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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 32927/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33885/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.LE G. MAZZINI, 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimato - Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1723/2018 depositata il 12/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "IBS"), avendo acquistato cinque imbarcazioni da diporto (di seguito: "le imbarcazioni") al prezzo complessivo di USD 1.610.440,56=, ne affidò, tramite lo spedizioniere [OSCURATO:PERSONA], il trasporto da Baltimora a Genova alla [OSCURATO:PERSONA] AS (di seguito: "Nordana"), che lo assunse a mezzo della m/n "S.

Partner", da essa noleggiata dal suo armatore ancorché la stessa fosse attrezzata per il solo trasporto di contenitori anziché di imbarcazioni da diporto.

Nella notte tra 1'11 e il 12 marzo 2005, durante la traversata atlantica, detta nave incontrò avverse condizioni meteo marine a seguito delle quali le imbarcazioni riportarono danni di entità tale da comportarne la perdita totale (fisica).

Avendo assicurato le imbarcazioni contro i rischi del trasporto, [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito: "[OSCURATO:SOCIETA]") corrispose a IBS l'importo di euro 1.555.518,80= a titolo di indennizzo assicurativo a fronte della sopra citata perdita totale.

A seguito di detto pagamento, IBS trasferì ad [OSCURATO:SOCIETA] (sia ex art. 1201 c.c. che ex art. 1260 c.c.) ogni proprio diritto e ragione di credito, nonché ogni conseguente relativa azione nei confronti di chiunque responsabile del sinistro indennizzato.

2. Il giudizio di primo grado. - [OSCURATO:SOCIETA] agì pertanto nei confronti della compagnia di navigazione Nordana e, per essa, nei confronti del suo raccomandatario, individuato nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito: "Trumpy"), o, alternativamente, nel signor [OSCURATO:PERSONA].

Si costituì nel giudizio di primo grado Trumpy, nella sua dichiarata qualità di "rappresentante processuale" della Nordana, chiedendo il rigetto della domanda attorea, o, in subordine, l'accoglimento nei limiti di cui all'art.

IV, §. 5, lett. a), della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 "per l'unificazione di alcune norme in materia di polizza di carico" (di seguito: la "Convenzione") - come modificata dai Protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e 21 dicembre 1979 -, ovvero sino a concorrenza della maggior somma fra 666,67= [OSCURATO:PERSONA] di Prelievo per ognuna delle imbarcazioni danneggiate e 2 [OSCURATO:PERSONA] di Prelievo per chilogrammo di peso delle stesse.

3. La sentenza di primo grado. - Con sentenza n. 2972/2012 (pubblicata il 28-8-2012) il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannò i convenuti - nella loro qualità di rappresentanti della Nordana - al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma (risultante dall'applicazione nel caso di specie della limitazione della responsabilità del vettore marittimo prevista dalla lett. a) del §. 5 dell'art. della "Convenzione") della somma di C 96.971,96, oltre interessi e spese.

4. Il giudizio di secondo grado. -Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propose impugnazione davanti la Corte d'Appello di Genova, nella quale richiese - in parziale riforma di detta sentenza - la condanna dei summenzionati convenuti al pagamento della maggior somma di C 1.555.518,80 oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio.

Trumpy si costituì con comparsa di risposta datata 24 ottobre 2013, nella quale propose appello incidentale chiedendo l'integrale rigetto della domanda attrice e - in via subordinata - il rigetto dell'appello principale con condanna in ogni caso dell'appellante al pagamento delle spese del pregresso grado di giudizio «quanto meno in misura prevalente». [OSCURATO:PERSONA] non si costituì né nei termini di rito, né successivamente, per cui ne venne dichiarata la contumacia.

5. La sentenza di secondo grado. - Con sentenza n. 1723/2018 pubblicata in data 12/11/2018 la Corte di appello di Genova - in parziale riforma della gravata sentenza- condannò l'appellata Nordana al pagamento ad [OSCURATO:SOCIETA] anche della rivalutazione sulla 3 di 10 / somma capitale liquidata in primo grado di euro 96.971,96 - nonché delle spese del giudizio avanti di essa - confermando per il resto detta sentenza.

6. Il ricorso per cassazione. - [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello sulla base di due m tivi.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata n;,,,A,k~tA-te, - eircSVII Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni per il GSM' rigetto del ricorso.

8. Nè parte ricorrente nè la resistente hanno depositato memorie conclusive. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.,"Violazione e/o falsa applicazione dell'art.

IV, § 5, lett.

E) della "Convenzione" (ex art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.)".

La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello di Genova sarebbe incorsa in errore per violazione e/o falsa applicazione dell'art.

IV, § 5, lett. e) della Convenzione, nel ritenere che il vettore Nordana avesse il diritto di limitare la propria responsabilità all'importo di euro 96.971,96=, in base ai criteri di determinazione del limite di responsabilità vettoriale stabiliti dall'art, IV, § 5, lett. a) della "Convenzione", malgrado quanto precisato dal medesimo paragrafo di tale articolo nella propria successiva lettera e) ai sensi della quale «né il trasportatore, né la nave avranno il diritto di beneficiare de/limite di responsabilità previsto in questo paragrafo se è provato che il danno è la conseguenza di una o di una omissione del trasportatore posti in essere sia con l'intenzione di cagionare un danno sia temerariamente e con la consapevolezza di un probabile danno».

Secondo la ricorrente, l'errore della Corte genovese sarebbe consistito nel non ritenere provata in atti la "consapevolezza del probabile verificarsi di un danno" da parte del vettore, assumendo che la consapevolezza 4 di 10 -Y/ richiesta dalla sopra citata disposizione perché la limitazione di responsabilità possa operare «deve sussistere in concreto (" concreta rappresentazione della probabilità del verificarsi di un evento dannoso"), non essendo sufficiente ad integrare la prova la astratta prevedibilità dell'evento» (p. 12 sentenza di appello, riportata a p. 9 del ricorso).

Nel valutare la ricorrenza della menzionata "consapevolezza" su base esclusivamente soggettiva e non anche oggettiva, la Corte territoriale avrebbe travisato - o quantomeno erroneamente interpretato - la norma di cui all'art, IV, § 5, lett. e), della "Convenzione", disattendendo oltretutto insegnamento di questa Corte secondo il quale "la prova avente ad oggetto uno stato soggettivo non può che essere desunta dalle circostanze obbiettive nelle quali la condotta è compiuta" e, pertanto, non può essere accertata che avvalendosi di un parametro oggettivo costituito dalle modalità con cui e dal contesto in cui la condotta generatrice dell'evento lesivo è stata posta in essere.

La tesi del ricorrente è che, se così non fosse, l'avente diritto al carico che reclama di risarcimento del danno per perdita o avaria delle proprie merci non potrebbe, quindi, assolvere all'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697, 10 comma, c.c. relativamente al menzionato "stato soggettivo" se non provando l'effettiva consapevolezza da parte della persona fisica la cui condotta generato tale perdita o avaria; la prova in questione avrebbe natura di "probatio diabolica", con la conseguenza di rendere di fatto inoperante la previsione di cui all'ad, IV, § 5, lett. e) della "Convenzione", nonché priva di senso la limitazione di responsabilità in essa prevista (p. 10 del ricorso).

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., "Omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.)".

La ricorrente afferma che la Corte d'Appello di Genova avrebbe omesso di prendere in considerazione un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, 10 comma, n. 5 c.p.c.

Al riguardo la ricorrente motiva che il Tribunale ha ritenuto "escluso - o quantomeno non provato - che il vettore abbia agito con la previsione dell'evento» e qualificato l'evento dannoso per cui è causa come soltanto «prevedibile», ma non anche «previsto da parte del vettore".

La Corte di Appello ha, per contro, motivato la conferma della decisione del predetto giudice con la carenza di "interesse" economico da parte del vettore al risparmio consentito da un rizzaggio difettoso delle imbarcazioni trasportate in stiva, tenuto conto dell'ingente valore delle stesse, nonché con le migliori condizioni al loro sbarco delle imbarcazioni trasportate sul ponte di coperta della nave, con ciò dimenticandosi (...) della diversa ubicazione a bordo - in stiva anziché sul ponte - delle cinque imbarcazioni perdute e, quindi, delle necessariamente diverse possibilità e modalità di realizzazione dei rizzaggi di queste ultime.

Le ragioni della (parziale) conferma del dispositivo della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello sarebbero, dunque, diverse da quelle esposte in tale sentenza: tanto il primo che il secondo giudice hanno ritenuto non provata la "consapevolezza della probabilità" dell'evento lesivo, il primo, però, prescindendo da una qualsivoglia "ricostruzione" e conseguente valutazione dei fatti per dare soltanto atto della non ravvisabilità nella condotta del vettore Nordana degli estremi di una "colpa" per sua gravità equiparabile al "dolo" (ancorché questo elemento psicologico non considerato dalla "Convenzione"); la seconda, invece, attribuendo rilevanza ai fini della decisione ad argomentazioni di fatto non oggetto di considerazione di sorta da parte del Tribunale.

Al riguardo il ricorrente riporta l'insegnamento di questa Corte secondo cui «per dichiarare inammissibile il motivo di ricorso, fondato sull'articolo 360 c.p.c., n. 5, occorre che l'adesione del giudice di appello al giudizio di fatto di quello di primo grado costituisca il fondamento della sentenza di rigetto dell'appello.

Infatti, pur non essendo il dato positivo specifico sul punto, dal complessivo impianto normativo si deduce che la previsione normativa non può che ricorrere solo quando la conferma concerne sia il dispositivo sia la ricostruzione del fatto; se invece il giudice di secondo grado ricostruisce il fatto in modo differente da quello formulato in primo grado, pur non mutando il dispositivo, la limitazione non può operare», per ricavarne che «anche il presente "motivo" di ricorso deve ritenersi nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma quarto, c.p.c. malgrado l'avvenuta parziale soccombenza della ricorrente in entrambi i pregressi gradi» (pp. 18-19 del ricorso).

Sempre con il presente mezzo, il ricorrente osserva come in sede di ricostruzione ed esame dei fatti di causa la Corte di Appello abbia omesso di considerare la circostanza inutilmente segnalata dalla ricorrente all'attenzione di essa Corte nelle pagine 19 ss. della propria comparsa conclusionale in appello, costituita della disponibilità da parte dell'equipaggio della m/n "S.

Partner" di materiali ed attrezzatture per il rizzaggio soltanto di contenitori e, quindi, non anche di imbarcazioni da trasportarsi, per di più, in una stiva.

L'ignorata circostanza dovrebbe ritenersi decisiva ai fini della qualificazione della condotta del vettore Nordana non solo come "temeraria", ma anche come posta in essere con la "consapevolezza" della inidoneità dell'effettuando rizzaggio delle imbarcazioni in stiva e, quindi, della "probabilità" - se non di una loro perdita totale - quantomeno di un loro danneggiamento.

3. Il controricorso. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.

Sostiene il controricorrente che la lettura della sentenza d'appello (nonché della sentenza di primo grado alla quale la sentenza d'appello rimanda, dichiarando di condividerne le conclusioni), consente di verificare che il giudice di merito non è incorso nell'errore attribuitogli dalla ricorrente, e che l'impugnazione avversaria tende in realtà a introdurre nel presente giudizio di legittimità una implicita, ma inammissibile, revisione del merito della causa.

Il Tribunale di Genova, infatti, dopo aver compiuto un esame delle risultanze (oggettive) di causa, ha concluso che deve ritenersi escluso - o quanto meno non provato - che il vettore abbia agito con la consapevolezza o con la previsione che un evento dannoso sarebbe derivato dalla sua condotta.

La Corte d'Appello, nella sentenza impugnata, dopo aver meglio delineato il contenuto della norma contenuta nell'art.

IV, § 5, lett. e) della Convenzione, e aver ricordato l'interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, perché il vettore marittimo decada dal diritto di limitare la sua responsabilità, occorre il duplice requisito della "temerarietà" e della "consapevolezza del probabile verificarsi di un danno" (intesa come concreta rappresentazione che un danno probabilmente si verificherà per effetto di quella determinata condotta), ha preso in considerazione l'atto di appello dell'attuale ricorrente, nel quale controparte assumeva che la prova sarebbe stata assolta in via presuntiva facendo riferimento (i) alla mera prova della prevedibilità dell'evento; e (ii) alla considerazione della qualità professionale del vettore marittimo.

Entrambi i motivi sono stati esaminati e respinti dalla Corte di merito.

Quanto alla mera prevedibilità dell'evento, la Corte ha correttamente ricordato che essa, in astratto, non costituisce elemento sufficiente per escludere il diritto del vettore marittimo alla limitazione del debito, essendo invece necessario che venga dimostrata (sia pure risalendo tramite presunzioni dalle circostanze oggettive di causa allo stato soggettivo) la concreta rappresentazione della "probabilità" che un danno consegua a quella determinata condotta.

Quanto alla qualità professionale del vettore marittimo, la Corte ha respinto l'argomento di [OSCURATO:SOCIETA], con l'ovvia considerazione che il trasporto marittimo di merci viene sempre eseguito da professionisti del settore e attribuire rilevanza a questo elemento significherebbe in pratica annullare l'istituto della limitazione del debito vettoriale.

A detta del controricorrente, a conferma del fatto che la Corte territoriale ha tenuto conto delle circostanze oggettive nella formulazione del suo insindacabile giudizio di merito (circa il diritto del vettore Nordana di invocare la limitazione), si possono leggere, a pagina 12 e 13 della motivazione della sentenza impugnata, altre considerazioni - tutte attinenti a risultanze di fatto oggettive - che rafforzano il convincimento del giudice di merito secondo cui nella specie manca del tutto la prova che il vettore Nordana abbia agito temerariamente e con la consapevolezza che un danno sarebbe probabilmente derivato dalla sua condotta.

Si tratta in particolare dell'osservazione secondo la quale il vettore non aveva alcun interesse economico a trascurare le operazioni di rizzaggio della merce, né in termini di risparmio di tempo né in termini di risparmio di denaro, e il raffronto tra tale mancanza di interesse e la gravità del rischio della perdita di un carico di consistente valore ha indotto il giudice di merito a ritenere che non vi fu intenzionale trascuratezza, da parte del vettore marittimo, ma semplice negligenza, senza alcuna consapevolezza o previsione dell'evento.

Un'altra circostanza oggettiva che il giudice di merito evidenzia - nella sentenza impugnata - e da cui trae elementi di convincimento, è che gli yachts trasportati in coperta non subirono danni in quanto, evidentemente, vennero rizzati in modo adeguato, e anche ciò rafforza il convincimento (insindacabile) del giudice di merito che non vi sia prova né della temerarietà della condotta né della concreta consapevolezza della probabilità dell'evento dannoso.

In conclusione, il controricorrente ritiene che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] debba essere dichiarato inammissibile, non avendo per oggetto un errore di diritto o una violazione e/o falsa applicazione di legge, ma costituendo un inammissibile tentativo di censurare, sia pure implicitamente, il giudizio di merito attraverso il quale la Corte d'Appello di Genova ha respinto l'appello di [OSCURATO:SOCIETA] e confermato il diritto del vettore di invocare la limitazione della propria responsabilità, escludendo, sulla base delle risultanze oggettive di causa, che l'interessato al carico avesse fornito la prova, che su di lui incombeva, della temerarietà ovvero della concreta consapevolezza del probabile verificarsi di un danno.

In subordine, il controricorrente deduce che il motivo di impugnazione dovrà essere ritenuto infondato, in quanto la sentenza di merito non è incorsa nell'errore invocato dalla ricorrente, non avendo violato la norma contenuta nell'art.

IV, § 5, lett. e) della Convenzione.

4. In data 25/5/20222 è pervenuto in Cancelleria atto con il quale [OSCURATO:SOCIETA]., premesso che tra le parti è intervenuta una definizìone transattiva che prevede l'abbandono del giudizio di cassazione con compensazione integrale delle spese, rinuncia al ricorso in questione.

Con atto pervenuto alla Cancelleria in pari data [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato di accettare la rinuncia, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

5. La rinuncia è rituale ed è stata accettata dall'unica parte costituita.

Ne segue che deve dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione e non deve provvedersi sulle spese.

Giusta il principio di diritto di cui a Cass. (ord.) n. 1878 del 2011, il presente provvedimento dev'essere p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33885/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.LE G. MAZZINI, 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimato - Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1723/2018 depositata il 12/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "IBS"), avendo acquistato cinque imbarcazioni da diporto (di seguito: "le imbarcazioni") al prezzo complessivo di USD 1.610.440,56=, ne affidò, tramite lo spedizioniere [OSCURATO:PERSONA], il trasporto da Baltimora a Genova alla [OSCURATO:PERSONA] AS (di seguito: "Nordana"), che lo assunse a mezzo della m/n "S. Partner", da essa noleggiata dal suo armatore ancorché la stessa fosse attrezzata per il solo trasporto di contenitori anziché di imbarcazioni da diporto. Nella notte tra 1'11 e il 12 marzo 2005, durante la traversata atlantica, detta nave incontrò avverse condizioni meteo marine a seguito delle quali le imbarcazioni riportarono danni di entità tale da comportarne la perdita totale (fisica). Avendo assicurato le imbarcazioni contro i rischi del trasporto, [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito: "[OSCURATO:SOCIETA]") corrispose a IBS l'importo di euro 1.555.518,80= a titolo di indennizzo assicurativo a fronte della sopra citata perdita totale. A seguito di detto pagamento, IBS trasferì ad [OSCURATO:SOCIETA] (sia ex art. 1201 c.c. che ex art. 1260 c.c.) ogni proprio diritto e ragione di credito, nonché ogni conseguente relativa azione nei confronti di chiunque responsabile del sinistro indennizzato. 2. Il giudizio di primo grado. - [OSCURATO:SOCIETA] agì pertanto nei confronti della compagnia di navigazione Nordana e, per essa, nei confronti del suo raccomandatario, individuato nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito: "Trumpy"), o, alternativamente, nel signor [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì nel giudizio di primo grado Trumpy, nella sua dichiarata qualità di "rappresentante processuale" della Nordana, chiedendo il rigetto della domanda attorea, o, in subordine, l'accoglimento nei limiti di cui all'art. IV, §. 5, lett. a), della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 "per l'unificazione di alcune norme in materia di polizza di carico" (di seguito: la "Convenzione") - come modificata dai Protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e 21 dicembre 1979 -, ovvero sino a concorrenza della maggior somma fra 666,67= [OSCURATO:PERSONA] di Prelievo per ognuna delle imbarcazioni danneggiate e 2 [OSCURATO:PERSONA] di Prelievo per chilogrammo di peso delle stesse. 3. La sentenza di primo grado. - Con sentenza n. 2972/2012 (pubblicata il 28-8-2012) il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannò i convenuti - nella loro qualità di rappresentanti della Nordana - al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma (risultante dall'applicazione nel caso di specie della limitazione della responsabilità del vettore marittimo prevista dalla lett. a) del §. 5 dell'art. della "Convenzione") della somma di C 96.971,96, oltre interessi e spese. 4. Il giudizio di secondo grado. -Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propose impugnazione davanti la Corte d'Appello di Genova, nella quale richiese - in parziale riforma di detta sentenza - la condanna dei summenzionati convenuti al pagamento della maggior somma di C 1.555.518,80 oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio. Trumpy si costituì con comparsa di risposta datata 24 ottobre 2013, nella quale propose appello incidentale chiedendo l'integrale rigetto della domanda attrice e - in via subordinata - il rigetto dell'appello principale con condanna in ogni caso dell'appellante al pagamento delle spese del pregresso grado di giudizio «quanto meno in misura prevalente». [OSCURATO:PERSONA] non si costituì né nei termini di rito, né successivamente, per cui ne venne dichiarata la contumacia. 5. La sentenza di secondo grado. - Con sentenza n. 1723/2018 pubblicata in data 12/11/2018 la Corte di appello di Genova - in parziale riforma della gravata sentenza- condannò l'appellata Nordana al pagamento ad [OSCURATO:SOCIETA] anche della rivalutazione sulla 3 di 10 / somma capitale liquidata in primo grado di euro 96.971,96 - nonché delle spese del giudizio avanti di essa - confermando per il resto detta sentenza. 6. Il ricorso per cassazione. - [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello sulla base di due m tivi. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata n;,,,A,k~tA-te, - eircSVII Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni per il GSM' rigetto del ricorso. 8. Nè parte ricorrente nè la resistente hanno depositato memorie conclusive. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.,"Violazione e/o falsa applicazione dell'art. IV, § 5, lett. E) della "Convenzione" (ex art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.)". La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello di Genova sarebbe incorsa in errore per violazione e/o falsa applicazione dell'art. IV, § 5, lett. e) della Convenzione, nel ritenere che il vettore Nordana avesse il diritto di limitare la propria responsabilità all'importo di euro 96.971,96=, in base ai criteri di determinazione del limite di responsabilità vettoriale stabiliti dall'art, IV, § 5, lett. a) della "Convenzione", malgrado quanto precisato dal medesimo paragrafo di tale articolo nella propria successiva lettera e) ai sensi della quale «né il trasportatore, né la nave avranno il diritto di beneficiare de/limite di responsabilità previsto in questo paragrafo se è provato che il danno è la conseguenza di una o di una omissione del trasportatore posti in essere sia con l'intenzione di cagionare un danno sia temerariamente e con la consapevolezza di un probabile danno». Secondo la ricorrente, l'errore della Corte genovese sarebbe consistito nel non ritenere provata in atti la "consapevolezza del probabile verificarsi di un danno" da parte del vettore, assumendo che la consapevolezza 4 di 10 -Y/ richiesta dalla sopra citata disposizione perché la limitazione di responsabilità possa operare «deve sussistere in concreto (" concreta rappresentazione della probabilità del verificarsi di un evento dannoso"), non essendo sufficiente ad integrare la prova la astratta prevedibilità dell'evento» (p. 12 sentenza di appello, riportata a p. 9 del ricorso). Nel valutare la ricorrenza della menzionata "consapevolezza" su base esclusivamente soggettiva e non anche oggettiva, la Corte territoriale avrebbe travisato - o quantomeno erroneamente interpretato - la norma di cui all'art, IV, § 5, lett. e), della "Convenzione", disattendendo oltretutto insegnamento di questa Corte secondo il quale "la prova avente ad oggetto uno stato soggettivo non può che essere desunta dalle circostanze obbiettive nelle quali la condotta è compiuta" e, pertanto, non può essere accertata che avvalendosi di un parametro oggettivo costituito dalle modalità con cui e dal contesto in cui la condotta generatrice dell'evento lesivo è stata posta in essere. La tesi del ricorrente è che, se così non fosse, l'avente diritto al carico che reclama di risarcimento del danno per perdita o avaria delle proprie merci non potrebbe, quindi, assolvere all'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697, 10 comma, c.c. relativamente al menzionato "stato soggettivo" se non provando l'effettiva consapevolezza da parte della persona fisica la cui condotta generato tale perdita o avaria; la prova in questione avrebbe natura di "probatio diabolica", con la conseguenza di rendere di fatto inoperante la previsione di cui all'ad, IV, § 5, lett. e) della "Convenzione", nonché priva di senso la limitazione di responsabilità in essa prevista (p. 10 del ricorso). 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., "Omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.)". La ricorrente afferma che la Corte d'Appello di Genova avrebbe omesso di prendere in considerazione un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, 10 comma, n. 5 c.p.c. Al riguardo la ricorrente motiva che il Tribunale ha ritenuto "escluso - o quantomeno non provato - che il vettore abbia agito con la previsione dell'evento» e qualificato l'evento dannoso per cui è causa come soltanto «prevedibile», ma non anche «previsto da parte del vettore". La Corte di Appello ha, per contro, motivato la conferma della decisione del predetto giudice con la carenza di "interesse" economico da parte del vettore al risparmio consentito da un rizzaggio difettoso delle imbarcazioni trasportate in stiva, tenuto conto dell'ingente valore delle stesse, nonché con le migliori condizioni al loro sbarco delle imbarcazioni trasportate sul ponte di coperta della nave, con ciò dimenticandosi (...) della diversa ubicazione a bordo - in stiva anziché sul ponte - delle cinque imbarcazioni perdute e, quindi, delle necessariamente diverse possibilità e modalità di realizzazione dei rizzaggi di queste ultime. Le ragioni della (parziale) conferma del dispositivo della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello sarebbero, dunque, diverse da quelle esposte in tale sentenza: tanto il primo che il secondo giudice hanno ritenuto non provata la "consapevolezza della probabilità" dell'evento lesivo, il primo, però, prescindendo da una qualsivoglia "ricostruzione" e conseguente valutazione dei fatti per dare soltanto atto della non ravvisabilità nella condotta del vettore Nordana degli estremi di una "colpa" per sua gravità equiparabile al "dolo" (ancorché questo elemento psicologico non considerato dalla "Convenzione"); la seconda, invece, attribuendo rilevanza ai fini della decisione ad argomentazioni di fatto non oggetto di considerazione di sorta da parte del Tribunale. Al riguardo il ricorrente riporta l'insegnamento di questa Corte secondo cui «per dichiarare inammissibile il motivo di ricorso, fondato sull'articolo 360 c.p.c., n. 5, occorre che l'adesione del giudice di appello al giudizio di fatto di quello di primo grado costituisca il fondamento della sentenza di rigetto dell'appello. Infatti, pur non essendo il dato positivo specifico sul punto, dal complessivo impianto normativo si deduce che la previsione normativa non può che ricorrere solo quando la conferma concerne sia il dispositivo sia la ricostruzione del fatto; se invece il giudice di secondo grado ricostruisce il fatto in modo differente da quello formulato in primo grado, pur non mutando il dispositivo, la limitazione non può operare», per ricavarne che «anche il presente "motivo" di ricorso deve ritenersi nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma quarto, c.p.c. malgrado l'avvenuta parziale soccombenza della ricorrente in entrambi i pregressi gradi» (pp. 18-19 del ricorso). Sempre con il presente mezzo, il ricorrente osserva come in sede di ricostruzione ed esame dei fatti di causa la Corte di Appello abbia omesso di considerare la circostanza inutilmente segnalata dalla ricorrente all'attenzione di essa Corte nelle pagine 19 ss. della propria comparsa conclusionale in appello, costituita della disponibilità da parte dell'equipaggio della m/n "S. Partner" di materiali ed attrezzatture per il rizzaggio soltanto di contenitori e, quindi, non anche di imbarcazioni da trasportarsi, per di più, in una stiva. L'ignorata circostanza dovrebbe ritenersi decisiva ai fini della qualificazione della condotta del vettore Nordana non solo come "temeraria", ma anche come posta in essere con la "consapevolezza" della inidoneità dell'effettuando rizzaggio delle imbarcazioni in stiva e, quindi, della "probabilità" - se non di una loro perdita totale - quantomeno di un loro danneggiamento. 3. Il controricorso. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. Sostiene il controricorrente che la lettura della sentenza d'appello (nonché della sentenza di primo grado alla quale la sentenza d'appello rimanda, dichiarando di condividerne le conclusioni), consente di verificare che il giudice di merito non è incorso nell'errore attribuitogli dalla ricorrente, e che l'impugnazione avversaria tende in realtà a introdurre nel presente giudizio di legittimità una implicita, ma inammissibile, revisione del merito della causa. Il Tribunale di Genova, infatti, dopo aver compiuto un esame delle risultanze (oggettive) di causa, ha concluso che deve ritenersi escluso - o quanto meno non provato - che il vettore abbia agito con la consapevolezza o con la previsione che un evento dannoso sarebbe derivato dalla sua condotta. La Corte d'Appello, nella sentenza impugnata, dopo aver meglio delineato il contenuto della norma contenuta nell'art. IV, § 5, lett. e) della Convenzione, e aver ricordato l'interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, perché il vettore marittimo decada dal diritto di limitare la sua responsabilità, occorre il duplice requisito della "temerarietà" e della "consapevolezza del probabile verificarsi di un danno" (intesa come concreta rappresentazione che un danno probabilmente si verificherà per effetto di quella determinata condotta), ha preso in considerazione l'atto di appello dell'attuale ricorrente, nel quale controparte assumeva che la prova sarebbe stata assolta in via presuntiva facendo riferimento (i) alla mera prova della prevedibilità dell'evento; e (ii) alla considerazione della qualità professionale del vettore marittimo. Entrambi i motivi sono stati esaminati e respinti dalla Corte di merito. Quanto alla mera prevedibilità dell'evento, la Corte ha correttamente ricordato che essa, in astratto, non costituisce elemento sufficiente per escludere il diritto del vettore marittimo alla limitazione del debito, essendo invece necessario che venga dimostrata (sia pure risalendo tramite presunzioni dalle circostanze oggettive di causa allo stato soggettivo) la concreta rappresentazione della "probabilità" che un danno consegua a quella determinata condotta. Quanto alla qualità professionale del vettore marittimo, la Corte ha respinto l'argomento di [OSCURATO:SOCIETA], con l'ovvia considerazione che il trasporto marittimo di merci viene sempre eseguito da professionisti del settore e attribuire rilevanza a questo elemento significherebbe in pratica annullare l'istituto della limitazione del debito vettoriale. A detta del controricorrente, a conferma del fatto che la Corte territoriale ha tenuto conto delle circostanze oggettive nella formulazione del suo insindacabile giudizio di merito (circa il diritto del vettore Nordana di invocare la limitazione), si possono leggere, a pagina 12 e 13 della motivazione della sentenza impugnata, altre considerazioni - tutte attinenti a risultanze di fatto oggettive - che rafforzano il convincimento del giudice di merito secondo cui nella specie manca del tutto la prova che il vettore Nordana abbia agito temerariamente e con la consapevolezza che un danno sarebbe probabilmente derivato dalla sua condotta. Si tratta in particolare dell'osservazione secondo la quale il vettore non aveva alcun interesse economico a trascurare le operazioni di rizzaggio della merce, né in termini di risparmio di tempo né in termini di risparmio di denaro, e il raffronto tra tale mancanza di interesse e la gravità del rischio della perdita di un carico di consistente valore ha indotto il giudice di merito a ritenere che non vi fu intenzionale trascuratezza, da parte del vettore marittimo, ma semplice negligenza, senza alcuna consapevolezza o previsione dell'evento. Un'altra circostanza oggettiva che il giudice di merito evidenzia - nella sentenza impugnata - e da cui trae elementi di convincimento, è che gli yachts trasportati in coperta non subirono danni in quanto, evidentemente, vennero rizzati in modo adeguato, e anche ciò rafforza il convincimento (insindacabile) del giudice di merito che non vi sia prova né della temerarietà della condotta né della concreta consapevolezza della probabilità dell'evento dannoso. In conclusione, il controricorrente ritiene che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] debba essere dichiarato inammissibile, non avendo per oggetto un errore di diritto o una violazione e/o falsa applicazione di legge, ma costituendo un inammissibile tentativo di censurare, sia pure implicitamente, il giudizio di merito attraverso il quale la Corte d'Appello di Genova ha respinto l'appello di [OSCURATO:SOCIETA] e confermato il diritto del vettore di invocare la limitazione della propria responsabilità, escludendo, sulla base delle risultanze oggettive di causa, che l'interessato al carico avesse fornito la prova, che su di lui incombeva, della temerarietà ovvero della concreta consapevolezza del probabile verificarsi di un danno. In subordine, il controricorrente deduce che il motivo di impugnazione dovrà essere ritenuto infondato, in quanto la sentenza di merito non è incorsa nell'errore invocato dalla ricorrente, non avendo violato la norma contenuta nell'art. IV, § 5, lett. e) della Convenzione. 4. In data 25/5/20222 è pervenuto in Cancelleria atto con il quale [OSCURATO:SOCIETA]., premesso che tra le parti è intervenuta una definizìone transattiva che prevede l'abbandono del giudizio di cassazione con compensazione integrale delle spese, rinuncia al ricorso in questione. Con atto pervenuto alla Cancelleria in pari data [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato di accettare la rinuncia, con compensazione integrale delle spese di giudizio. 5. La rinuncia è rituale ed è stata accettata dall'unica parte costituita. Ne segue che deve dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione e non deve provvedersi sulle spese. Giusta il principio di diritto di cui a Cass. (ord.) n. 1878 del 2011, il presente provvedimento dev'essere p
Sentenza Cassazione n. 32927/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris