CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48483/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'assegnazione del ricorso ad una sezione ordinaria; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 8 aprile 2019 che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di lesione personale aggravata; - che il motivo di ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, atteso che l'imputato è stato prosciolto perché la deposizione della persona offesa non è stata ritenuta attendibile laddove asserisce di avere riportato ia lesione personale a causa di un'aggressione del [OSCURATO:PERSONA], cosicché appare evidente che la prova di cui il ricorrente lamenta il travisamento, ossia il referto medico, non risulta decisiva, non potendo da essa desumersi la prova che il Rosania sia stato aggredito dall'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis