le menzionate deduzioni — quantunque inidonee a rendere evidente, nel senso indicato dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l'innocenza dell'imputato — non appaiono manifestamente infondate, sì da determinare l'ammissibilità del ricorso, e, dunque, la valida costituzione del rapporto processuale, che impone di prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato per maturazione del termine prescrizionale massimo di cinque anni a partire dalla commissione del reato.

Consegue al precedente rilievo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 23/03/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1976 avverso la sentenza del 16/10/2018 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 ottobre 2018, il Tribunale di Fermo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di molestia o disturbo alle persone continuato e lo ha condannato alla pena di 400 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per essere il Tribunale pervenuto all'affermazione della sua penale responsabilità travisando il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e senza considerare che egli ha agito perché mosso dall'esigenza di predisporre la propria difesa nell'ambito di distinto procedimento intentato a suo carico anziché, come prescritto dalla norma incriminatrice che si assume violata, per petulanza o altre biasimevole motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La non manifesta infondatezza del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato perché, il 13 maggio 2015, avrebbe, per petulanza o comunque per biasimevoli motivi, molestato e recato disturbo a due ambulanti extracomunitari, persone offese e testimoni nel procedimento penale promosso nei suoi confronti per il reato di concussione, pedinandoli e scattando varie fotografie. Dalla sentenza impugnata risulta, al riguardo, che, nel giorno indicato, Testoni, procedendo in macchina sul lungomare di [OSCURATO:PERSONA], riprese, con una macchina fotografica, le vittime nell'atto di vendere merce contraffatta, condotta che, a giudizio del Tribunale, integra molestia penalmente rilevante ed è sorretta, a dispetto delle giustificazioni offerte dall'imputato, da biasimevole motivo, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, in quel contesto, dalle vittime. Il ricorrente articola, per contro, doglianze attinenti, da un canto, alla prova ed all'effettiva consistenza del fatto addebitatogli, che, risolvendosi in un'isolata produzione fotografica, posta in essere in luogo pubblico, sarebbe privo di attitudine molesta perché non comportante un'arbitraria e fastidiosa intromissione nell'altrui vita privata, e, dall'altro, all'indebita qualificazione in termini di «biasimevole motivo» di un comportamento finalizzato a dimostrare che, come espressamente indicato dal Tribunale, i due erano intenti a vendere merce contraffatta, circostanza suscettibile di acquisire rilievo nell'ambito del procedimento penale che vedeva Testoni, militare della Guardia di Finanza, rispondere di concussione in pregiudizio degli ambulanti i quali, stando all'impostazione difensiva, avrebbero reso dichiarazioni calunniose in suo danno per ritorsione contro le iniziative da lui svolte al fine di contrastare il commercio abusivo nel quale i due erano impegnati. Le menzionate deduzioni — quantunque inidonee a rendere evidente, nel senso indicato dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l'innocenza dell'imputato — non appaiono manifestamente infondate, sì da determinare l'ammissibilità del ricorso, e, dunque, la valida costituzione del rapporto processuale, che impone di prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato per maturazione del termine prescrizionale massimo di cinque anni a partire dalla commissione del reato. Consegue al precedente rilievo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/03/2022
Sentenza Cassazione n. 15569/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris