CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 1976
Cassazione n. 06433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano violazione di legge penale in relazione alla mancata derubricazione del fatto nel reato di furto semplice è inammissibile. Premesso che, pur a fronte di una conclusione estesa ad entrambi i reati in continuazione, l'argomentazione risulta articolata in relazione al solo capo A) della rubrica, avente ad oggetto il furto di energia elettrica, è qui dirimente che il motivo relativo alla insussistenza delle aggravanti, che pure richiede il riesame della valutazione sul fatto, è inedito, siccome non introdotto in sede di appello. Di rimando è preclusa nella presente sede la verifica in ordine alla premessa sostanziale cui è subordinata la evocata applicabilità del regime di procedibilità a querela (Sez. 3, Sentenza n. 39188 del 14/10/2010, Rv. 248568 - 01); considerato altresì che il secondo motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti denunciano l'affermazione di responsabilità fondata su un'errata analisi del materiale probatorio e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - sono inammissibili in quanto affetti da genericità intrinseca o estrinseca. Ed, invero, la censura della pronuncia sulla responsabilità si mostra riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e volta ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori atteso che la Corte territoriale ha ritenuto non sussistano dubbi in punto di responsabilità, alla luce di un attento esame del compendio probatorio, senza che il ricorso sia in grado di segnalare idoneamente contenuti di travisamento delle prove o manifesta illogicità della motivazione. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., a fronte della motivazione della sentenza impugnata che già segnalava la carenza di specificità dell'appello sul punto, il ricorso si mostra meramente reiterativo delle ragioni già valutate dalla sentenza impugnata. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] M